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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 29538/2025

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n [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. DAVINCI, N.44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.2114/2024 depositata il 07/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1824/2025Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 29538/2025Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondoData pubblicazione 07/11/2025comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nel 12,5% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per € 200,00.Così deciso in Roma, il 28/10/2025ALBERTO CRIVELLINumero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Oggetto: CorrezionePAOLO [OSCURATO:PERSONA] Presidentedi errore materiale -[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dellespese.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22644/2025 R.G. instaurato con decreto presidenzialedel 12/11/2025, previa sollecitazione del difensore del controricorrente per lacorrezione di errore materiale nel procedimento n. 1824/2025 tra le parti:AGENZIA DELLE ENTRATE- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Melissano, via L. da Vinci n. 44, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-controricorrente-relativamente al decreto della Corte Suprema di Cassazione n. racc. gen.29538/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n.1824/2025 R.G.;vista l’istanza di correzione di errore materiale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal Consigliere relatoreNumero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con decreto del 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, questa Corte hadichiarato estinto il giudizio di cassazione iscritto al n. 1824/2025 R.G., promossodall’Agenzia delle Entrate contro [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 380-bis, secondocomma, 391 e 391, secondo comma, c.p.c., condannando la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettarionella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed esborsi per Euro 200,00.2.

Con istanza del 10/11/2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaparte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la rettifica del suddetto decreto,deducendo che nel controricorso era stata formulata richiesta di distrazione dellespese in suo favore quale procuratore antistatario e che tale statuizione era stataomessa nel dispositivo.3.

L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, ritualmenteformulata dalla parte controricorrente, integra errore materiale emendabile conil procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c.

Deve pertanto disporsi lacorrezione del decreto nei termini indicati in dispositivo, fermo restando l’importogià liquidato per spese.P.Q.M.La Corte dispone che il dispositivo del decreto di estinzione di questa Cortedel 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n.1824/2025 R.G., sia corretto nei seguenti termini: laddove si legge «Condannala parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltreal rimborso forfettario nel 12,5% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute edesborsi per Euro 200,00», deve leggersi «Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborsoforfettario nella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per Euro200,00, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario».Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026.Numero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il PresidentePaolo Di MarzioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. DAVINCI, N.44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.2114/2024 depositata il 07/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1824/2025Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 29538/2025Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondoData pubblicazione 07/11/2025comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nel 12,5% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per € 200,00.Così deciso in Roma, il 28/10/2025ALBERTO CRIVELLINumero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Oggetto: CorrezionePAOLO [OSCURATO:PERSONA] Presidentedi errore materiale -[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dellespese.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22644/2025 R.G. instaurato con decreto presidenzialedel 12/11/2025, previa sollecitazione del difensore del controricorrente per lacorrezione di errore materiale nel procedimento n. 1824/2025 tra le parti:AGENZIA DELLE ENTRATE- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Melissano, via L. da Vinci n. 44, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-controricorrente-relativamente al decreto della Corte Suprema di Cassazione n. racc. gen.29538/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n.1824/2025 R.G.;vista l’istanza di correzione di errore materiale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal Consigliere relatoreNumero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con decreto del 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, questa Corte hadichiarato estinto il giudizio di cassazione iscritto al n. 1824/2025 R.G., promossodall’Agenzia delle Entrate contro [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 380-bis, secondocomma, 391 e 391, secondo comma, c.p.c., condannando la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettarionella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed esborsi per Euro 200,00.2. Con istanza del 10/11/2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaparte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la rettifica del suddetto decreto,deducendo che nel controricorso era stata formulata richiesta di distrazione dellespese in suo favore quale procuratore antistatario e che tale statuizione era stataomessa nel dispositivo.3. L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, ritualmenteformulata dalla parte controricorrente, integra errore materiale emendabile conil procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Deve pertanto disporsi lacorrezione del decreto nei termini indicati in dispositivo, fermo restando l’importogià liquidato per spese.P.Q.M.La Corte dispone che il dispositivo del decreto di estinzione di questa Cortedel 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n.1824/2025 R.G., sia corretto nei seguenti termini: laddove si legge «Condannala parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltreal rimborso forfettario nel 12,5% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute edesborsi per Euro 200,00», deve leggersi «Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborsoforfettario nella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per Euro200,00, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario».Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026.Numero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il PresidentePaolo Di MarzioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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