CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 31 maggio 2023, che in riforma di conferma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Teramo dell'i febbraio 2021, lo ha condannato in ordine al reato di cui all'art. 187 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Pineto il 23 ottobre 2017. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e lettura alternativa delle fonti di prova estranea al sindacato di legittimità. La Corte ha richiamato in maniera pertinente, quanto alla indicazione degli indici sintomatici dello stato di alterazione da sostanze stupefacente, il verbale di accertamenti urgenti della polizia giudiziaria e ha, pertanto, fatto corretta applicazione del principio per cui non è sufficiente ai fini della configurazione del reato, il semplice risultato positivo degli esami clinici. Di contro il ricorrente, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, nel contestare che quanto riportato nella sentenza sia il contenuto di detto verbale, aveva l'onere, non assolto, di allegare l'atto al ricorso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il P