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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2012

ECLI:EU:T:2012:212
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 maggio 2012 — [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI — Dima (KARRA) (causa T‑270/10) «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo KARRA — Marchi nazionali e comunitario figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] — Denominazione sociale [OSCURATO:SOCIETA] e nome commerciale [OSCURATO:PERSONA] — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8 della convenzione di Parigi — Malafede»

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4) (v. punti 67‑68)

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 73‑75) Oggetto Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 29 marzo 2010 (procedimento R 1172/2009‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Dima — [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 maggio 2012 — [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI — Dima (KARRA) (causa T‑270/10) «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo KARRA — Marchi nazionali e comunitario figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] — Denominazione sociale [OSCURATO:SOCIETA] e nome commerciale [OSCURATO:PERSONA] — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8 della convenzione di Parigi — Malafede» 1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4) (v. punti 67‑68) 2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 73‑75) Oggetto Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 29 marzo 2010 (procedimento R 1172/2009‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Dima — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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