Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:630
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑158/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep)
«Libera circolazione delle persone — Studente cittadino di uno Stato membro giunto in un altro Stato membro per seguirvi una formazione — Borsa di mantenimento agli studi — Cittadinanza dell’Unione — Art. 12 CE — Certezza del diritto»
Massime della sentenza
1.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato
un impiego
(Regolamento della Commissione n. 1251/70, artt. 1, 2 e 7)
2.
Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità
(Art. 12, primo comma, CE)
3.
Diritto comunitario — Principi — Certezza del diritto — Nozione
1.
Uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si sia recato in un altro Stato membro per motivi di studio e abbia interrotto
qualunque attività professionale durante il periodo in questione al fine di continuare gli studi, senza comunque cessare il
progetto di attività professionale in quest’ultimo Stato membro, dove ha mantenuto la residenza, non può, al fine di ottenere
una borsa di mantenimento, basarsi sull’art. 7 del regolamento n. 1251/70, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere
sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, il quale dispone che il lavoratore cittadino di uno Stato
membro gode sul territorio degli altri Stati membri «degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
Infatti, i presupposti per l’acquisizione del diritto per il lavoratore di rimanere nello Stato membro ospitante sono tassativamente
enunciati all’art. 2 del regolamento n. 1251/70. Poiché la situazione dello studente in questione non rientra in alcuna delle
ipotesi di cui a detto articolo, tale studente non può essere considerato un «[cittadino] di uno Stato membro che [sia] stato
[occupato] in qualità di [lavoratore dipendente] nel territorio di un altro Stato membro», ai sensi dell’art. 1 del regolamento
n. 1251/70, non essendo dunque applicabile il suddetto regolamento.
(v. punti 27, 29-33, dispositivo 1)
2.
Uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si sia recato in un altro Stato membro per motivi di studio, può invocare
l’art. 12, primo comma, CE al fine di ottenere una borsa di mantenimento una volta che ha soggiornato per un certo periodo
nello Stato membro ospitante. L’art. 12, primo comma, CE non osta all’applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati
membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni.
Infatti, è legittimo per uno Stato membro concedere un aiuto a copertura delle spese di mantenimento di studenti solo a coloro
che abbiano dato prova di un certo grado di integrazione nella società di tale Stato. A tale riguardo, l’esistenza di un certo
grado di integrazione può essere considerata provata in seguito all’accertamento che lo studente di cui trattasi ha soggiornato
per un certo periodo nello Stato membro ospitante.
Per quanto riguarda, in particolare, la compatibilità con il diritto comunitario di una condizione relativa alla residenza
ininterrotta di cinque anni, questa è tale da garantire che il richiedente un sussidio agli studi in questione sia integrato
nello Stato membro ospitante. Inoltre, tale condizione relativa alla residenza ininterrotta di cinque anni non può essere
considerata eccessiva, tenuto conto, in particolare, delle esigenze invocate in merito al grado d’integrazione degli stranieri
nello Stato membro ospitante. Peraltro, per essere proporzionata, una condizione relativa alla residenza deve essere applicata
dalle autorità nazionali sulla base di criteri chiari e conosciuti in anticipo. Consentendo agli interessati di conoscere
con certezza i loro diritti ed obblighi, la condizione relativa alla residenza stabilita dalla disciplina nazionale in questione
è, per il solo fatto di esistere, tale da garantire un notevole livello di certezza del diritto e di trasparenza nell’ambito
della concessione dei finanziamenti degli studi agli studenti. Così, la condizione relativa alla residenza di cinque anni,
come quella prevista nella normativa nazionale in questione, non eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo diretto
a garantire un certo grado di integrazione nello Stato membro ospitante degli studenti provenie,nti da altri Stati membri.
Tale constatazione non inficia la facoltà degli Stati membri di concedere, se lo desiderano, borse di mantenimento agli studenti
provenienti da altri Stati membri che non soddisfano la condizione relativa alla residenza ininterrotta di cinque anni.
(v. punti 43, 49-52, 54, 56-60, dispositivo 2)
3.
Il principio della certezza del diritto, il quale fa parte dei principi generali del diritto comunitario, esige, segnatamente,
che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano comportare
conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli e alle imprese. Nei limiti in cui l’assoggettamento del diritto ad una borsa di
mantenimento degli studenti provenienti da altri Stati membri ad una condizione relativa alla residenza in quanto elemento
costitutivo di tale diritto non implichi conseguenze negative per gli interessati, ma comporti per gli interessati maggiori
diritti di quelli che essi traevano dal regime nazionale precedente, il diritto comunitario, in particolare il principio della
certezza del diritto, non osta all’applicazione di una tale condizione relativa alla residenza, che sottopone il diritto ad
una borsa di mantenimento per gli studenti provenienti da altri Stati membri al compimento di periodi di residenza precedenti
all’inserimento di tale condizione.
(v. punti 67, 69-71, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
18 novembre 2008 (
*
)
«Libera circolazione delle persone – Studente cittadino di uno Stato membro giunto in un altro Stato membro per seguirvi una formazione – Borsa di mantenimento agli studi – Cittadinanza dell’Unione – Art. 12 CE – Certezza del diritto»
Nel procedimento C‑158/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
van Beroep ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 16 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2007, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e T. von Danwitz, presidenti
di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J. N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann,
A. Arabadjiev, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. A. Noordhuis, avocat;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re C. Wissels e M. de Mol, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente;
– per il governo danese, dalla sig.ra B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra J. Himmanen, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalle sig.re A. Falk e S. Johannesson, in qualità di agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra T. Harris, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra S. Lee, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Rozet e M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 18 CE, 7 del regolamento (CEE) della Commissione
29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato
un impiego (GU L 142, pag. 24), nonché dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto
di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«IB-[OSCURATO:PERSONA]»), in merito all’annullamento parziale di una borsa di mantenimento di cui ella si
era avvalsa in base alla legge del 2000, relativa al finanziamento degli studi (Wet studiefinanciering 2000; in prosieguo:
la «WSF 2000»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
L’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434
(GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»), dispone che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode
sul territorio degli altri Stati membri «degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
4
L’art. 2 del regolamento n. 1251/70 prevede in particolare:
«1. Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro:
a) il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l’età riconosciuta valida dalla legislazione
di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi
dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni;
b) il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi
un’attività subordinata a seguito d’inabilità permanente al lavoro.
(…)
c) il lavoratore che, dopo tre anni di occupazione e di residenza ininterrotte nel territorio di tale Stato, esercita un’attività
subordinata nel territorio di un altro Stato membro, ma conserva la sua residenza nel territorio del primo Stato ove ritorna
di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
(…)».
5
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1251/70:
«I beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento previsto dal regolamento
(CEE) n. 1612/68 del Consiglio».
6
La direttiva 93/96, all’art. 1, così dispone:
«Per precisare le condizioni destinate a facilitare l’esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l’accesso alla formazione
professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale
in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato
membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un’altra disposizione di
diritto comunitario ed assicuri all’autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi
altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia
diventino un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto
per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un’assicurazione
malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante».
7
L’art. 3 della direttiva 93/96 enuncia quanto segue:
«La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al
pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante».
8
La direttiva 93/96 è stata abrogata, con effetto dal 30 aprile 2006, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
29 aprile 2004, 2004/38/CE (GU L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), la quale, in forza dell’art. 40, doveva
essere trasposta dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006.
La normativa nazionale
9
Dal 1° settembre 2000 al 21 novembre 2003 l’art. 2.2 della WSF 2000 era formulato nel seguente modo:
«1. Ai fini del sussidio agli studi viene preso in considerazione uno studente il quale:
a) possieda la cittadinanza olandese;
b) non possieda la cittadinanza olandese, ma risieda nei [OSCURATO:PERSONA] e sia assimilato ad un cittadino olandese, in materia di
finanziamento degli studi, in forza di una convenzione o di una decisione di un’organizzazione internazionale, o
c) non possieda la cittadinanza olandese, ma risieda nei [OSCURATO:PERSONA] e faccia parte di un gruppo di persone che, in base a regolamento,
vengono assimilate ai cittadini olandesi in materia di finanziamento degli studi».
10
A decorrere dal 21 novembre 2003, all’art. 2.2 della WSF 2000 è stato aggiunto un secondo numero, che stabilisce:
«In deroga al n. 1, lett. b), la condizione che uno studente soggiorni nei [OSCURATO:PERSONA] non vale per uno studente al quale
siffatta condizione non può essere applicata in forza di una convenzione o di una decisione di un’organizzazione internazionale.
Con regolamento, o mediante norme di esecuzione di un regolamento, potranno essere adottate disposizioni al fine di dare corretta
esecuzione al presente numero».
11
Il 4 marzo 2005 l’IB-[OSCURATO:PERSONA] ha adottato gli [OSCURATO:PERSONA] sulla politica di controllo dei lavoratori migranti (Beleidsregel
controlebeleid migrerend werknemerschap, AG/OCW/MT 05.11). [OSCURATO:PERSONA] sono entrati in vigore il 23 marzo 2005 e riguardano
il controllo sui periodi per i quali sono concesse borse di studio a partire dall’anno 2003. Essi prevedono che ogni studente,
il quale in un periodo di controllo abbia lavorato per una media mensile pari o superiore a 32 ore, ha automaticamente lo
status di lavoratore comunitario. Qualora uno studente non soddisfi il criterio delle 32 ore di lavoro, l’IB-[OSCURATO:PERSONA] svolge
allora un’indagine più approfondita sulla sua situazione personale.
12
In seguito alla sentenza 15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2119), l’IB-[OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 9 maggio 2005,
gli [OSCURATO:PERSONA] di adattamento relativi alla domanda di finanziamento degli studi per studenti provenienti dall’Unione europea,
dallo Spazio economico europeo e dalla Svizzera (Beleidsregel aanpassing aanvraag studiefinanciering voor studenten uit EU,
EER en Zwitzerland; in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA] 9 maggio 2005»), che sono stati pubblicati il 18 maggio 2005.
13
L’art. 2, n. 1, di tali [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue:
«Uno studente avente la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea (…), a sua richiesta, può beneficiare del
finanziamento agli studi a norma della WSF 2000 (…), qualora anteriormente alla sua domanda abbia soggiornato legalmente nei
[OSCURATO:PERSONA] per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni. Le ulteriori disposizioni della WSF 2000 (...) trovano piena
applicazione».
14
L’art. 5 degli [OSCURATO:PERSONA] 9 maggio 2005 è formulato nel seguente modo:
«I presenti [OSCURATO:PERSONA] entrano in vigore al momento della pubblicazione, con efficacia retroattiva dal 15 marzo 2005».
Causa principale e questioni pregiudiziali
15
Il 5 marzo 2000, all’età di 20 anni, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca, si è stabilita nei [OSCURATO:PERSONA], dove si è iscritta
ad un corso per diventare maestra elementare e, dal 1º settembre 2001, ad un corso magistrale di pedagogia alla Hogeschool
di Amsterdam.
16
Durante gli studi la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato diverse attività di lavoro subordinato.
17
Dall’ottobre 2002 sino al giugno 2003, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un tirocinio remunerato in una scuola olandese d’insegnamento
speciale, che impartiva una formazione continua ad allievi con problemi di comportamento e/o disturbi psichiatrici.
18
Dopo tale tirocinio, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto qualunque attività di lavoro subordinato.
19
Avendo superato, a metà del 2004, l’esame conclusivo del corso di pedagogia, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha accettato, il 15 giugno
di tale anno, un impiego di assistente sociale in un’istituzione che ospita persone affette da disturbi psichiatrici.
20
Sin dal settembre 2000, l’IB-[OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] una borsa di mantenimento, che è stata periodicamente prorogata
dallo stesso. L’IB-[OSCURATO:PERSONA] riteneva che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere considerata un «lavoratore», ai sensi dell’art. 39 CE,
e, pertanto, dovesse essere assimilata, in materia di borse di mantenimento, ed in forza dell’art. 7, n. 2, del regolamento
n. 1612/68, ad uno studente di cittadinanza olandese.
21
A seguito di un controllo, l’IB-[OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, tra il mese di luglio 2003 e il mese di dicembre dello stesso anno,
la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto alcuna attività retribuita. Esso pertanto, con decisione 3 marzo 2005, ha ritenuto che
ella non potesse più essere considerata un lavoratore. Di conseguenza, la decisione riguardante la borsa di mantenimento concessa
per il periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2003 è stata annullata, e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata
a restituire le somme indebitamente percepite.
22
Con sentenza 12 settembre 2005, il ricorso proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato infondato
per due motivi. Da un lato, tale tribunale ha considerato che, poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto un lavoro effettivo
e concreto nel secondo semestre del 2003, non poteva più essere considerata un lavoratore comunitario durante detto periodo.
Dall’altro, lo stesso tribunale ha osservato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere diritto al beneficio di una borsa di mantenimento
in base alla citata sentenza Bidar, in quanto, prima del corso magistrale di pedagogia, ella non era in alcun modo integrata
nella società olandese.
23
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato questa sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello per la legislazione sociale)
adducendo, in via principale, che nel periodo in questione ella era già sufficientemente integrata nella società olandese
per poter pretendere, in forza del diritto comunitario, una borsa di mantenimento per la seconda metà del 2003. In subordine,
la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che nel 2003 doveva essere considerata un lavoratore comunitario.
24
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 7 del regolamento (CEE) n. 1251/70 riguardi anche lo studente che è venuto nei [OSCURATO:PERSONA] principalmente per motivi
di studio e che originariamente ha svolto in misura ridotta attività lavorative contemporaneamente al suo studio, ma che nel
frattempo ha cessato siffatte attività.
2) Se la direttiva 93/96/CEE osti a che lo studente di cui alla prima questione invochi l’art. 12 CE al fine di ottenere un sussidio
integrale per il [mantenimento].
3) a) Se la norma secondo cui un cittadino dell’Unione economicamente non attivo può far valere l’art. 12 CE solo dopo aver soggiornato
legalmente nel paese ospitante per un determinato periodo o se dispone di un titolo di soggiorno valga anche per il sussidio
per le spese di mantenimento concesso agli studenti;
b) in caso di risposta affermativa, se nel corso di detto periodo sia legittima una condizione di soggiorno che venga opposta
esclusivamente a cittadini di altri Stati membri;
c) in caso di risposta affermativa, se una condizione di soggiorno di cinque anni sia compatibile con l’art. 12 CE;
d) in caso di risposta negativa, quale durata sia legittima per la condizione di soggiorno.
4) Se in casi individuali si debba osservare un soggiorno legale più breve, allorché fattori diversi dalla durata del soggiorno
indicano un adeguato livello di integrazione nella società del paese ospitante.
5) Ove gli interessati, a norma di una sentenza della Corte di giustizia con efficacia retroattiva, possano far derivare maggiori
diritti dall’art. 12 CE rispetto a prima, se condizioni legittime collegate a tale articolo possano essere loro opposte in
relazione a periodi del passato, qualora siffatte condizioni siano state pubblicate poco dopo la pronuncia della sentenza».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se uno studente che si trovi nella situazione della ricorrente
nella causa principale possa basarsi sull’art. 7 del regolamento n. 1251/70 al fine di ottenere una borsa di mantenimento.
26
Il regolamento n. 1251/70 garantisce al lavoratore, che ha cessato la propria attività professionale, il diritto di rimanere
a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro dopo avervi esercitato un’attività in qualità di lavoratore dipendente
e di continuare a fruire del diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali, riconosciuto dal regolamento
n. 1612/68. [OSCURATO:PERSONA] diritti sono estesi ai familiari del lavoratore con lui residenti nel territorio di questo stesso Stato membro.
27
I presupposti per l’acquisizione del diritto per il lavoratore di rimanere nello Stato membro ospitante sono tassativamente
enunciati all’art. 2 del regolamento n. 1251/70 (v. sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑257/00, Givane e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑345,
punto 29).
28
Oltre al rispetto dei presupposti relativi alla durata sia dell’attività subordinata svolta sia della residenza, il lavoratore
che ha occupato un impiego in uno Stato membro ospitante ha il diritto di rimanervi in tre ipotesi. In primo luogo, se questo
lavoratore, al momento in cui cessa la propria attività, abbia raggiunto l’età prevista in tale Stato membro per avere diritto
ad una pensione di vecchiaia. In secondo luogo, se la cessazione dell’impiego sia dovuta ad un’inabilità permanente al lavoro.
In terzo luogo, se tale lavoratore eserciti un’attività subordinata in un altro Stato membro, ma conservi la sua residenza
nel territorio del primo Stato, ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
29
Come emerge dalla decisione di rinvio, la situazione della ricorrente nella causa principale non rientra in alcuna delle ipotesi
di cui all’art. 2 del regolamento n. 1251/70.
30
È opportuno aggiungere che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto qualunque attività professionale durante il periodo controverso
al fine di continuare gli studi, senza comunque cessare il progetto di attività professionale nei [OSCURATO:PERSONA], dove ha mantenuto
la residenza.
31
Ciò premesso, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata una «[cittadina] di uno Stato membro che [sia] stata [occupata]
in qualità di [lavoratrice dipendente] nel territorio di un altro Stato membro», ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 1251/70.
32
Il regolamento n. 1251/70 non è dunque applicabile al caso di specie.
33
Pertanto, la prima questione pregiudiziale va risolta dichiarando che uno studente che si trovi nella situazione della ricorrente
nella causa principale non può basarsi sull’art. 7 del regolamento n. 1251/70 al fine di ottenere una borsa di mantenimento.
Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale
34
Con tali questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio intende sostanzialmente sapere se, e a quali
condizioni, uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si è recato in un altro Stato membro per motivi di studio,
possa invocare l’art. 12, primo comma, CE al fine di ottenere una borsa di mantenimento. Il giudice del rinvio chiede anche
se l’applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, di una condizione di precedente residenza di cinque
anni possa essere considerata compatibile con detto art. 12, primo comma, e, in caso affermativo, se occorra, in casi particolari,
prendere in considerazione altri criteri che indichino un notevole livello di integrazione nello Stato membro ospitante.
35
L’art. 12, primo comma, CE vieta, nell’ambito di applicazione del Trattato CE, e salve le disposizioni speciali da esso previste,
qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.
36
Secondo una costante giurisprudenza, un cittadino dell’Unione che risiede legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante
può avvalersi dell’art. 12 CE in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto
comunitario (sentenze 12 maggio 1998, causa C‑85/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2691, punto 63, e Bidar, cit., punto 32).
37
[OSCURATO:PERSONA] situazioni comprendono, in particolare, quelle rientranti nell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato
e quelle rientranti nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita
dall’art. 18 CE (v. sentenze 2 ottobre 2003, causa C‑148/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11613, punto 24, e 12 luglio 2005,
causa C‑403/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6421, punto 18).
38
A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che il cittadino di uno Stato membro che si reca in un altro Stato membro, ove
segue studi secondari, esercita la libertà di circolazione garantita dall’art. 18 CE (v. sentenze 11 luglio 2002, causa C‑224/98,
D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6191, punti 29‑34, e Bidar, cit., punto 35).
39
In materia di prestazioni di assistenza sociale, la Corte ha dichiarato che un cittadino dell’Unione economicamente non attivo
può invocare l’art. 12, primo comma, CE qualora abbia soggiornato legalmente nello Stato membro ospitante durante un certo
periodo (sentenza Bidar, cit., punto 37).
40
Uno studente che si reca in un altro Stato membro per iniziare o proseguire gli studi può beneficiare di un diritto di soggiorno
in base all’art. 18 CE e alla direttiva 93/96 qualora soddisfi le condizioni di cui all’art. 1 di quest’ultima riguardo alla
disponibilità di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia, e all’iscrizione in un istituto riconosciuto per seguirvi,
a titolo principale, una formazione professionale.
41
La situazione di uno studente, il quale soggiorna legalmente in un altro Stato membro, rientra pertanto nell’ambito di applicazione
del Trattato, ai sensi dell’art. 12, primo comma, CE, al fine di ottenere un sussidio agli studi (v. sentenza Bidar, cit.,
punto 42).
42
È vero che, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 93/96, questa non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto
di soggiorno la base per un diritto al pagamento di sussidi agli studi da parte dello Stato membro ospitante.
43
Tuttavia, tale norma non osta a che il cittadino di uno Stato membro che, ai sensi dell’art. 18 CE e delle disposizioni adottate
per attuare tale articolo, soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro dove prevede di iniziare o proseguire
gli studi invochi, durante tale soggiorno, il principio fondamentale di parità di trattamento sancito dall’art. 12, primo
comma, CE (v., in tal senso, sentenza Bidar, cit., punto 46).
44
A tal fine, è irrilevante la circostanza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia venuta nei [OSCURATO:PERSONA] principalmente per motivi di studio.
45
Inoltre, secondo gli [OSCURATO:PERSONA] 9 maggio 2005, uno studente che ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione può beneficiare
del finanziamento agli studi qualora, anteriormente alla sua domanda, abbia soggiornato legalmente nei [OSCURATO:PERSONA] per un
periodo ininterrotto di almeno cinque anni. Poiché tale presupposto relativo alla durata del soggiorno non è opponibile agli
studenti di cittadinanza olandese, la questione è pertanto di stabilire fino a che punto possa essere condizionato il diritto
ad un sussidio agli studi degli studenti cittadini degli altri Stati membri affinché il trattamento differenziato, che può
derivarne, di questi ultimi rispetto agli studenti nazionali non possa essere considerato discriminatorio e, pertanto, vietato
dall’art. 12, primo comma, CE.
46
Tale questione è stata valutata dalla Corte nella citata sentenza Bidar.
47
A differenza del procedimento in esame, il procedimento che ha dato luogo alla citata sentenza Bidar riguardava una normativa
nazionale che, oltre al rispetto di una condizione relativa alla residenza, imponeva agli studenti provenienti da altri Stati
membri, che pretendevano un aiuto a copertura delle spese di mantenimento, che fossero stabiliti nello Stato membro ospitante.
Nei limiti in cui la normativa in questione nella causa principale escludeva ogni possibilità per un cittadino di un altro
Stato membro di ottenere, in quanto studente, lo status di residente, tale normativa metteva un cittadino siffatto, qualunque
fosse il suo grado d’integrazione effettiva nella società dello Stato membro ospitante, nell’impossibilità di soddisfare detta
condizione e, di conseguenza, di beneficiare del diritto al sussidio a copertura delle spese.
48
Nella citata sentenza Bidar la Corte ha rilevato che, sebbene gli Stati membri siano chiamati a dare prova, nell’organizzazione
e nell’applicazione del loro sistema di assistenza sociale, di una certa solidarietà finanziaria con i cittadini degli altri
Stati membri, è opportuno che ciascuno Stato membro vigili affinché la concessione di aiuti a copertura delle spese di mantenimento
di studenti provenienti da altri Stati membri non diventi un onere irragionevole che potrebbe produrre conseguenze sul livello
globale dell’aiuto che può essere concesso da tale Stato (v. sentenza Bidar, cit., punto 56).
49
La Corte ha altresì sottolineato che è legittimo per uno Stato membro concedere un aiuto a copertura delle spese di mantenimento
di studenti solo a coloro che abbiano dato prova di un certo grado di integrazione nella società di tale Stato (sentenza Bidar,
cit., punto 57).
50
Sulla base di dette considerazioni la Corte ha concluso che l’esistenza di un certo grado di integrazione può essere considerata
provata in seguito all’accertamento che lo studente di cui trattasi ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro
ospitante (sentenza Bidar, cit., punto 59).
51
Per quanto riguarda, in particolare, la compatibilità con il diritto comunitario di una condizione relativa alla residenza
ininterrotta di cinque anni, come quella richiesta dalla normativa nazionale in questione nella causa principale, è opportuno
esaminare se una condizione siffatta possa essere giustificata dallo scopo, per lo Stato membro ospitante, di assicurarsi
dell’esistenza di un certo grado d’integrazione nel suo territorio degli studenti cittadini di altri Stati membri.
52
Nella fattispecie, tale condizione relativa alla residenza ininterrotta di cinque anni è tale da garantire che il richiedente
un sussidio agli studi in questione sia integrato nello Stato membro ospitante.
53
La sua giustificazione rispetto al diritto comunitario esige inoltre che sia proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale. Essa non può eccedere quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
54
Una condizione relativa alla residenza ininterrotta di cinque anni non può essere considerata eccessiva, tenuto conto, in
particolare, delle esigenze invocate in merito al grado d’integrazione degli stranieri nello Stato membro ospitante.
55
A tale riguardo occorre ricordare che, sebbene la direttiva 2004/38 non sia applicabile ai fatti della causa principale, essa
dispone, all’art. 24, n. 2, qualora si tratti di persone diverse dai lavoratori subordinati, dai lavoratori autonomi, da coloro
che conservano tale status o dai loro familiari, che uno Stato membro ospitante non è tenuto a concedere aiuti per il mantenimento
agli studi, anche per la formazione professionale, sotto forma di borse di studio o di prestiti agli studenti che non hanno
acquisito un diritto di soggiorno permanente, pur prevedendo, all’art. 16, n. 1, che i cittadini dell’Unione acquisiscono
un diritto di soggiorno permanente nel territorio di uno Stato membro ospitante ove hanno soggiornato legalmente durante un
periodo ininterrotto di cinque anni.
56
La Corte ha precisato altresì che, per essere proporzionata, una condizione relativa alla residenza deve essere applicata
dalle autorità nazionali sulla base di criteri chiari e conosciuti in anticipo (v. sentenza 23 marzo 2004, causa C‑138/02,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2703, punto 72).
57
Consentendo agli interessati di conoscere con certezza i loro diritti ed obblighi, la condizione relativa alla residenza stabilita
dagli [OSCURATO:PERSONA] 9 maggio 2005 è, per il solo fatto di esistere, tale da garantire un notevole livello di certezza del diritto
e di trasparenza nell’ambito della concessione dei finanziamenti degli studi agli studenti.
58
È necessario infatti constatare che la condizione relativa alla residenza di cinque anni, come quella prevista nella normativa
nazionale in questione nella causa principale, non eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo diretto a garantire
un certo grado di integrazione nello Stato membro ospitante degli studenti provenienti da altri Stati membri.
59
Tale constatazione non inficia la facoltà degli Stati membri di concedere, se lo desiderano, borse di mantenimento agli studenti
provenienti da altri Stati membri che non soddisfano la condizione relativa alla residenza ininterrotta di cinque anni.
60
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la seconda, la terza e la quarta questione dichiarando che uno
studente cittadino di uno Stato membro, il quale si sia recato in un altro Stato membro per motivi di studio, può invocare
l’art. 12, primo comma, CE al fine di ottenere una borsa di mantenimento una volta che ha soggiornato durante un certo periodo
nello Stato membro ospitante. L’art. 12, primo comma, CE non osta all’applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati
membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni.
Sulla quinta questione
61
Con tale questione, il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep chiede, in sostanza, se il diritto comunitario, in particolare il principio
di certezza del diritto, osti all’applicazione retroattiva di una condizione relativa alla residenza che, all’epoca dei fatti
della causa principale, non poteva essere conosciuta dall’interessata.
62
A tale proposito occorre rammentare che gli [OSCURATO:PERSONA] 9 maggio 2005 sono entrati in vigore al momento della pubblicazione,
con efficacia retroattiva dal 15 marzo 2005, ossia in una data successiva ai fatti della causa principale.
63
Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che gli [OSCURATO:PERSONA] 9 maggio 2005 siano rilevanti per risolvere la controversia principale,
dato che essi indicano le modalità con cui l’IB-[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di attuare la citata sentenza Bidar, e che gli effetti di
tale sentenza non siano stati limitati nel tempo.
64
Il giudice del rinvio enuncia che il suo dubbio su tale punto deriva dalla soluzione elaborata nella causa che ha dato luogo
alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui la Corte ha dichiarato, in detta sentenza, che una condizione relativa alla
residenza può essere opposta ad un richiedente un aiuto sociale soltanto qualora quest’ultimo potesse essere già informato
dell’esistenza di tale condizione durante il periodo di riferimento.
65
Infatti, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato che, per
essere proporzionata, una condizione relativa alla residenza deve essere applicata dalle autorità nazionali sulla base di
criteri chiari e conosciuti in anticipo.
66
Per risolvere la questione, occorre ricordare che, poiché gli effetti della citata sentenza Bidar non sono stati limitati
nel tempo, l’interpretazione dell’art. 12 CE, quale risulta da tale sentenza, può e deve essere applicata dai giudici nazionali
a rapporti giuridici sorti e costituiti prima di detta sentenza sempreché, peraltro, sussistano i presupposti per sottoporre
ai giudici competenti una lite relativa all’applicazione di detta norma (v., in tal senso, sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79,
Denkavit italiana, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1205, punto 16, e Bidar, cit., punto 66).
67
Secondo una costante giurisprudenza, il principio della certezza del diritto, il quale fa parte dei principi generali del
diritto comunitario, esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in
particolare qualora esse possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli e alle imprese (v., in tal senso, sentenze
13 febbraio 1996, causa C‑143/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑431, punto 27, e 17 luglio 2008, causa C‑347/06, ASM
Brescia, punto 69).
68
Dal fascicolo risulta che la condizione relativa alla residenza, prevista dagli [OSCURATO:PERSONA] 9 maggio 2005, è stata inserita
per garantire la transizione tra la citata sentenza Bidar e la trasposizione della direttiva 2004/38. Un’opzione siffatta
sarebbe stata presa in considerazione al fine di soddisfare i requisiti degli artt. 24, n. 2, e 16 di tale direttiva.
69
Risulta pertanto che, in una situazione come quella oggetto della causa principale, l’assoggettamento del diritto ad una borsa
di mantenimento degli studenti provenienti da altri Stati membri ad una condizione relativa alla residenza in quanto elemento
costitutivo di tale diritto non implica conseguenze negative per gli interessati.
70
Parimenti, dato che gli [OSCURATO:PERSONA] 9 maggio 2005 comportano per gli interessati maggiori diritti di quelli che essi traevano
dal regime nazionale precedente, il requisito stabilito nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] non trova applicazione nella presente
fattispecie.
71
La questione sollevata va pertanto risolta dichiarando che, in circostanze come quelle della causa principale, il diritto
comunitario, in particolare il principio della certezza del diritto, non osta all’applicazione di una tale condizione relativa
alla residenza, che sottopone il diritto ad una borsa di mantenimento per gli studenti provenienti da altri Stati membri al
compimento di periodi di residenza precedenti all’inserimento di tale condizione.
Sulle spese
72
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
Uno studente che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale non può basarsi sull’art. 7 del regolamento
(CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato
membro dopo aver occupato un impiego, al fine di ottenere una borsa di mantenimento.
2)
Uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si sia recato in un altro Stato membro per motivi di studio, può invocare
l’art. 12, primo comma, CE al fine di ottenere una borsa di mantenimento una volta che abbia soggiornato per un certo periodo
nello Stato membro ospitante. L’art. 12, primo comma, CE non osta all’applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati
membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni.
3)
In circostanze come quelle della causa principale, il diritto comunitario, in particolare il principio della certezza del
diritto, non osta all’applicazione di una condizione relativa alla residenza, che sottopone il diritto ad una borsa di mantenimento
per gli studenti provenienti da altri Stati membri al compimento di periodi di residenza precedenti all’inserimento di tale
condizione.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.