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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34389/2026

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3 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9582/26 Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le censure formulate sono proposte per ragioni non consentite, in quanto riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e con apprezzamenti di merito sostenuti da logico apparato argomentativo, restando sottratte al sindacato di legittimità; Considerato che le deduzioni relative alla causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., invocata quantomeno in forma putativa con riguardo al contestato reato di cui all'art. 336 cod. pen., sollecitano anzitutto una differente ricostruzione in fatto quanto alle finalità delle condotte aggressive, invece apprezzate sulla base di elementi probatori chiari e coerenti, senza enucleare alcun atto arbitrario o illegittimo riferibile agli agenti della polizia penitenziaria che interagirono con il ricorrente (v. pagg. 3 e 4 della sentenza); Considerato che, in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509), e, nella specie, a fronte di deduzioni del tutto generiche su un preteso contegno conciliante tenuto post delictum dal ricorrente, la Corte non ha ravvisato significativi elementi di segno positivo atti a fondare il riconoscimento di elementi di attenuazione, in relazione ad una condotta prevaricatrice risultata non episodica, ma persistente; Considerato, quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., che i presupposti escludenti un'unica, iniziale programmazione criminosa sono stati congruamente esposti nella sentenza impugnata (v. pag. 5), sicchè i rilievi difensivi hanno al riguardo tenore meramente oppositivo; 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M24 SET 2026 Il DIRETTORI' AMMINISTRATIVO 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9582/26 Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le censure formulate sono proposte per ragioni non consentite, in quanto riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e con apprezzamenti di merito sostenuti da logico apparato argomentativo, restando sottratte al sindacato di legittimità; Considerato che le deduzioni relative alla causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., invocata quantomeno in forma putativa con riguardo al contestato reato di cui all'art. 336 cod. pen., sollecitano anzitutto una differente ricostruzione in fatto quanto alle finalità delle condotte aggressive, invece apprezzate sulla base di elementi probatori chiari e coerenti, senza enucleare alcun atto arbitrario o illegittimo riferibile agli agenti della polizia penitenziaria che interagirono con il ricorrente (v. pagg. 3 e 4 della sentenza); Considerato che, in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509), e, nella specie, a fronte di deduzioni del tutto generiche su un preteso contegno conciliante tenuto post delictum dal ricorrente, la Corte non ha ravvisato significativi elementi di segno positivo atti a fondare il riconoscimento di elementi di attenuazione, in relazione ad una condotta prevaricatrice risultata non episodica, ma persistente; Considerato, quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., che i presupposti escludenti un'unica, iniziale programmazione criminosa sono stati congruamente esposti nella sentenza impugnata (v. pag. 5), sicchè i rilievi difensivi hanno al riguardo tenore meramente oppositivo; 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M24 SET 2026 Il DIRETTORI' AMMINISTRATIVO 3
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