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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 25193/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27202/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] I, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] I, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I ROMA, REGIONE LAZIO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 SC.A INT.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I ROMA, REGIONE LAZIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3396/2018 depositata il 22/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] concesse tra il 1980 e il 1990 all’[OSCURATO:PERSONA] di Roma 51 mutui volti a finanziare opere di edilizia ospedaliera in relazione a immobili in uso all’Azienda universitaria [OSCURATO:PERSONA] I di Roma, alla quale in virtù del d.l. n. 341/99, conv. con l. n. 453/99, era succeduta l’[OSCURATO:PERSONA] I di Roma, istituita con decreto del Rettore del 30 ottobre 1993 e priva di personalità giuridica.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], anche nella qualità di gestione separata in base all’art. 5, commi 8 e 5 del d.l. n. 269/03, conv. con l. n. 326/03, nonché per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, convenne in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] I di Roma per sentirla condannare al pagamento delle somme corrispondenti alle rate scadute dei mutui, oltre interessi.

3. ― L’Azienda convenuta chiamò in causa la Regione Lazio, l’Università degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la gestione liquidatoria dell’[OSCURATO:PERSONA] I di Roma, nei confronti dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] estese le domande di pagamento originariamente formulate.

4. ― Il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta nei confronti della convenuta e dichiarò inammissibili le altre.

5. ― La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello successivamente proposto dalla Cassa e dal Ministero dell’economia e delle finanze, che aveva aderito alle posizioni da questa espresse.

A fondamento della decisione ha ritenuto che i 51 contratti di mutuo, stipulati in epoca antecedente all’istituzione sia dell’[OSCURATO:PERSONA] I, sia dell’[OSCURATO:PERSONA] I, integralmente eseguiti, non rientrassero nel novero tassativo di quelli in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali per i quali era prevista dall’art. 2 del d.l. n. 341/99 la successione del [OSCURATO:PERSONA] I alla omonima azienda universitaria, che la corte territoriale ha identificato con gli appalti stipulati per la realizzazione di strutture sanitarie.

I contratti di mutuo in questione, da qualificare come mutui di scopo, ad avviso della corte d’appello non avrebbero natura di contratti di durata, ai quali si riferisce la norma interpretativa contenuta nell’art. 8 sexies del d.l. n. 136/04, posto che si controverte della restituzione di somme già erogate, la rateizzazione delle quali è mera modalità esecutiva dell’obbligazione gravante sul mutuatario e, quindi, non possono ritenersi in corso alla data dell’istituzione del nuovo ente.

I crediti in questione, dunque, secondo la Corte d’appello, avrebbero dovuto essere insinuati nella procedura liquidatoria in base all’art. 2, comma 3, del suddetto d.l. n. 341/99, il che non era avvenuto.

Inoltre, ha sottolineato il giudice d’appello, non era stata provata l’erogazione delle somme direttamente all’[OSCURATO:PERSONA] I, corrisposte, invece, all’[OSCURATO:PERSONA] prima dell’istituzione del nuovo soggetto giuridico. 6. ― Contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne la cassazione, sulla base di quattro motivi, che illustra con memoria, cui replicano il Ministero dell’economia e delle finanze con atto che sebbene denominato controricorso, è da qualificare come ricorso adesivo, in quanto posto a sostegno di quello principale, articolato in quattro motivi di ricorso incidentale, l’Università degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma con controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi, corredato di memoria e contrastato con controricorso dal Ministero, e l’[OSCURATO:PERSONA] I di Roma con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non replica. [OSCURATO:PERSONA]

7. ― Con i primi due motivi del ricorso principale e di quello incidentale, identici, da esaminare simultaneamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e il Ministero dell’economia e delle finanze lamentano: -) col primo motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 341/99, conv., con mod., con l. n. 453/99, là dove la corte d’appello ha escluso che i contratti di mutuo di scopo dei quali si discute rientrino nel novero dei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, in relazione ai quali è prevista la successione dell’[OSCURATO:PERSONA] I all’[OSCURATO:PERSONA] di Roma, e che il giudice d’appello ha ingiustificatamente identificato con i soli contratti di appalto; -) col secondo motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 8-sexiesdel d.l. n. 136/04, conv., con mod., con l. n. 186/05, perché la corte territoriale, nell’escludere la natura di contratti di durata dei mutui di scopo, ha trascurato che tra gli obblighi propri del mutuatario non v’è soltanto quello di restituzione della somma concessa a mutuo e dei relativi interessi, ma anche quello della realizzazione dello scopo previsto, con la conseguente configurazione di un rapporto di durata, in quanto tale rientrante nell’ambito applicativo della successione tra gli enti pubblici.

8. ― I motivo, ammissibili perché volti a denunciare una violazione di legge, vanno accolti.

8.1. ― Le sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 584/08; conf., tra varie, n. 1956/16) hanno stabilito che l’art. 1 del d.l. n. 341/99, come convertito, nel costituire l'[OSCURATO:PERSONA] I quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, là dove ha previsto che questo ente succede «all'omonima azienda universitaria nei rapporti in corso relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni o servizi destinati all'assistenza sanitaria», non ha disposto una successione a carattere universale, ma limitata a quei soli rapporti e contratti.

L’[OSCURATO:PERSONA] I obietta che il d.l. citato prevede la successione dell’[OSCURATO:PERSONA] I all’omonima azienda universitaria, e non già all’Università, che, invece, ha sottoscritto i contratti e incassato le somme.

In proposito, tuttavia, va ribadito il «principio espresso nella pronuncia delle S.U. 584/2008, secondo cui la costituzione in ente avente personalità giuridica di diritto pubblico dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] I è stata effettuata per la prima volta col d.l. 1° ottobre 1999, n. 341, convertito con modifiche nella legge n. 453 del 1999; ne consegue che ― non avendo tale decreto disposto una successione a carattere universale della neoistituita azienda rispetto all'omonima azienda universitaria ― i rapporti derivanti, in precedenza, dall'utilizzazione di tale struttura sanitaria potevano legittimamente essere riferiti all'Università "[OSCURATO:PERSONA]" di Roma della quale il Policlinico costituiva parte integrante, sebbene dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile (ed in senso conforme, la sentenza resa a sezione semplice, 23098/2010, nonché, sul principio, la pronuncia 14851/2013)» (in tali termini Cass. 2 febbraio 2016, n. 1956; nello stesso senso da ult.

Cass. 5 febbraio 2024, n. 3239, in motivazione).

L’azienda universitaria costituiva dunque parte integrante, sebbene dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma, di modo che nei rapporti concernenti la complessiva amministrazione di tale struttura sanitaria, sebbene formalmente riferibili all'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, si è determinato il subentro dell’[OSCURATO:PERSONA] I, ove ancora in corso.

8.2. ― Ciò detto, i mutui di scopo in questione, funzionalmente collegati, come la stessa Corte d’appello ha riconosciuto, alla realizzazione di interventi edilizi per le strutture sanitarie, rientrano nel novero dei contratti, di durata, volti alla costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali.

8.2.1. ― Il mutuo di scopo risponde difatti alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.

La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva (Cass. n. 15929/18).

Come si premetteva, dunque, i mutui in questione, essendo volti a procurare al mutuatario i mezzi destinati alla realizzazione di interventi edilizi per le strutture sanitarie, sono, appunto, funzionali alla costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali.

8.2.2. ― Detti contratti, inoltre, benché stipulati anteriormente all’istituzione del nuovo ente giuridico, sono da ritenere a quell’epoca in corso e per conseguenza rientranti nell’ambito dell’oggetto della successione tra gli enti.

La tesi sostenuta dalla Corte territoriale, secondo cui i contratti in questione non possono considerarsi in corso, perché non rispondono alla nozione di contratti di durata, posto che si controverte della restituzione di somme già erogate, la rateizzazione delle quali è mera modalità esecutiva dell’obbligazione gravante sul mutuatario, che fronteggia la prestazione già eseguita dal mutuante, è ormai da tempo superata dalla giurisprudenza di questa Corte.

È cosa nota che in passato la dottrina escludeva l’inquadramento del mutuo ai contratti di durata, dal momento che la durata riguarderebbe la sola obbligazione di pagamento degli interessi: ma è altrettanto noto l’impatto che sulla materia ha avuto la disciplina introdotta dagli articoli 118 e seguenti del testo unico bancario, secondando un complessivo riesame del tema, anche da larga parte della dottrina, riesame che ha condotto ad attrarre il mutuo, senza che occorrano ulteriori approfondimenti per i fini della soluzione della controversia io esame, nei contratti di durata.

E così è stato detto, da questa Corte, che «il mutuo va reputato ― seguendo le indicazioni della prevalente dottrina ― contratto di durata agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato, in ragione della durata del prestito, dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro ― retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi ― assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto» (Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449).

Il contratto di mutuo, è ribadito, «costituisce un contratto di durata, rispetto al quale la risoluzione opera per il futuro determinando l'anticipata scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale» (Cass., Sez.

Un., 19 maggio 2008 n. 12639; nello stesso senso da ult.

Cass. 4 gennaio 2022, n. 96).

Orbene, tale affermazione, valida in generale, deve a maggior ragione essere tenuta per ferma, evidentemente, con riguardo al mutuo di scopo, col quale le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume, secondo quanto si è visto in precedenza, nell’economia del rapporto.

Va da sé che la Corte d’appello ha errato in diritto nell’escludere la ricomprensione del mutuo dall’ambito dei contratti di durata.

9. ― L’accoglimento comporta l’assorbimento dei restanti due motivi sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale del Ministero, anch’essi identici, coi quali si lamenta, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 341/99, come convertito, là dove la corte d’appello ha ritenuto che il credito della Cassa dovesse essere insinuato nella procedura liquidatoria istituita dall’art. 2, comma 3 e ss., del d.l. n. 341/99 e ad escludere, quindi, che la pretesa creditoria, a voler escludere la titolarità passiva del rapporto in capo all’[OSCURATO:PERSONA] I, possa essere fatta valere nei confronti dell’Università (terzo motivo), nonché la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2, commi 3 e ss. del d.l. n. 341/99 nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna proposta in via subordinata nei confronti della gestione liquidatoria (quarto motivo).

10. ― Risulta assorbito anche il ricorso incidentale proposto dall’Università, l’esame del quale postula il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento del terzo, concernente la domanda proposta in via subordinata appunto nei confronti dell’Università.

11. ― La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo ed il secondo motivo del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27202/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] I, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] I, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I ROMA, REGIONE LAZIO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 SC.A INT.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I ROMA, REGIONE LAZIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3396/2018 depositata il 22/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] concesse tra il 1980 e il 1990 all’[OSCURATO:PERSONA] di Roma 51 mutui volti a finanziare opere di edilizia ospedaliera in relazione a immobili in uso all’Azienda universitaria [OSCURATO:PERSONA] I di Roma, alla quale in virtù del d.l. n. 341/99, conv. con l. n. 453/99, era succeduta l’[OSCURATO:PERSONA] I di Roma, istituita con decreto del Rettore del 30 ottobre 1993 e priva di personalità giuridica. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], anche nella qualità di gestione separata in base all’art. 5, commi 8 e 5 del d.l. n. 269/03, conv. con l. n. 326/03, nonché per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, convenne in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] I di Roma per sentirla condannare al pagamento delle somme corrispondenti alle rate scadute dei mutui, oltre interessi. 3. ― L’Azienda convenuta chiamò in causa la Regione Lazio, l’Università degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la gestione liquidatoria dell’[OSCURATO:PERSONA] I di Roma, nei confronti dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] estese le domande di pagamento originariamente formulate. 4. ― Il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta nei confronti della convenuta e dichiarò inammissibili le altre. 5. ― La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello successivamente proposto dalla Cassa e dal Ministero dell’economia e delle finanze, che aveva aderito alle posizioni da questa espresse. A fondamento della decisione ha ritenuto che i 51 contratti di mutuo, stipulati in epoca antecedente all’istituzione sia dell’[OSCURATO:PERSONA] I, sia dell’[OSCURATO:PERSONA] I, integralmente eseguiti, non rientrassero nel novero tassativo di quelli in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali per i quali era prevista dall’art. 2 del d.l. n. 341/99 la successione del [OSCURATO:PERSONA] I alla omonima azienda universitaria, che la corte territoriale ha identificato con gli appalti stipulati per la realizzazione di strutture sanitarie. I contratti di mutuo in questione, da qualificare come mutui di scopo, ad avviso della corte d’appello non avrebbero natura di contratti di durata, ai quali si riferisce la norma interpretativa contenuta nell’art. 8 sexies del d.l. n. 136/04, posto che si controverte della restituzione di somme già erogate, la rateizzazione delle quali è mera modalità esecutiva dell’obbligazione gravante sul mutuatario e, quindi, non possono ritenersi in corso alla data dell’istituzione del nuovo ente. I crediti in questione, dunque, secondo la Corte d’appello, avrebbero dovuto essere insinuati nella procedura liquidatoria in base all’art. 2, comma 3, del suddetto d.l. n. 341/99, il che non era avvenuto. Inoltre, ha sottolineato il giudice d’appello, non era stata provata l’erogazione delle somme direttamente all’[OSCURATO:PERSONA] I, corrisposte, invece, all’[OSCURATO:PERSONA] prima dell’istituzione del nuovo soggetto giuridico. 6. ― Contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne la cassazione, sulla base di quattro motivi, che illustra con memoria, cui replicano il Ministero dell’economia e delle finanze con atto che sebbene denominato controricorso, è da qualificare come ricorso adesivo, in quanto posto a sostegno di quello principale, articolato in quattro motivi di ricorso incidentale, l’Università degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma con controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi, corredato di memoria e contrastato con controricorso dal Ministero, e l’[OSCURATO:PERSONA] I di Roma con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non replica. [OSCURATO:PERSONA] 7. ― Con i primi due motivi del ricorso principale e di quello incidentale, identici, da esaminare simultaneamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e il Ministero dell’economia e delle finanze lamentano: -) col primo motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 341/99, conv., con mod., con l. n. 453/99, là dove la corte d’appello ha escluso che i contratti di mutuo di scopo dei quali si discute rientrino nel novero dei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, in relazione ai quali è prevista la successione dell’[OSCURATO:PERSONA] I all’[OSCURATO:PERSONA] di Roma, e che il giudice d’appello ha ingiustificatamente identificato con i soli contratti di appalto; -) col secondo motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 8-sexiesdel d.l. n. 136/04, conv., con mod., con l. n. 186/05, perché la corte territoriale, nell’escludere la natura di contratti di durata dei mutui di scopo, ha trascurato che tra gli obblighi propri del mutuatario non v’è soltanto quello di restituzione della somma concessa a mutuo e dei relativi interessi, ma anche quello della realizzazione dello scopo previsto, con la conseguente configurazione di un rapporto di durata, in quanto tale rientrante nell’ambito applicativo della successione tra gli enti pubblici. 8. ― I motivo, ammissibili perché volti a denunciare una violazione di legge, vanno accolti. 8.1. ― Le sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 584/08; conf., tra varie, n. 1956/16) hanno stabilito che l’art. 1 del d.l. n. 341/99, come convertito, nel costituire l'[OSCURATO:PERSONA] I quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, là dove ha previsto che questo ente succede «all'omonima azienda universitaria nei rapporti in corso relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni o servizi destinati all'assistenza sanitaria», non ha disposto una successione a carattere universale, ma limitata a quei soli rapporti e contratti. L’[OSCURATO:PERSONA] I obietta che il d.l. citato prevede la successione dell’[OSCURATO:PERSONA] I all’omonima azienda universitaria, e non già all’Università, che, invece, ha sottoscritto i contratti e incassato le somme. In proposito, tuttavia, va ribadito il «principio espresso nella pronuncia delle S.U. 584/2008, secondo cui la costituzione in ente avente personalità giuridica di diritto pubblico dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] I è stata effettuata per la prima volta col d.l. 1° ottobre 1999, n. 341, convertito con modifiche nella legge n. 453 del 1999; ne consegue che ― non avendo tale decreto disposto una successione a carattere universale della neoistituita azienda rispetto all'omonima azienda universitaria ― i rapporti derivanti, in precedenza, dall'utilizzazione di tale struttura sanitaria potevano legittimamente essere riferiti all'Università "[OSCURATO:PERSONA]" di Roma della quale il Policlinico costituiva parte integrante, sebbene dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile (ed in senso conforme, la sentenza resa a sezione semplice, 23098/2010, nonché, sul principio, la pronuncia 14851/2013)» (in tali termini Cass. 2 febbraio 2016, n. 1956; nello stesso senso da ult. Cass. 5 febbraio 2024, n. 3239, in motivazione). L’azienda universitaria costituiva dunque parte integrante, sebbene dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma, di modo che nei rapporti concernenti la complessiva amministrazione di tale struttura sanitaria, sebbene formalmente riferibili all'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, si è determinato il subentro dell’[OSCURATO:PERSONA] I, ove ancora in corso. 8.2. ― Ciò detto, i mutui di scopo in questione, funzionalmente collegati, come la stessa Corte d’appello ha riconosciuto, alla realizzazione di interventi edilizi per le strutture sanitarie, rientrano nel novero dei contratti, di durata, volti alla costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali. 8.2.1. ― Il mutuo di scopo risponde difatti alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva (Cass. n. 15929/18). Come si premetteva, dunque, i mutui in questione, essendo volti a procurare al mutuatario i mezzi destinati alla realizzazione di interventi edilizi per le strutture sanitarie, sono, appunto, funzionali alla costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali. 8.2.2. ― Detti contratti, inoltre, benché stipulati anteriormente all’istituzione del nuovo ente giuridico, sono da ritenere a quell’epoca in corso e per conseguenza rientranti nell’ambito dell’oggetto della successione tra gli enti. La tesi sostenuta dalla Corte territoriale, secondo cui i contratti in questione non possono considerarsi in corso, perché non rispondono alla nozione di contratti di durata, posto che si controverte della restituzione di somme già erogate, la rateizzazione delle quali è mera modalità esecutiva dell’obbligazione gravante sul mutuatario, che fronteggia la prestazione già eseguita dal mutuante, è ormai da tempo superata dalla giurisprudenza di questa Corte. È cosa nota che in passato la dottrina escludeva l’inquadramento del mutuo ai contratti di durata, dal momento che la durata riguarderebbe la sola obbligazione di pagamento degli interessi: ma è altrettanto noto l’impatto che sulla materia ha avuto la disciplina introdotta dagli articoli 118 e seguenti del testo unico bancario, secondando un complessivo riesame del tema, anche da larga parte della dottrina, riesame che ha condotto ad attrarre il mutuo, senza che occorrano ulteriori approfondimenti per i fini della soluzione della controversia io esame, nei contratti di durata. E così è stato detto, da questa Corte, che «il mutuo va reputato ― seguendo le indicazioni della prevalente dottrina ― contratto di durata agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato, in ragione della durata del prestito, dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro ― retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi ― assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto» (Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449). Il contratto di mutuo, è ribadito, «costituisce un contratto di durata, rispetto al quale la risoluzione opera per il futuro determinando l'anticipata scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale» (Cass., Sez. Un., 19 maggio 2008 n. 12639; nello stesso senso da ult. Cass. 4 gennaio 2022, n. 96). Orbene, tale affermazione, valida in generale, deve a maggior ragione essere tenuta per ferma, evidentemente, con riguardo al mutuo di scopo, col quale le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume, secondo quanto si è visto in precedenza, nell’economia del rapporto. Va da sé che la Corte d’appello ha errato in diritto nell’escludere la ricomprensione del mutuo dall’ambito dei contratti di durata. 9. ― L’accoglimento comporta l’assorbimento dei restanti due motivi sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale del Ministero, anch’essi identici, coi quali si lamenta, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 341/99, come convertito, là dove la corte d’appello ha ritenuto che il credito della Cassa dovesse essere insinuato nella procedura liquidatoria istituita dall’art. 2, comma 3 e ss., del d.l. n. 341/99 e ad escludere, quindi, che la pretesa creditoria, a voler escludere la titolarità passiva del rapporto in capo all’[OSCURATO:PERSONA] I, possa essere fatta valere nei confronti dell’Università (terzo motivo), nonché la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2, commi 3 e ss. del d.l. n. 341/99 nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna proposta in via subordinata nei confronti della gestione liquidatoria (quarto motivo). 10. ― Risulta assorbito anche il ricorso incidentale proposto dall’Università, l’esame del quale postula il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento del terzo, concernente la domanda proposta in via subordinata appunto nei confronti dell’Università. 11. ― La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo ed il secondo motivo del rico
Sentenza Cassazione n. 25193/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris