CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36197/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04A8WTY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 10 aprile 2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di minaccia aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile perché estremamente generico, in quanto non precisa su quali punti la Corte di merito avrebbe omesso di motivare, e comunque la Corte di appello ha fornito adeguata risposta alle censure formulate con il gravame; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/