CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21249/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE,2104 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonchè controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;- intimate -Numero registro generale 21023/2025avverso la sentenza n. 1485/2025 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 21249/2026ROMA, depositata il 15/04/2025 R.G.N. 670/2023;Data pubblicazione 22/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorsoquanto al primo motivo, rigetto per il resto;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO.1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Civitavecchia infunzione di giudice del lavoro, iscritto al n. RG 2013/2018,D’[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n.09720189099059270000, con riferimento a cinque cartelle dipagamento presupposte, per un importo complessivo di euro32.816,62. Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle EntrateRiscossione e l’INPS, entrambe chiedendo il rigetto del ricorso.Il Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, con la sentenza n.298/2022 dichiarava cessata la materia del contendere inriferimento a due delle cartelle di pagamento; dichiaravaprescritti i crediti iscritto a ruolo dall’INPS e indicati nelle altretre cartelle di pagamento e condannava INPS e Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:SOCIETA], in solido, al pagamento delle spese di liteche liquidava in complessivi euro 2.041,00 di cui euro 266,00per spese generali ed euro 1.775,00 per compensi, oltre IVA eCPA, da distrarsi.2. Avverso detta sentenza proponeva appello D’[OSCURATO:PERSONA] l’illegittima liquidazione delle spese, quanto allascelta dello scaglione applicabile e quanto alla esclusione dellaliquidazione della fase istruttoria. L’INPS si costituiva nelgiudizio di secondo grado chiedendo il rigettodell’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non siNumero registro generale 21023/2025costituiva in giudizio. Con la sentenza n. 1485/2025 depositataN umero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 21249/2026in data 15/04/2025 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro,Data pubblicazione 22/06/2026così disponeva: «in accoglimento dell’appello, riformaparzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, econdanna l’INPS e l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:SOCIETA] allarefusione delle spese del primo grado che ridetermina in euro4.097,00, oltre IVA, CPA e spese generali […]. Condanna l’INPSe l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], anche alla refusionedelle spese del presente grado che liquida in euro 962,00 oltreIVA, CPA e spese generali come per legge».3. Avverso detta sentenza D’[OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando due motivi di gravame.L’INPS si è limitato al deposito della Procura. L’Agenzia delleEntrate [OSCURATO:SOCIETA] e la SCCI sono rimaste intimate.4. Alla pubblica udienza del 28/04/2026, ascoltati ilrappresentante della Procura generale e il difensore della parteresistente, il Collegio ha riservato la decisione nei termini dilegge.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta «violazione e falsaapplicazione degli art. 4 d.m. 55/2014 (aggiornato al d.m. n.147 del 13/08/2022), art. 2233, co. 2, cod. civ. e art. 111 cost.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..» eci si duole che la Corte di Appello, pur avendo accoltol’impugnazione e ritenuto effettivamente condotta e liquidabilel’attività istruttoria nel giudizio di primo grado, pur avendoesattamente individuato lo scaglione di rilievo ai fini dellaliquidazione, avrebbe poi liquidato il compenso in euro 4.097,00al di sotto dei minimi tariffari in violazione delle disposizioni dicui al D.M. 55/2014.2. Il motivo è fondato.Numero registro generale 21023/20252.1. Per lo scaglione 26.000,00 – 52.000,00 – cheN umero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 21249/2026incontestabilmente ed esattamente la Corte di Appello haData pubblicazione 22/06/2026ritenuto applicabile – per le cause di previdenza innanzi alTribunale il minimo ai sensi della tariffa come modificata dald.m. 147/2022 è pari ad euro 4.638,00 e, pertanto, laliquidazione in euro 4.097,00 viola i minimi stabiliti dalla legge.3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsaapplicazione degli art. 4, comma 5, lett. c, del d.m. 55/2014aggiornato al d.m. n. 147 del 13/08/2022, art. 2233, co. 2 .cod.civ. e dell’art. 111 cost. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. e ci si duole che la sentenza impugnata, quanto algiudizio di appello, nel regolare le spese, abbia ritenuto nonliquidabile la fase istruttoria e/o di trattazione relativamente aiminimi tariffari ivi stabiliti.3.1. La sentenza impugnata, in effetti, ha escluso la possibilitàdi liquidare, quanto al giudizio di appello, la fase di istruttoria edi trattazione perché nell’unica udienza di trattazione ci si eralimitati a fissare l’udienza di discussione e cioè quella per ladecisione della causa.4. Il motivo di ricorso è fondato.4.1. Osserva, in proposito, il Collegio come, quanto al primogrado di giudizio, sia consolidato nella giurisprudenza di questaCorte un orientamento che riconosce comunque la faseistruttoria e di trattazione. Si consideri Cass. 25664/2025 del19/09/2025 secondo cui «il d.m. n. 55/2014 prevede uncompenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoriacomplessivamente considerata, sicché l'importo rimane in ognicaso riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione aprescindere dall’effettivo svolgimento di attività istruttoria (siveda, ex multis, Cass. n. 28627/2023, resa con riguardo alprocedimento sommario di cognizione; ma v. anche Cass. n.Numero registro generale 21023/202529184/2023, che ha negato la valenza derogatoria ai protocollNi umero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 21249/2026d’intesa siglati tra ordini professionali e Autorità giudiziarieData pubblicazione 22/06/2026locali, in relazione alla non riconoscibilità dei compensi per dettafase istruttoria, perché in violazione del combinato dispostodegli artt. 12 e 13 del d.m. n. 55/2014, che costituisconoespressione dei valori costituzionali dell'effettività retributivadell'attività lavorativa). D’altra parte, s’è anchecondivisibilmente precisato che “In materia di spese di giustizia,ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore perla fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m.n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudizialipronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresiquelli da cui può desumersi la non necessità di procedereall'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decretoopposto” (Cass. n. 20993/2020); e ancora: “In materia di spesedi giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante aldifensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamentodi prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive chel'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include indetta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorieillustrative o di precisazione o integrazione delle domande giàproposte” (Cass. n. 4698/2019). Ben si comprende, dunque, laconsolidata affermazione per cui “nel computo dell'onorariodeve essere compreso anche il compenso spettante per la faseistruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass.n. 8561/2023)». Ed ancora con riguardo alla liquidazione dispese di giudizi di primo grado si è affermato che: «in materiadi spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compensospettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solol'espletamento di prove orali e di consulenza tecnica di ufficio,Numero registro generale 21023/2025ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5N, umero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 21249/2026lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cuiData pubblicazione 22/06/2026pure le richieste di prova e le memorie illustrative o diprecisazione o integrazione delle domande già proposte» (Cass.18/02/2019, n. 4698; Cass. 02/03/2026, n. 4706 e Cass.02/03/2026, n. 4707).5. Quanto al secondo grado di giudizio sussiste nellagiurisprudenza di questa Corte un orientamento più restrittivosecondo il quale: in tema di liquidazione delle spese processualiin base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli attiistruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altrefasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale)non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o ditrattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, puòdare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffaunicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corsodella prima udienza di trattazione, una o più delle specifichea tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attivitàistruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla primaudienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissatal'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimentodi nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodottinuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero,successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. n.10206/2021; Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343/2025; Cass.25664/2025).6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, di dare continuità all’orientamentomaggioritario nella giurisprudenza di questa Corte che, comenel primo grado, considera ineludibile la fase di istruttoria etrattazione: «in tema di spese processuali, il d.m. n. 55 del 2014Numero registro generale 21023/2025non prevede un compenso specifico per la fase istruttoriaN, umero sezionale 2104/2026Numero di raccolta generale 21249/2026contemplandone uno unitario per la "fase istruttoria e/o diData pubblicazione 22/06/2026trattazione", il quale, con riguardo al processo d'appello, è,quindi, dovuto anche in assenza di istruzione probatoria, inragione dell'ineludibilità della trattazione - cui allude la stessarubrica dell'art. 350 c.p.c. -, coincidente con le attività previstein detta norma» (Cass. 02/09/2025, n. 24349). Detta pronunciaargomenta come di seguito, con considerazioni alle quali ilCollegio intende dare continuità: «Ed invero la trattazione delprocesso, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima alcompenso della relativa fase; in particolare va precisato che ild.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico perla fase istruttoria ma prevede un compenso unitario per la fasedi trattazione, che comprende anche quella (eventuale)istruttoria (Cass. n. 8561 del 2023); la fase della trattazione èineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubricadell’art. 350 c.p.c. e coincide con le attività previste in dettanorma (v., ex multis, Cass. n. 4837 del 2024; Cass. n. 29857del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 8703 del 2022; Cass.27056 del 2021; Cass. n. 14483 del 2021; Cass. n. 21743 del2019)».6. Tale orientamento è stato ribadito da Cass. 31/10/2023, n.30219, e da Cass. n. 8561 del 27/03/2023 sempre con riguardoal giudizio di secondo grado e deve trovare applicazione nellafattispecie nella quale, come dà atto la sentenza impugnata, siè comunque tenuta una udienza di trattazione, destinata agliadempimenti di cui all’art. 350 c.p.c., nella quale – preso attodella non necessità di istruttoria – si è «direttamente fissatal’udienza di precisazione delle conclusioni» come riferisce lasentenza della Corte territoriale, dunque si è tenuta una udienzaNumero registro generale 21023/2025Numero sezionale 2104/2026destinata specificamente alla trattazione della causa,N umperriom di ara ccolta generale 21249/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell’udienza di discussione in appello.7. Anche il secondo motivo è, allora, fondato e il ricorso deveessere accolto con riguardo ad entrambi i motivi, con cassazionedella sentenza e rinvio alla Corte di Appello competente. P.Q.MLa Corte,accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversacomposizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità;Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])