CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 24298/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2293/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2696/2017 depositata il 15/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato a due motivi; 2. resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso; successivamente la Regione ha reiterato la richiesta attraverso la costituzione di un nuovo difensore; 3. la contribuente ha depositato memoria nella quale evidenzia che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato l’annullamento degli atti impugnati, concludeva pertanto o per l’accoglimento del ricorso o per l’estinzione della lite per annullamento in autotutela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti allegati alla memoria della ricorrente emerge l’annullamento degli atti di imposizione oggetto del presente procedimento; la Regione con delibera di Giunta (22 luglio 2019 n. XI / 1941) ha espressamente annullato gli atti impugnati, di cui al procedimento pendente in Cassazione, RG 2293/2018, tra tante altre controversie con il medesimo oggetto; l’annullamento delle ingiunzioni è confermato anche dalla lettera a firma della dirigente della Regione,[OSCURATO:PERSONA] (anch’essa allegata alla memoria della contribuente); deve pertanto disporsi l’estinzione del processo per l’annullamento in autotutela da parte della Regione. In considerazione del consolidamento della giurisprudenza in materia solo dopo la proposizione del ricorso (v. Cass. n. 4168/22; Cass. n. 13131/19) e valutato il consequenziale annullamento d’ufficio dell’imposizione, le spese possono compensarsi interamente. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzionedel proce