CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30099/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21710-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 26/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 21710 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma ,con sentenza n 21310/16 , sez 40 , rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l' avviso di accertamento 2013ROMA 1217913 per catasto 2013 Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio. Il giudice di seconde cure, con sentenza 26/2019, accoglieva l'impugnazione ritenendo non sussistere la congruità della motivazione dell'atto, in quanto non teneva conto delle caratteristiche tipologiche dell'immobile e non conteneva alcuna effettiva comparazione con le due unità immobiliari ritenute similari nonostante il contribuente avesse specificatamente indicato con propria perizia la difformità esistente tra il proprio immobile e quelli in comparazione Avverso la detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo. Il contribuente non ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l' unico motivo di ricorso l'Amministrazione sostiene che l'atto impugnato era correttamente motivato. Il motivo è infondato. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1, comma 335, L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass 27180/2019). Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza, deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento ( Corte cost. 249/17). È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019). Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il predetto provvedimento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione ( Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. Sez 6-5.9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311/2004. La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto del tutto corretta in relazione alla incongruità della motivazione del provvedimento amministrativo rispetto alla comparazione con i a fabbricati similari. In questa ipotesi l'atto impositivo deve indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione.(Cass 25037/17). Il ricorso va quindi rigettato. i n ragione della incertezza giurisprudenziale esistente --- si compensano le spese dell'intero giudizioS, kit4/Uk. 1/4)n ASL- 9 (i'N-i i I kk gìk (AJA 4\kl. a‘ G3, 11"\\‘‘ tkVS•P k-sa 1211L9' ei'LF‘r' lo P.Q.M. Rigetta il ricorso c