CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 30263/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 572/2018, emessa nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 337, 341-bis e 582 cod. pen., dal Tribunale di Como il 16 aprile 2018, confermata dalla Corte di appello di Milano e divenuta irrevocabile, all'esito del giudizio di cassazione, il 14 novembre 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo tre articolati motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo (rubricato "A"), si deduce, dopo una lunga premessa, l'assoluta illegalità dell'arresto operato dalla Guardia di finanza nel 2015 (nonostante la conferma giurisdizionale dell'operato della polizia giudiziaria). Da quella vicenda apparirebbe l'insussistenza del dolo di legge in capo all'imputato, convinto gli operanti fossero dei malfattori armati. 2.2. Con il secondo motivo (rubricato "B"), si censura «la mancata escussione del teste Suma e degli altri nuovi testi», fondamentali per una compiuta ricostruzione dei fatti, essendo «altamente probabile», a detta della difesa, che i verbalizzanti «abbiano aggredito ingiustamente» l'imputato, spingendolo a forza nell'auto di servizio per impedire che il pubblico presente percepisse le sue richieste di intervento dei Carabinieri. 2.3. Il terzo motivo (rubricato "C") è diretto a evidenziare come le registrazioni delle conversazioni con Suma, Martelli e Rahmouni dovessero essere ammesse, in quanto non effettuate in occasioni di indagini difensive, ma a seguito di semplice «iniziativa difensiva» dell'imputato. 2.4. Il ricorrente ha fatto successivamente pervenire "brevi note difensive". 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In primo luogo, il ricorso per cassazione è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Como il 18 gennaio 2023 (ultimo giorno utile, ex art. 585, commi 1-2, cod. proc. pen., poiché il provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio era stato notificato il 3 gennaio 2023). Alla data di presentazione dell'impugnazione, era già in vigore la modifica apportata dagli artt. 33 e 98, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, all'art. 582 cod. proc. pen., di modo che non era più possibile il deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario del luogo in cui si trovano le parti e i difensori. Il ricorso, correttamente poi spedito per posta assicurata dal Tribunale di Como, è infine pervenuto presso la cancelleria della Corte di appello di Brescia solo il 23 gennaio 2023 (cfr. attestazione sull'atto in originale e sulla busta) e pertanto tardivamente. 6. Ad ogni buon conto, la Corte di appello ha comunque offerto una congrua risposta ad ognuno dei motivi sopra accennati: - le mere censure alla attendibilità degli operanti - già ampiamente dibattute nel giudizio di merito, dove è stata esclusa la asserita costituzione di prove false a carico di [OSCURATO:PERSONA] - non sono riconducibili alla nozione di prove nuove decisive, né la condanna consegue a falsità o ad altro fatto previsto dalla legge come reato; - l'acquisizione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, rigettata dai giudici di merito, è priva dei requisiti di novità e di natura esplorativa;- lo stesso atto di appello a suo tempo proposto smentisce alla radice la tesi dell'estraneità delle registrazioni audio suddette all'ambito delle investigazioni difensive, laddove ricostruisce espressamente questa attività come prodromica e contemporanea all'assunzione di informazioni ex art. 391-bis cod. proc. pen.; - non presentano carattere di novità e tantomeno di decisività la richiesta di escussione di Battaglia (che ha già deposto), di Suma (la revoca della cui deposizione è stata confermata, giusta devoluzione con motivi ad hoc, dalla Corte di appello di Milano e dalla Corte di Cassazione) e di altri testi (alcuni dei quali neppure indicati con generalità complete), in difetto peraltro di indicazione delle specifiche circostanze sulle quali dovrebbero essere sentiti; - la violazione di un diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dopo la sentenza n. 113/2011, della Corte costituzionale, è sicuramente idonea a fondare il diritto alla revisione del processo, ma - ammesso, in ipotesi e per mera comodità di ragionamento, che una simile violazione sia mai avvenuta - occorre che sia stata emessa dalla Corte EDU una sentenza definitiva a cui conformarsi nell'ordinamento interno. Il ricorrente evoca censure in fatto non proponibili in questa sede e ripropone - in maniera non sempre perspicua - questioni del tutto generiche rispetto alla vicenda processuale e ai singoli specifici punti puntualmente esaminati dai giudici bresciani, la cui motivazione del tutto coerente e adeguata non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen