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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11584/2026

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lo, come da procurespeciali allegate al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, viadei Portoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 997/08/2024, depositata il 5.04.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Sondrio rigettava il ricorso proposto dalla Stanleybet MaltaLimited (bookmaker) e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (CentroNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026Trasmissione Dati o CTD) avverso l’avviso di accertamento n. 117486 del9/12/20, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) erelativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2015, oltre adinteressi e sanzioni;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Lombardia accoglievaparzialmente l’appello proposto dai contribuenti, osservando, in sintesi eper quanto qui rileva, che:- il quadro normativo di riferimento era stato sottoposto al vaglio dellaCorte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della Corte di Giustiziadell’UE (sentenza del 26 febbraio 2020, C-788/19, che ne avevanocompiutamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con laCostituzione e con il diritto unionale, indicando i principi vigenti inmateria;- erano, pertanto, ingiustificate le richieste di sollecitare un nuovointervento delle Corti superiori;- non sussisteva alcuna violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, postoche l’atto impugnato conteneva tutte le indicazioni sulle modalità diproposizione del ricorso, tant’è vero che il ricorso era stato ritualmentenotificato;- prive di fondamento erano anche le doglianze relative all’applicazioneinduttiva della base imponibile ai sensi dell’art. 1 comma 644 lett. g), dellaLegge 22 dicembre 2014 n.190, vista la mancanza dei prospetti contabilinecessari ai fini dell’accertamento analitico, non essendo stati prodotti,neppure in giudizio, i report contabili settimanali della raccolta di gioco,relativi al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, sicché non era possibiletrarre dalla documentazione presentata i dati utili per il conteggioanalitico;- con riferimento al presupposto territoriale dell’imposta, poi, la Corte diCassazione aveva già chiarito, da ultimo con l’ordinanza n. 5770/2024,che “non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fattoimponibile è la prestazione di servizi, consistente nell'organizzazione delNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, checonsiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazionedella scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore dellarelativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia (ex multis, Cass. 7marzo 2023, n. 6761, in motivazione)”;- non potevano ritenersi sussistenti, per la sanzione amministrativairrogata, le obiettive condizioni di incertezza, atte a giustificarne ladisapplicazione, in quanto nel momento in cui era stato propostol’originario ricorso, come rilevato dal giudice di prime cure, era giàintervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018;- i contribuenti impugnavano la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a cinque motivi;- l’ADM resisteva con controricorso;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio,ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso dellamanifesta infondatezza del ricorso, e il difensore della parte ricorrente hadepositato tempestiva istanza per la decisione del ricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va disattesa l’istanza della Stanleybet di trattazionedella causa in pubblica udienza, in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez.U. 5 giugno 2018, n. 14437) e allorquando non si verta in ipotesi didecisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez.

U. 23 aprile 2020, n.8093);- ed invero, nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non ènuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come di qui a poco si dirà) eNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026non è nemmeno inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoirisvolti sia dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n.27) sia da quella unionale (con la sentenza in causa C-788/18, relativa,peraltro, alla [OSCURATO:PERSONA]); è preferibile, dunque, la scelta delprocedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto dirapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (Cass. 20novembre 2020, n. 26480);- ciò premesso, con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e per violazione e/o falsa applicazione della l.n. 220 del 2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuatanell’art. 1, comma 64, per non avere la CGT di secondo grado rilevato chetale normativa non poteva essere applicata nei confronti del bookmakerestero [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa svolgeva attività lecita el’intento del legislatore era quello di sanzionare esclusivamente l’attività digioco illecita;- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art.1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, nonché dell’art. 24, comma 10,del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, per avere laCGT-2 errato nell’avallare le modalità di calcolo dell’imposta seguitedall’Ufficio, senza considerare che anche per l’anno 2015 andava applicatoil metodo di calcolo previsto dall’art. 24 comma 10, d.l. n. 98 del 2011,posto che il nuovo criterio di calcolo previsto dall’art. 1, comma 644, lett.g) della l. n. 190 del 2014 e successive modifiche si applica dal 1° gennaio2016;- con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 ss.TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nonNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, conriferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1,commi 64 e 66, della legge 220/2010 nonché con riferimento all’art 1,comma 644 L. 190/2014; al riguardo propone o invita a sollevare d’ufficioil rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezioneex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, incombinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57e 52 del TFUE; contesta la soggettività passiva all’imposta unica delbookmaker comunitario Stanleybet che è già gravata da imposizionespecifica in altro Paese membro dell’Unione (Malta), essendo tale doppiaimposizione diretta ed incolpevole conseguenza delle discriminazionisubite ad opera dello Stato italiano che le ha precluso il diritto distabilimento in Italia; contesta anche la soggettività passiva all’impostaunica del CTD che non è parte del contratto di scommessa e non fissa lequote applicate allo scommettitore italiano, per cui non è in grado ditraslare l’onere su quest’ultimo rimanendo definitivamente incisa; chiede,altresì, stante la manifesta violazione del diritto dell’UE, di disapplicare lal. n. 220 del 1010 e l’art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietàagli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari; sollecita il rinvio degli attialla Corte di Giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE sui seguentiquesiti: «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, lagiurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed iprincipi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionaledel tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, comemodificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge 220/2010 che prevedel’assoggettamento alla [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse e i [OSCURATO:PERSONA] di cui agliartt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998, no. 504, come modificati dall’art. 1, comma 66, lett. b),della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati digioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membrodell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet MaltaNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i lorointermediari nazionali»; «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamentodell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi digioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino aduna normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta nell’art. 1, comma 644 lettg) L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di giocoper conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’UnioneEuropea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed invia eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediarinazionali, il pagamento dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 sudi un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registratinel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento»;chiede, infine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale degliartt. 1-3 del d.lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g),l. n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;- il primo e il terzo motivo, che sono connessi, vanno esaminaticongiuntamente e sono infondati, con esclusione del rilievo riguardante laviolazione dell’art. 1, comma 644 della l. n. 190/2014, che rimaneassorbito nell’accoglimento del secondo motivo come più avanti precisato;- occorre premettere che il quadro normativo di riferimento (art. 1,comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n.504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del2014) è stato già sottoposto all’esame della Corte costituzionale e dellaCorte di giustizia dell’UE, che ne hanno compiutamente esaminato lacompatibilità, rispettivamente, con la Costituzione e con il diritto unionale(cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn.9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n.9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass.,12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022,Numero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n.6761);- in particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, hadato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decretolegislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizioneinterpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositivasi potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al difuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art. 1, comma 66, dellalegge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso discommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorieoperanti per conto di bookmakers privi di concessione sono obbligate alversamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo haescluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi»(ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia albookmaker) fosse irragionevole.

Entrambi i soggetti, secondo la Cortecostituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diversemodalità operative, allo svolgimento dell’attività di «organizzazione edesercizio» delle scommesse soggette a imposizione;- il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benchénon partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incassoe del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento dellevincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchél’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferitaalla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laprovvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale;- la Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettareall’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026concessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui ilrapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e ilbookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche lecommissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciòperché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare dellaricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmakerper conto del quale opera.

La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativadel principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati,bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in variomodo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale inrelazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;- sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nellarichiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b),della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelleannualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti perconto di soggetti privi di concessione.

In relazione a quel periodo, infatti,non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità dellecommissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era giàcristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010;- il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza diregolazione degli effetti transitori e in considerazione della naturainterpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisiprima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualitàd’imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie, marispondono i bookmaker, con o senza concessione in base allacombinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1,comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale;Numero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026- a diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi e conriferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che laincostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «inragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gliesercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell’art. 53, Cost.,«giacchè l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker siera già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto ilprofilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010».

A fondamento,dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione dellagià avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, indata antecedente alla introduzione della soggettività passiva dellaricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo alfatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolarediversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.

La suddettaragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapportisuccessivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negozialiperfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma ancheper i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltrel’entrata in vigore della medesima norma.

In entrambi i casi, invero, ladisposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo diriferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, siain caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinatia protrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laregolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.

In questoambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità ditraslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non sianostati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (Cass.8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione);- la Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure invario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo;- la CTR si è attenuta ai richiamati principi, affermando che il presuppostodi imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD (l’avviso diaccertamento riguarda l’anno 2015), con la conseguenza che entrambi isoggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbligazione impositiva in viasolidale paritetica, avendo la Corte costituzionale, diversamente da quantoaffermato dai ricorrenti, chiaramente riferito il presupposto oggettivodell’imposta ad entrambi, con la conseguenza che entrambi i soggetti sonotenuti a rispondere solidalmente dell’obbligazione tributaria;- deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte(Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione della rilevanzapenale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse,esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccoltasia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di unbookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia statoillegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni.

Ilfatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sullasoggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 deld.

Lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce iconcorsi pronostici o le scommesse» (Cass. n. 25450 del 2021);Numero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026- ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale (e disospensione del giudizio) avanzata sul punto dalla ricorrente, occorreconsiderare che la Corte di Giustizia ha deciso, con la sentenza del 26febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente per oggetto ladomanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] diCantarelli Pietro C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane edei Monopoli;- la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che«L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non ostaad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membroe, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti,stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione dellasede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazionedelle scommesse»;- nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUE ostiad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altroStato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la liberaprestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltantol’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altroStato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza,ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea avietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatorestabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizianaloghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‑344/13 eC‑367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nelsettore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni,ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace cheNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopodi prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti(sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] eStanleybet Malta, C‑375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinarese sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazionianaloghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diversenon fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazionenon fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. ea., C‑264/18, EU:C:2019:472, punto 28);- con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia haaffermato che:-) come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica era relativa all’attivitàdi raccolta di scommesse in Italia.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 66,lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di taleimposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse,indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per contodi terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione odal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero;-) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava chel’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesseraccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzionedel luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di taleimposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere consideratadiscriminatoria;-) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonprevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione diservizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;-) per quanto riguardava l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui,in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essaera soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andava rilevato che,allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membriNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia inmateria e che, pertanto, essi non avevano l’obbligo di adeguare il propriosistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine,in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal paralleloesercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale(vedi, per analogia, sentenza del 1o dicembre 2011,Commissione/Ungheria, C‑253/09, EU:C:2011:795, punto 83);-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nelprocedimento principale.

Inoltre, detta normativa non appariva atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato;-) per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità diintermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione,un’attività di offerta e di raccolta di scommesse.

Tale società esercitava inparticolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali,un’attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizionenecessaria ai fini dell’assoggettamento all’imposta unica.

Per tale ragione,in forza dell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011,la Stanleyparma era soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], alpagamento di tale imposta;-) inoltre, dall’art. 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delleuna concessione per l’organizzazione delle scommesse in Italiaassolvevano anch’essi l’imposta unica.

Secondo il giudice del rinvio, i loroCTD tuttavia, al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti alpagamento in solido di tale imposta;-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza deiCTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori diNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026scommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglieva scommesse per contodella [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altro Stato membro.

Essanon si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011,in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e nonpregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi;- la Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivoglia discriminazione trabookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sulterritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essisono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; ha affermatoche, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochid'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, diprevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco,nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale,costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificarerestrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, inassenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochid'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce dellapropria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questioneimplica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti diproporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto aquesta valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n.220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per latutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordinepubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibileNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nelmedesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori diciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligodi adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione deglialtri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dalparallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti lein concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»;sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelprocedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, haribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione discommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» edè per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suointermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett.b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centrotrasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che litrasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; ladiversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che sitratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmakerestero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delleconcessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente dicontrollare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenireNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass. n. 6761del 2023);- alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronuncedella Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche iprecedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimocontenuto, come sopra richiamati, non sussistono i presupposti nè per unadisapplicazione della disciplina nazionale nè per un ulteriore rinviopregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia oper un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondocomma, del Reg.

Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitatodalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 15041 del2017 e Cass. Sez.

U. n. 20701 del 2013);- peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioniprospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte diGiustizia escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionalie bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che lanormativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere menorelazione ai quali rileva anche la sentenza della Corte costituzionale n. 27del 2018, per quanto sopra ampiamente evidenziato;- il secondo motivo è, invece, fondato;- l’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 disponeva in origine che:"In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorrere dal10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inconsiderazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che ilcontratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentementeNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare lapropria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 isoggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [...] unadichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con ladomanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testounico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivemodificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, [...] conil contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima ratadi cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolaredell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cuiall'alinea […]; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno disottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse [...]; d)l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione deldisciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmettealla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonchéla documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescrittirequisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, esuccessive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quellodel 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24,comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo esenza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo chescadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti diaccertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per laregolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli attimedesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con laNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto diraccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degliraccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio deltitolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovverodi mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e).

Ilprovvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell’esercizio…”;- si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 10gennaio 2015, della posizione dei "soggetti attivi alla data del 30 ottobre2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, perconto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegatial totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;- il comma 644 del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014 ha poidisciplinato la posizione dei "soggetti di cui al comma 643 che nonaderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643"ovvero dei soggetti "che, pur avendo aderito a tale regime, ne sonodecaduti".

Riguardo a tali soggetti lo stesso comma 644, ferma"l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni" (ossia le sanzioni penalipreviste per l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), haimposto una pluralità di obblighi e divieti (in materia di antiriciclaggio, diobblighi di identificazione, di oneri e responsabilità in tema di privacy, didivieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto dell'Agenzia delledogane e dei monopoli e di scommesse che consentono vincite superiori aeuro 10.000, in tema di misure di contrasto alla ludopatia, etc.);- in particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versioneoriginale, ha previsto che “g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun eserciziooperante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaroNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplodella media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicatol'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento,nonchè con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, letterab), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

Per iperiodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applicaconseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111”;- l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità dicalcolo dell’imposta unica nel caso di operazioni non collegate altotalizzatore nazionale gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,stabiliva, nella versione ratione temporis applicabile, che: “10.

Nel caso discommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nelcaso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsipronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementidocumentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cuiemerge l'ammontare delle giocate effettuate.

In mancanza di tali elementiovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agliinviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la baseimponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicato ilpunto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale.

Ai fini della determinazionedell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma,l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’art. 4del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”;Numero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026- il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbe dovutopiù applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l’entrata in vigoredell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014;- successivamente, tuttavia, l’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015(legge di stabilità 2016) ha previsto che: “Ai soggetti indicati dall’articolo1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hannoaderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui almedesimo comma, nonchè a quelli attivi successivamente alla data del 30ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro inItalia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senzaessere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore èl'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, aiquali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle letterea) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015»sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle letteree) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituitadalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalleseguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1ºgennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».”;- il nuovo art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, risulta ora così formulatonella parte che qui interessa: “644.

Nei riguardi dei soggetti di cui alcomma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui almedesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendoaderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione diNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, peresigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori di eta'e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e divieti: [….] g)l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e'dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale incui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccoltain Italia collegatovi telematicamente.

L'imposta si applica su di unimponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove e' ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodod'imposta antecedente a quello di riferimento, nonche' con l'aliquotamassima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), delcitato decreto legislativo n. 504 del 1998.

Per i periodi di impostadecorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente ladisposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111”;- la disposizione di cui all’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 ha,dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla l. n. 190 del 2014e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n.190 del 2014;- al riguardo va, infatti, ribadito il principio, secondo il quale «in tema diimposta unica sulle scommesse, la determinazione dell'imposta su di unimponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delledogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b),n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett.g), della l. n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati alNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026totalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime di regolarizzazioneprevisto dall’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014, ovvero che, puravendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016,termine così prorogato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015,essendo per i precedenti periodi d’imposta applicabile, anche per i soggettinon regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l.n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011».- trattandosi di proroga, è evidente che le nuove modalità dideterminazione dell’imposta si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,a prescindere da quando hanno iniziato la propria attività eindipendentemente dalla loro adesione alla regolarizzazione entro il nuovotermine del 31 gennaio 2016, previsto dall’art. 1, comma 643, lett. a)della l. n. 190 del 2014, come modificato sempre dall’art. 1, comma 926,della l. n. 208 del 2015;- per i precedenti periodi d’imposta, quindi, continua ad essere applicato,anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, il metododi calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito,con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011;- non avendo la CGT-2 seguito il richiamato principio, nonostante l’annooggetto di accertamento sia il 2015, l’imposta dovrà essere ricalcolatasecondo il precedente metodo previsto dall’art. 24, comma 10, cit.;- con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 deld.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del1997, 10, comma 4, della l. n. 212 del 2000, per non avere considerato le«obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito diapplicazione della norma tributaria», le quali valevano ex se a escludere lacolpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la suaassoggettabilità a sanzione tributaria;- il motivo è infondato;Numero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026- occorre rammentare che in tema di sanzioni amministrative, fino alladata di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cuiall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 effettivamente esisteva unacondizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.

Sennonché, nella specie, si controvertedi riprese relative ad operazioni di giuoco risalenti al 2015 e, quindi, ad unperiodo successivo a quello di promulgazione della l. n. 220 del 2010, cheha risolto ogni incertezza sul punto. sicché, correttamente la CGT-2 haescluso l’operatività dell’esimente in commento (cfr. Cass. n. 31678 del2021 e Cass. n. 10495 del 2024);- con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs.546/1992 e 91, 92 c.p.c., per avere la CGT-2 condannato la partericorrente alla rifusione delle spese del grado di appello, quantificandole in€ 2.500/00, sebbene l’Amministrazione fosse stata rappresentata da unproprio funzionario delegato.

In particolare, ad avviso dei ricorrenti, laCGT-2 avrebbe dovuto prendere in considerazione la complessità epeculiarità della materia, disapplicare il principio della soccombenza e, nelrispetto del citato art. 92 c.p.c., avrebbe dovuto compensare le spese dilite tra le parti;- il motivo è inammissibile avendo il giudice di appello, nel liquidare lespese in favore dell'Agenzia, stante il rigetto dell'appello dellacontribuente, fatto corretta applicazione del generale principio dellasoccombenza, essendo la compensazione, in tutto o in parte, delle spese,ai sensi dell'art. 15, comma 2, cit., vigente ratione temporis, applicabilesoltanto «in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi edeccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».

Peraltro,in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunziedei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultareviolato il principio secondo cui esse non possono essere poste a caricodella parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale laNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cuiinsussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. n.26912 del 2020; n. 23310 del 2024);- va, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito inparte il terzo motivo e rigettate le restanti censure; la sentenza impugnatava cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per laliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo ricorso, dichiara assorbito in parte ilterzo motivo e rigettate le restanti censure; cassa la sentenza impugnata,in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo, come da procurespeciali allegate al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, viadei Portoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 997/08/2024, depositata il 5.04.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Sondrio rigettava il ricorso proposto dalla Stanleybet MaltaLimited (bookmaker) e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (CentroNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026Trasmissione Dati o CTD) avverso l’avviso di accertamento n. 117486 del9/12/20, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) erelativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2015, oltre adinteressi e sanzioni;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Lombardia accoglievaparzialmente l’appello proposto dai contribuenti, osservando, in sintesi eper quanto qui rileva, che:- il quadro normativo di riferimento era stato sottoposto al vaglio dellaCorte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della Corte di Giustiziadell’UE (sentenza del 26 febbraio 2020, C-788/19, che ne avevanocompiutamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con laCostituzione e con il diritto unionale, indicando i principi vigenti inmateria;- erano, pertanto, ingiustificate le richieste di sollecitare un nuovointervento delle Corti superiori;- non sussisteva alcuna violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, postoche l’atto impugnato conteneva tutte le indicazioni sulle modalità diproposizione del ricorso, tant’è vero che il ricorso era stato ritualmentenotificato;- prive di fondamento erano anche le doglianze relative all’applicazioneinduttiva della base imponibile ai sensi dell’art. 1 comma 644 lett. g), dellaLegge 22 dicembre 2014 n.190, vista la mancanza dei prospetti contabilinecessari ai fini dell’accertamento analitico, non essendo stati prodotti,neppure in giudizio, i report contabili settimanali della raccolta di gioco,relativi al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, sicché non era possibiletrarre dalla documentazione presentata i dati utili per il conteggioanalitico;- con riferimento al presupposto territoriale dell’imposta, poi, la Corte diCassazione aveva già chiarito, da ultimo con l’ordinanza n. 5770/2024,che “non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fattoimponibile è la prestazione di servizi, consistente nell'organizzazione delNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, checonsiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazionedella scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore dellarelativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia (ex multis, Cass. 7marzo 2023, n. 6761, in motivazione)”;- non potevano ritenersi sussistenti, per la sanzione amministrativairrogata, le obiettive condizioni di incertezza, atte a giustificarne ladisapplicazione, in quanto nel momento in cui era stato propostol’originario ricorso, come rilevato dal giudice di prime cure, era giàintervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018;- i contribuenti impugnavano la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a cinque motivi;- l’ADM resisteva con controricorso;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio,ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso dellamanifesta infondatezza del ricorso, e il difensore della parte ricorrente hadepositato tempestiva istanza per la decisione del ricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va disattesa l’istanza della Stanleybet di trattazionedella causa in pubblica udienza, in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez.U. 5 giugno 2018, n. 14437) e allorquando non si verta in ipotesi didecisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez. U. 23 aprile 2020, n.8093);- ed invero, nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non ènuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come di qui a poco si dirà) eNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026non è nemmeno inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoirisvolti sia dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n.27) sia da quella unionale (con la sentenza in causa C-788/18, relativa,peraltro, alla [OSCURATO:PERSONA]); è preferibile, dunque, la scelta delprocedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto dirapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (Cass. 20novembre 2020, n. 26480);- ciò premesso, con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e per violazione e/o falsa applicazione della l.n. 220 del 2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuatanell’art. 1, comma 64, per non avere la CGT di secondo grado rilevato chetale normativa non poteva essere applicata nei confronti del bookmakerestero [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa svolgeva attività lecita el’intento del legislatore era quello di sanzionare esclusivamente l’attività digioco illecita;- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art.1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, nonché dell’art. 24, comma 10,del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, per avere laCGT-2 errato nell’avallare le modalità di calcolo dell’imposta seguitedall’Ufficio, senza considerare che anche per l’anno 2015 andava applicatoil metodo di calcolo previsto dall’art. 24 comma 10, d.l. n. 98 del 2011,posto che il nuovo criterio di calcolo previsto dall’art. 1, comma 644, lett.g) della l. n. 190 del 2014 e successive modifiche si applica dal 1° gennaio2016;- con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 ss.TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nonNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, conriferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1,commi 64 e 66, della legge 220/2010 nonché con riferimento all’art 1,comma 644 L. 190/2014; al riguardo propone o invita a sollevare d’ufficioil rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezioneex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, incombinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57e 52 del TFUE; contesta la soggettività passiva all’imposta unica delbookmaker comunitario Stanleybet che è già gravata da imposizionespecifica in altro Paese membro dell’Unione (Malta), essendo tale doppiaimposizione diretta ed incolpevole conseguenza delle discriminazionisubite ad opera dello Stato italiano che le ha precluso il diritto distabilimento in Italia; contesta anche la soggettività passiva all’impostaunica del CTD che non è parte del contratto di scommessa e non fissa lequote applicate allo scommettitore italiano, per cui non è in grado ditraslare l’onere su quest’ultimo rimanendo definitivamente incisa; chiede,altresì, stante la manifesta violazione del diritto dell’UE, di disapplicare lal. n. 220 del 1010 e l’art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietàagli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari; sollecita il rinvio degli attialla Corte di Giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE sui seguentiquesiti: «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, lagiurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed iprincipi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionaledel tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, comemodificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge 220/2010 che prevedel’assoggettamento alla [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse e i [OSCURATO:PERSONA] di cui agliartt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998, no. 504, come modificati dall’art. 1, comma 66, lett. b),della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati digioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membrodell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet MaltaNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i lorointermediari nazionali»; «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamentodell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi digioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino aduna normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta nell’art. 1, comma 644 lettg) L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di giocoper conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’UnioneEuropea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed invia eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediarinazionali, il pagamento dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 sudi un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registratinel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento»;chiede, infine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale degliartt. 1-3 del d.lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g),l. n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;- il primo e il terzo motivo, che sono connessi, vanno esaminaticongiuntamente e sono infondati, con esclusione del rilievo riguardante laviolazione dell’art. 1, comma 644 della l. n. 190/2014, che rimaneassorbito nell’accoglimento del secondo motivo come più avanti precisato;- occorre premettere che il quadro normativo di riferimento (art. 1,comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n.504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del2014) è stato già sottoposto all’esame della Corte costituzionale e dellaCorte di giustizia dell’UE, che ne hanno compiutamente esaminato lacompatibilità, rispettivamente, con la Costituzione e con il diritto unionale(cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn.9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n.9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass.,12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022,Numero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n.6761);- in particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, hadato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decretolegislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizioneinterpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositivasi potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al difuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art. 1, comma 66, dellalegge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso discommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorieoperanti per conto di bookmakers privi di concessione sono obbligate alversamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo haescluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi»(ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia albookmaker) fosse irragionevole. Entrambi i soggetti, secondo la Cortecostituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diversemodalità operative, allo svolgimento dell’attività di «organizzazione edesercizio» delle scommesse soggette a imposizione;- il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benchénon partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incassoe del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento dellevincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchél’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferitaalla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laprovvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale;- la Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettareall’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026concessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui ilrapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e ilbookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche lecommissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciòperché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare dellaricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmakerper conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativadel principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati,bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in variomodo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale inrelazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;- sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nellarichiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b),della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelleannualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti perconto di soggetti privi di concessione. In relazione a quel periodo, infatti,non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità dellecommissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era giàcristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010;- il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza diregolazione degli effetti transitori e in considerazione della naturainterpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisiprima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualitàd’imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie, marispondono i bookmaker, con o senza concessione in base allacombinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1,comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale;Numero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026- a diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi e conriferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che laincostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «inragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gliesercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell’art. 53, Cost.,«giacchè l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker siera già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto ilprofilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento,dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione dellagià avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, indata antecedente alla introduzione della soggettività passiva dellaricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo alfatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolarediversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddettaragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapportisuccessivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negozialiperfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma ancheper i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltrel’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, ladisposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo diriferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, siain caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinatia protrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laregolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questoambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità ditraslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non sianostati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (Cass.8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione);- la Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure invario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo;- la CTR si è attenuta ai richiamati principi, affermando che il presuppostodi imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD (l’avviso diaccertamento riguarda l’anno 2015), con la conseguenza che entrambi isoggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbligazione impositiva in viasolidale paritetica, avendo la Corte costituzionale, diversamente da quantoaffermato dai ricorrenti, chiaramente riferito il presupposto oggettivodell’imposta ad entrambi, con la conseguenza che entrambi i soggetti sonotenuti a rispondere solidalmente dell’obbligazione tributaria;- deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte(Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione della rilevanzapenale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse,esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccoltasia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di unbookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia statoillegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni. Ilfatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sullasoggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 deld. Lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce iconcorsi pronostici o le scommesse» (Cass. n. 25450 del 2021);Numero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026- ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale (e disospensione del giudizio) avanzata sul punto dalla ricorrente, occorreconsiderare che la Corte di Giustizia ha deciso, con la sentenza del 26febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente per oggetto ladomanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] diCantarelli Pietro C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane edei Monopoli;- la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che«L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non ostaad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membroe, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti,stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione dellasede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazionedelle scommesse»;- nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUE ostiad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altroStato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la liberaprestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltantol’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altroStato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza,ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea avietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatorestabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizianaloghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‑344/13 eC‑367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nelsettore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni,ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace cheNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopodi prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti(sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] eStanleybet Malta, C‑375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinarese sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazionianaloghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diversenon fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazionenon fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. ea., C‑264/18, EU:C:2019:472, punto 28);- con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia haaffermato che:-) come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica era relativa all’attivitàdi raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell’articolo 1, comma 66,lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di taleimposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse,indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per contodi terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione odal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero;-) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava chel’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesseraccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzionedel luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di taleimposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere consideratadiscriminatoria;-) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonprevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione diservizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;-) per quanto riguardava l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui,in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essaera soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andava rilevato che,allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membriNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia inmateria e che, pertanto, essi non avevano l’obbligo di adeguare il propriosistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine,in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal paralleloesercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale(vedi, per analogia, sentenza del 1o dicembre 2011,Commissione/Ungheria, C‑253/09, EU:C:2011:795, punto 83);-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nelprocedimento principale. Inoltre, detta normativa non appariva atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato;-) per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità diintermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione,un’attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava inparticolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali,un’attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizionenecessaria ai fini dell’assoggettamento all’imposta unica. Per tale ragione,in forza dell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011,la Stanleyparma era soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], alpagamento di tale imposta;-) inoltre, dall’art. 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delleuna concessione per l’organizzazione delle scommesse in Italiaassolvevano anch’essi l’imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loroCTD tuttavia, al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti alpagamento in solido di tale imposta;-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza deiCTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori diNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026scommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglieva scommesse per contodella [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altro Stato membro. Essanon si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011,in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e nonpregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi;- la Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivoglia discriminazione trabookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sulterritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essisono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; ha affermatoche, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochid'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, diprevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco,nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale,costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificarerestrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, inassenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochid'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce dellapropria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questioneimplica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti diproporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto aquesta valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n.220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per latutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordinepubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibileNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nelmedesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori diciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligodi adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione deglialtri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dalparallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti lein concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»;sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelprocedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, haribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione discommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» edè per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suointermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett.b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centrotrasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che litrasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; ladiversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che sitratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmakerestero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delleconcessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente dicontrollare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenireNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass. n. 6761del 2023);- alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronuncedella Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche iprecedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimocontenuto, come sopra richiamati, non sussistono i presupposti nè per unadisapplicazione della disciplina nazionale nè per un ulteriore rinviopregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia oper un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondocomma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitatodalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 15041 del2017 e Cass. Sez. U. n. 20701 del 2013);- peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioniprospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte diGiustizia escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionalie bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che lanormativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere menorelazione ai quali rileva anche la sentenza della Corte costituzionale n. 27del 2018, per quanto sopra ampiamente evidenziato;- il secondo motivo è, invece, fondato;- l’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 disponeva in origine che:"In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorrere dal10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inconsiderazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che ilcontratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentementeNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare lapropria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 isoggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [...] unadichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con ladomanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testounico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivemodificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, [...] conil contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima ratadi cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolaredell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cuiall'alinea […]; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno disottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse [...]; d)l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione deldisciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmettealla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonchéla documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescrittirequisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, esuccessive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quellodel 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24,comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo esenza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo chescadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti diaccertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per laregolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli attimedesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con laNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto diraccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degliraccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio deltitolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovverodi mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Ilprovvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell’esercizio…”;- si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 10gennaio 2015, della posizione dei "soggetti attivi alla data del 30 ottobre2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, perconto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegatial totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;- il comma 644 del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014 ha poidisciplinato la posizione dei "soggetti di cui al comma 643 che nonaderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643"ovvero dei soggetti "che, pur avendo aderito a tale regime, ne sonodecaduti". Riguardo a tali soggetti lo stesso comma 644, ferma"l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni" (ossia le sanzioni penalipreviste per l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), haimposto una pluralità di obblighi e divieti (in materia di antiriciclaggio, diobblighi di identificazione, di oneri e responsabilità in tema di privacy, didivieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto dell'Agenzia delledogane e dei monopoli e di scommesse che consentono vincite superiori aeuro 10.000, in tema di misure di contrasto alla ludopatia, etc.);- in particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versioneoriginale, ha previsto che “g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun eserciziooperante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaroNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplodella media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicatol'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento,nonchè con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, letterab), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per iperiodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applicaconseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111”;- l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità dicalcolo dell’imposta unica nel caso di operazioni non collegate altotalizzatore nazionale gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,stabiliva, nella versione ratione temporis applicabile, che: “10. Nel caso discommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nelcaso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsipronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementidocumentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cuiemerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementiovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agliinviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la baseimponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicato ilpunto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazionedell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma,l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’art. 4del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”;Numero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026- il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbe dovutopiù applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l’entrata in vigoredell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014;- successivamente, tuttavia, l’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015(legge di stabilità 2016) ha previsto che: “Ai soggetti indicati dall’articolo1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hannoaderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui almedesimo comma, nonchè a quelli attivi successivamente alla data del 30ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro inItalia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senzaessere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore èl'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, aiquali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle letterea) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015»sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle letteree) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituitadalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalleseguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1ºgennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».”;- il nuovo art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, risulta ora così formulatonella parte che qui interessa: “644. Nei riguardi dei soggetti di cui alcomma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui almedesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendoaderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione diNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, peresigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori di eta'e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e divieti: [….] g)l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e'dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale incui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccoltain Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di unimponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove e' ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodod'imposta antecedente a quello di riferimento, nonche' con l'aliquotamassima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), delcitato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di impostadecorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente ladisposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111”;- la disposizione di cui all’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 ha,dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla l. n. 190 del 2014e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n.190 del 2014;- al riguardo va, infatti, ribadito il principio, secondo il quale «in tema diimposta unica sulle scommesse, la determinazione dell'imposta su di unimponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delledogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b),n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett.g), della l. n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati alNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026totalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime di regolarizzazioneprevisto dall’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014, ovvero che, puravendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016,termine così prorogato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015,essendo per i precedenti periodi d’imposta applicabile, anche per i soggettinon regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l.n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011».- trattandosi di proroga, è evidente che le nuove modalità dideterminazione dell’imposta si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,a prescindere da quando hanno iniziato la propria attività eindipendentemente dalla loro adesione alla regolarizzazione entro il nuovotermine del 31 gennaio 2016, previsto dall’art. 1, comma 643, lett. a)della l. n. 190 del 2014, come modificato sempre dall’art. 1, comma 926,della l. n. 208 del 2015;- per i precedenti periodi d’imposta, quindi, continua ad essere applicato,anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, il metododi calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito,con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011;- non avendo la CGT-2 seguito il richiamato principio, nonostante l’annooggetto di accertamento sia il 2015, l’imposta dovrà essere ricalcolatasecondo il precedente metodo previsto dall’art. 24, comma 10, cit.;- con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 deld.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del1997, 10, comma 4, della l. n. 212 del 2000, per non avere considerato le«obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito diapplicazione della norma tributaria», le quali valevano ex se a escludere lacolpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la suaassoggettabilità a sanzione tributaria;- il motivo è infondato;Numero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026- occorre rammentare che in tema di sanzioni amministrative, fino alladata di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cuiall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 effettivamente esisteva unacondizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. Sennonché, nella specie, si controvertedi riprese relative ad operazioni di giuoco risalenti al 2015 e, quindi, ad unperiodo successivo a quello di promulgazione della l. n. 220 del 2010, cheha risolto ogni incertezza sul punto. sicché, correttamente la CGT-2 haescluso l’operatività dell’esimente in commento (cfr. Cass. n. 31678 del2021 e Cass. n. 10495 del 2024);- con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs.546/1992 e 91, 92 c.p.c., per avere la CGT-2 condannato la partericorrente alla rifusione delle spese del grado di appello, quantificandole in€ 2.500/00, sebbene l’Amministrazione fosse stata rappresentata da unproprio funzionario delegato. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, laCGT-2 avrebbe dovuto prendere in considerazione la complessità epeculiarità della materia, disapplicare il principio della soccombenza e, nelrispetto del citato art. 92 c.p.c., avrebbe dovuto compensare le spese dilite tra le parti;- il motivo è inammissibile avendo il giudice di appello, nel liquidare lespese in favore dell'Agenzia, stante il rigetto dell'appello dellacontribuente, fatto corretta applicazione del generale principio dellasoccombenza, essendo la compensazione, in tutto o in parte, delle spese,ai sensi dell'art. 15, comma 2, cit., vigente ratione temporis, applicabilesoltanto «in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi edeccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Peraltro,in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunziedei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultareviolato il principio secondo cui esse non possono essere poste a caricodella parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale laNumero registro generale 23938/2024Numero sezionale 2352/2026Numero di raccolta generale 11584/2026Data pubblicazione 28/04/2026valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cuiinsussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. n.26912 del 2020; n. 23310 del 2024);- va, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito inparte il terzo motivo e rigettate le restanti censure; la sentenza impugnatava cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per laliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo ricorso, dichiara assorbito in parte ilterzo motivo e rigettate le restanti censure; cassa la sentenza impugnata,in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]