CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39257/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2964 in data 11/07/2018 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di annullarsi la sentenza impugnata in relazione al capo A), con conferma nel resto; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 20/02/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata in concorso (capi A e B, commessi rispettivamente il 24/05/2016 ed il 14/06/2016) ed il solo Nebuloni anche di altra successiva rapina (capo C, commessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), confermandone la condanna alla complessiva pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1550 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con altra pronuncia della Corte di appello di Milano in data 21/11/2016 irrevocabile in data 05/02/2017. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. Lamenta il ricorrente: -violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 628 cod. pen. nonché omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla responsabilità per il capo A) d'imputazione (primo motivo). Il giudice di primo grado ha fondato la responsabilità del Nebuloni per il capo A), reato commesso il 24/05/2016, su un dato assolutamente inesistente; parimenti, il giudice di appello ha fornito una motivazione del tutto illogica sganciata dall'oggettività di alcuni elementi di fatto insuscettibili di interpretazione. Invero, la responsabilità del Nebuloni per il capo A) si fonda sull'asserito ritrovamento di tracce biologiche asseritamente rinvenute su una camicia di colore nero abbandonata dai rapinatori dopo la rapina del 24/05/2016 la quale ha evidenziato la presenza di genotipi misti riferibili a Nebuloni e Ventura. I reperti su cui sono state compiute le indagini biologiche non sono quelli sequestrati in occasione della rapina del 24/05/2016, ma quelli sequestrati in occasione della rapina dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo C), fatto per il quale il Nebuloni è reo confesso. L'errore si evidenzia tenendo conto che le tracce biologiche non sono state rinvenute sulla camicia nera (come sostenuto, indumento - peraltro - non presente in alcuno dei verbali di sequestro di questo procedimento) bensì sul passamontagna rosso che non fa assolutamente parte degli oggetti sequestrati in occasione della rapina del 24/05/2016. Inoltre, la comparazione fra i reperti biologici e i tamponi salivari degli indagati risulta gravemente compromessa dalla confusa conservazione degli stessi: del resto, per stessa ammissione degli investigatori, i tamponi risultavano invertiti rispetto alle buste, circostanza che non può non ingenerare il dubbio della correttezza dei nominativi indicati sui tamponi. La Corte territoriale è poi incorsa nel vizio di omessa motivazione laddove non ha confutato le osservazioni difensive circa la presenza di elementi incompatibili con l'affermazione della responsabilità del Nebuloni. Parimenti illogica è la motivazione nella parte in cui ha ritenuto elementi significativi a provare la colpevolezza del Nebuloni il fatto che anche per la rapina del 13/07/2016 (in relazione alla quale il Nebuloni ed il Ventura sono stati condannati con sentenza passata in giudicato), i passamontagna erano _stati confezionati in modo artigianale e poi abbandonati dopo la rapina, così come la vicinanza dei luoghi e la prossimità temporale. Altrettanto illogica è la motivazione nella parte in cui si afferma che i rapinatori agirono indossando indumenti che coprivano integralmente gambe e braccia, nonostante la temperatura della stagione, all'esclusivo fine di nascondere caratteristiche fisiche (tatuaggi) che avrebbero potuto portare alla loro identificazione; -violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 628 cod. pen. nonché omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il capo B) d'imputazione, fatto commesso il 14/06/2016 (secondo motivo). La motivazione della sentenza è illogica laddove ha fornito una propria interpretazione delle dichiarazioni della teste Cavallari che descriveva gli autori del reato come "piuttosto giovani", cosa alquanto difficile da conciliare con l'età anagrafica del Nebuloni (anni 51) al momento del fatto. Illogicità si registra anche nella parte in cui la sentenza ha ritenuto di fondare la responsabilità del Nebuloni su elementi assolutamente indiziari, quali, per esempio, l'aggancio del cellulare del Nebuloni alla cella di Magenta il giorno 14/06/2016, nonostante la difesa abbia evidenziato la circostanza che il Nebuloni è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], distante soli dieci minuti di automobile da Magenta. Peraltro, proprio il fatto che il tabulato telefonico abbia consentito di rilevare il traffico dati sul cellulare del Nebuloni nello stesso orario della rapina, induce ad escludere una partecipazione dell'imputato a tale azione criminosa; -violazione di legge in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della contestata aggravante (terzo motivo). L'aggravante contestata al capo C) non è stata esclusa sul presupposto che la pistola giocattolo rinvenuta in occasione del fatto, risultava priva del tappo rosso, come da verbale di sequestro in atti. In realtà, la Corte territoriale non ha tenuto conto delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva descritto la pistola (impugnata da soggetto coperto da passamontagna" come finta, di grosse dimensioni e con un tappino rosso. La riconoscibilità dell'arma come giocattolo deve necessariamente indurre all'esclusione dell'aggravante de qua. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), nella fattispecie, si è comunque in presenza di doglianze prive di specificità, in relazione al dedotto vizio motivazionale, in quanto meramente reiterative di censure già proposte e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposta, doglianze che, in ogni caso, appaiono - come detto - manifestamente infondate. In particolare, la Corte ha evidenziato che "... con riferimento ... alla rapina del 24/05/2016 (ndr., capo A), le contestazioni svolte con riferimento alla erronea indicazione dell'indumento con tracce genetiche di Nebuloni e Ventura su una camicia nera così come svolte nell'atto di gravame non smentiscono le conclusioni cui è pervenuto il GIP visto che per contestare le conclusioni raggiunte dal GIP si riferisce di reperti sequestrati il 05/07/2016 (data incoerente con i fatti contestati) e che, ove ci si volesse riferire al reato sub C) non si comprenderebbe la presenza di tracce biologiche di Ventura che non risulta aver partecipato a tale reato ...". 2.2. Risulta così evidente come il denunciato errore sia del tutto inesistente dal momento che: -i reperti sequestrati in occasione della rapina del 24/05/2016 (capo A, rapina attribuita sia al Nebuloni che al Ventura) hanno individuato la presenza di tracce genetiche di entrambi gli imputati; -i reperti sequestrati in occasione della rapina del 08/07/2016 (compiuta dal solo Nebuloni, reo confesso) non risultano individuare tracce genetiche di altri soggetti. Di fronte a queste inequivoche conclusioni probatorie, sorrette da altri elementi di prova di sicura concludenza accusatoria, la dedotta (ed indimostrata) "confusione" dei reperti non consente di mettere in dubbio il giudizio di penale responsabilità formulato.2.3. Per il resto, il motivo denuncia apprezzamenti che attengono a profili esclusivamente di merito che, in presenza di congrua ed adeguata motivazione - quale da ritenersi nel caso di specie - sfuggono al giudizio di legittimità. Invero, oltre a quanto già evidenziato in relazione al capo A), la Corte territoriale - con riferimento al Nebuloni - ha messo in luce: -la significativa particolarità con cui gli autori della rapina del 13/07/2016 (seguita dall'arresto in flagranza e dalla sentenza irrevocabile di condanna del Nebuloni e del Ventura) confezionavano i passamontagna da utilizzare nel corso delle rapine, l'abituale modalità di liberarsi degli stessi e di parte dell'abbigliamento indossato e delle armi nel breve percorso della fuga, l'assoluta prossimità temporale dei fatti e dei luoghi teatro delle rapine; -il riconoscimento fotografico del Nebuloni da parte della teste Ravizza in relazione al capo C); -le indicazioni fornite dalla teste Cavallari, in relazione alla rapina di cui al capo B), circa la rispondenza delle caratteristiche fisiche e di voce di uno dei rapinatori del 08/07/2016 (capo C, confessato dal Nebuloni) con uno degli autori della precedente rapina del 14/06/2016 (capo B) "... non valendo a smentire tali indicazioni il solo fatto che la teste abbia riferito di rapinatori 'giovani' mentre Nebuloni avrebbe più di 50 anni, atteso che la stessa Corte ha avuto modo di vedere l'imputato in udienza ed è apparso persona in perfetta forma fisica e tale da poter apparire più giovane dell'età anagrafica ... a ciò si aggiunge il dato emerso dai tabulati telefonici ..."; -l'uso da parte di tutti i rapinatori di indumenti che coprivano integralmente gambe e braccia, a conferma della "necessità" da parte degli stessi di nascondere caratteristiche fisiche di immediata percezione che avrebbero potuto agevolare la loro identificazione, quali sono i tatuaggi: e il Nebuloni, come rilevato dai giudici della Corte territoriale in udienza, è soggetto con "evidenti tatuaggi sulle braccia". 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Premesse le considerazioni esposte nel precedente paragrafo 2.1. del considerato in diritto in relazione alla proposta censura cumulativa del vizio motivazionale, evidenzia il Collegio come si sia in presenza di un motivo di doglianza che tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. 3.1. Invero, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 3,. n. 12110 del 19/03/2009, Campanella e altro, Rv. 243247; Sez. 3, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). La giurisprudenza ha inoltre affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In epoca successiva, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). 3.2. Il sindacato demandato a questa Suprema Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sent. n. 21644/2013 cit., la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. 3.3. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato con il secondo motivo di ricorso si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede, di fatto, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto, un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo stante l'inequivoco tenore del verbale di sequestro che attesta l'assenza del tappino rosso sulla canna della pistola giocattolo. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese