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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01597/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e insiste per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando le due sentenze emesse dal Tribunale di Messina, n. 1887 del 2019 emessa nel proc. n. 487 del 2020 R.G.A. e n. 926 del 2020 emessa nel proc. n. 1387/2020 R.G.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo B oggetto della seconda e, unificati i procedimenti, ha rideterminato la pena per il reato ex artt. 99 e 341-bis cod. pen. oggetto della prima dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo A oggetto della seconda per essere già stata esercitata l'azione penale nell'altro procedimento.

Si imputa a [OSCURATO:PERSONA] di avere rivolto le espressioni richiamate nelle imputazioni ai Carabinieri mentre questi verificavano se suo figlio, sottoposto agli arresti domiciliari, era a casa.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo erronea applicazione dell'artt. 341-bis cod. pen. alla condotta oggetto del procedimento n. 487/2020 R.G.A. sulla base di una valutazione complessiva del fatto ricomprendente anche la condotta oggetto del capo B (art. 336 cod. pen.), pur avendo assolto l'imputato dalla relativa imputazione «perché il fatto non sussiste» e trascurando che, come invece indicato nell'atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dei fatti aveva chiesto scusa ai Carabinieri per le espressioni usate.

Inoltre, si esclude che le espressioni utilizzate fossero idonee a ledere l'onore e il prestigio del pubblico o ufficiale.

Ancora, si osserva che i fatti non si svolsero in luogo aperto al pubblico, presupposto necessario per l'integrazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso fa leva, capziosamente, su una espressione contenuta nella sentenza che considera la condotta, originariamente qualificata come minatoria, decritta nel capo B come mera provocazione oltraggiosa da considerare unitariamente all'oltraggio oggetto della specifica contestazione.

Tuttavia, nella sentenza non si afferma che per integrare questo reato fosse necessario valutare anche le espressioni adoperate nel capo B, delle quali, comunque, non è stata esclusa la sussistenza naturalistica, ma soltanto la loro la valutazione in termini di antigiuridicità relativamente al reato di minaccia.

Sulla base di pertinenti massime di esperienza la Corte di appello ha qualificato come ingiuriose le frasi richiamate nel capo di imputazione, connotate da scurrilità (nel loro reiterato riferimento all'organo gentiale maschile o a sue parti) oltre che provocatorietà alla stessa stregua di quella ripotata nel capo riportata nel capo B. Invece, il ricorso nella parte cui assume che la condotta non si sarebbe svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico il ricorso non si confronta con quella porzione della motivazione della sentenza in cui si precisa che i fatti si svolsero sulla strada all'ingresso dell'abitazione del figlio dell'imputato (p. 3).bauk

2. Su queste basi il ricorso risulta manifestamente infondato e lq sua inammissibilità deriva ex art. 616 cod. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e insiste per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando le due sentenze emesse dal Tribunale di Messina, n. 1887 del 2019 emessa nel proc. n. 487 del 2020 R.G.A. e n. 926 del 2020 emessa nel proc. n. 1387/2020 R.G.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo B oggetto della seconda e, unificati i procedimenti, ha rideterminato la pena per il reato ex artt. 99 e 341-bis cod. pen. oggetto della prima dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo A oggetto della seconda per essere già stata esercitata l'azione penale nell'altro procedimento. Si imputa a [OSCURATO:PERSONA] di avere rivolto le espressioni richiamate nelle imputazioni ai Carabinieri mentre questi verificavano se suo figlio, sottoposto agli arresti domiciliari, era a casa. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo erronea applicazione dell'artt. 341-bis cod. pen. alla condotta oggetto del procedimento n. 487/2020 R.G.A. sulla base di una valutazione complessiva del fatto ricomprendente anche la condotta oggetto del capo B (art. 336 cod. pen.), pur avendo assolto l'imputato dalla relativa imputazione «perché il fatto non sussiste» e trascurando che, come invece indicato nell'atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dei fatti aveva chiesto scusa ai Carabinieri per le espressioni usate. Inoltre, si esclude che le espressioni utilizzate fossero idonee a ledere l'onore e il prestigio del pubblico o ufficiale. Ancora, si osserva che i fatti non si svolsero in luogo aperto al pubblico, presupposto necessario per l'integrazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso fa leva, capziosamente, su una espressione contenuta nella sentenza che considera la condotta, originariamente qualificata come minatoria, decritta nel capo B come mera provocazione oltraggiosa da considerare unitariamente all'oltraggio oggetto della specifica contestazione. Tuttavia, nella sentenza non si afferma che per integrare questo reato fosse necessario valutare anche le espressioni adoperate nel capo B, delle quali, comunque, non è stata esclusa la sussistenza naturalistica, ma soltanto la loro la valutazione in termini di antigiuridicità relativamente al reato di minaccia. Sulla base di pertinenti massime di esperienza la Corte di appello ha qualificato come ingiuriose le frasi richiamate nel capo di imputazione, connotate da scurrilità (nel loro reiterato riferimento all'organo gentiale maschile o a sue parti) oltre che provocatorietà alla stessa stregua di quella ripotata nel capo riportata nel capo B. Invece, il ricorso nella parte cui assume che la condotta non si sarebbe svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico il ricorso non si confronta con quella porzione della motivazione della sentenza in cui si precisa che i fatti si svolsero sulla strada all'ingresso dell'abitazione del figlio dell'imputato (p. 3).bauk 2. Su queste basi il ricorso risulta manifestamente infondato e lq sua inammissibilità deriva ex art. 616 cod. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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