CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 33608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8524-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - avverso la sentenza n. 1057/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, n. 1057/2022, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la revocazione interposta da [OSCURATO:PERSONA] il decreto conclusivo del giudizio di opposizione ex art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001, sul presupposto che detto provvedimento sia impugnabile esclusivamente mediante ricorso in Cassazione. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, con la sentenza impugnata, n. 1057/2022, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la revocazione interposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto conclusivo del giudizio di opposizione ex art. 5- ter della Legge n. 89 del 2001, sul presupposto che detto provvedimento sia impugnabile esclusivamente mediante ricorso in Cassazione. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo, con il quale denuncia la violazione degli artt. 395 c.p.c., 12 delle disposizioni sulla legge in generale e 5-ter della Legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che il decreto conclusivo del giudizio di opposizione previsto dal sopra richiamato art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001 non sia suscettibile di essere impugnato per revocazione. La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 05/05/2021, secondo cui la revocazione per errore di fatto costituisce rimedio esperibile “contro ogni atto giurisdizionale riconducibile nel paradigma del provvedimento decisorio”, per tale dovendosi intendere l’atto idoneo a concludere il giudizio e suscettibile di passare in giudicato. Né vi può essere dubbio sull’impugnabilità per revocazione del provvedimento conclusivo della fase di opposizione ex art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001, posto che questa Corte ha espressamente affermato l’ammissibilità del predetto rimedio, proprio con riferimento al procedimento per indennizzo per irragionevole durata del processo, qualora la svista integri “… un errore di fatto frutto di una svista materiale concernente una circostanza decisiva non oggetto di contrasto fra le parti e non un'errata valutazione delle risultanze processuali” e dunque rilevi “…quale vizio che, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., può essere fatto valere con larevocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 2712 del 30/01/2019, Rv.652357). La Corte distrettuale, dunque, dovrà procedere al riesame della revocazione, al fine di valutare se, in concreto, il vizio denunziato rientri, o meno, nell’ambito dell’errore revocatorio in relazione al quale è pacificamente ammessa l’esperibilità dell’impugnazione per revocazione”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente compo