CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 49585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANI nonché avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, con le pronunce consequenziali. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 17 novembre 2021 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: n. 272/2010, emessa dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta il 10 giugno 2010, e n. 240/2011, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale l'8 aprile 2010. La pena finale per i delitti di furto per i quali sono state pronunciate le predette sentenze è stata rideterminata nella misura di sette mesi di reclusione e 200 euro di multa. In data 13 gennaio 2022 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, in ragione del fatto che il Tribunale aveva omesso di pronunciare sull'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena previsto solo per la prima delle sentenze riunite in continuazione, ha chiesto l'adozione di «nuove determinazioni» in relazione alla predetta ordinanza, «con specifico riferimento al beneficio della sospensione condizionale già concessa» con la sentenza del 10 giugno 2010. Con istanza del 14 gennaio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'estensione della sospensione condizionale della pena, già disposta in relazione ad uno dei reati unificati in continuazione, a quella rideterminata per effetto della riconosciuta continuazione. Con ordinanza del 14 gennaio 2022 il Tribunale di Trani ha disposto la correzione dell'ordinanza di riconoscimento della continuazione, integrandola tramite l'estensione della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 272/2010 a quella complessivamente rideterminata in sede esecutiva. 2. Avverso l'ordinanza di riconoscimento della continuazione e quella successiva di correzione dell'errore materiale ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani articolando due distintiti motivi di censura. 2.1. Con il primo ha eccepito la violazione della norma processuale in tema di procedimento di esecuzione e di correzione dell'errore materiale per essere stata emessa la seconda ordinanza fuori dai casi nei quali la legge prevede l'adozione della procedura di correzione. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena di cui alla prima ordinanza non era stata il frutto di una mera omissione o di una semplice svista, bensì di una violazione di legge suscettibile di divenire definitiva per effetto della mancata impugnazione del provvedimento che la conteneva. Il rimedio adottabile avverso tale decisione non era quello dell'istanza di correzione dell'errore materiale, bensì quello dell'impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione o erronea applicazione della legge penale in quanto la concessione della sospensione condizionale della pena sarebbe stata disposta in violazione dell'art. 164 cod. pen. che vieta l'applicazione del beneficio a chi ha riportato la precedente condanna a pena detentiva per delitto, nonché dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen. che impone la revoca obbligatoria della sospensione già concessa se il condannato, nei termini ivi previsti, commette un altro delitto. Nel caso di specie, il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 240/2011 (irrevocabile il 28 gennaio 2018) era stato revocato con ordinanza del Tribunale di Trani del 27-29 ottobre 2020 per essere stato condannato [OSCURATO:PERSONA], per altro delitto commesso 1'8 maggio 2018, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della predetta sentenza. Il ricorrente ha ulteriormente precisato che, in ragione dell'unificazione ai sensi dell'art 671 cod. proc. pen., sarebbe stato onere del giudice dell'esecuzione revocare la concessione della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza n. 272/2010. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati con rinvio al Tribunale di Trani per provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione, disponendo in conformità alle previsioni di legge in ordine alla sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 272/2010. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani è fondato con riferimento all'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 14 gennaio 2022, mentre è inammissibile nel resto. 2. In sede esecutiva non è utilizzabile lo strumento della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per operare una modifica essenziale dell'atto del quale viene chiesta la correzione. In presenza di un vizio del provvedimento definitorio del procedimento esecutivo, lo stesso può essere oggetto di impugnazione con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento. E' generalmente condiviso l'orientamento secondo cui il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile nel caso in cui non venga richiesta o sollecitata una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione. Tale principio vale nel rapporto tra decisione del giudice dell'esecuzione e quella del giudice della cognizione ma deve essere esteso al caso in cui il giudice dell'esecuzione intervenga (modificandolo in una parte essenziale) su un proprio precedente provvedimento. Sul punto Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158. Nel caso specifico, in sede di riconoscimento della continuazione il giudice dell'esecuzione non si è, in alcun modo, pronunciato sul beneficio della sospensione condizionale della pena, benché lo stesso fosse stato concesso con una delle due sentenze oggetto di unificazione. In sostanza, non ha concesso, pur non avendo fornito una espressa motivazione sul punto, il beneficio che, a norma dell'ad. 671, comma 3, cod. proc. pen. avrebbe potuto, astrattamente, concedere. Vedendosi in tema di omessa pronuncia di un beneficio, si è, in sostanza, in presenza di un diniego avente ad oggetto, nella fattispecie, la sospensione condizionale della pena. Né può desumersi da qualche elemento che quella mancata concessione sia dipesa da una mera svista o da un errorel.tipo materiale. Non risulta che l'istanza di riconoscimento della continuazione contenesse una richiesta esplicita, né che la parte motiva dell'ordinanza del 17 novembre 2021 facesse riferimento al predetto beneficio. Si tratta di circostanze che, secondo un orientamento della giurisprudenza di questa Corte sviluppatosi in tema di processo di cognizione, renderebbe esperibile la procedura di cui all'ad. 130 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5357 del 04/02/2020, Calleri, Rv. 278444). Secondo altri arresti, il procedimento di correzione non potrebbe, in alcun caso, essere adottato per emendare omissioni del tipo di quelle in esame (Sez. 1, n. 1768 del 23/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 271985). Da ciò consegue, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione in quanto adottato in assenza dei presupposti legittimanti il modello procedimentale seguito dal giudice dell'esecuzione.3. Lo stesso ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nella parte riferita all'ordinanza di riconoscimento della continuazione. Benchè dichiaratamente proposto avverso i due provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione, il ricorso non contiene alcuna censura specifica avverso l'ordinanza del 17 novembre 2021. Né può ritenersi tale la dedotta erroneità della predetta ordinanza nella parte in cui non ha revocato la sospensione condizionale concessa con la sentenza n. 272/2010, in quanto, mediante la costituzione di un nuovo ed autonomo titolo esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale nulla ha disposto in ordine alla sospensione condizionale il che equivale alla mancata concessione, per quel nuovo titolo, del predetto beneficio e, sostanzialmente, alla revoca del beneficio precedentemente concesso. 4. In applicazione del principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificata come ricorso per cassazione l'istanza di correzione dell'errore materiale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2022. Con l'atto in questione è stato segnalato come il provvedimento di unificazione delle pene ritenute avvinte dal vincolo della continuazione riguardasse due sentenze per una sola delle quali era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale. L'atto conteneva espressamente l'istanza volta ad ottenere una correzione del provvedimento indicato del quale, con argomentazioni anche di natura giuridica, si è inteso contestare la mancata considerazione della sospensione condizionale. Sussistono, quindi, le condizioni per qualificare come ricorso per cassazione l'istanza in questione. L'impugnazione è fondata. In tema di rapporto tra sospensione condizionale della pena e riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è onere del giudice dell'esecuzione valutare la permanenza delle condizioni per la concessione del beneficio, anche in occasione dell'unificazione in sede esecutiva delle sentenze, qualora tale beneficio sia stato concesso solo in alcune decisioni oggetto di unificazione. Sul punto, vanno richiamati gli arresti in base ai quali «in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge» (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Nozzolillo, Rv. 282493 ed altre conformi precedenti). Peraltro, rileva anche il principio per cui «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato» (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352). 5. Consegue da quanto esposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani il 12=crszrarchrer2e21.1., Previa conversione dell'istanza di correzione dell'errore materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA] il 14 gennaio 2022, deve essere annullata l'ordinanza di riconoscimento della continuazione, limitatamente alla sospensione condizionale, con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo giudizio su tale punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza del 14 gennaio 2022. Annulla l'ordinanza del 17 novembre 2021 in relazione alla sospensione condizionale della pena, previa qualificazione come ricorso per cassazione della istanz