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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 34238/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00949/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CanavesioFrancesca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procure in calce al ricorso; - ricorrenti - nei confronti di STATO ITALIANO, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore ; tutti rappresentat i e difes i ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; domiciliat a in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrenti - nonché di REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ( ), in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 464/2019della CORTE di APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27 maggio2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti indicati in epigrafe conven nero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, lo Stato italiano, la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell’ Universi tà e della Ricerca , il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari, deducendo che: - quali laureati in medicina e chirurgia, avevano frequentato le scuole di specializzazione istituite presso l’Università degli Studi di Cagliari negli anni accademici 2002/2003 –2005/2006 ([OSCURATO:PERSONA] solo negli anni accademici 2004/2005 – 2005/2006) , ed aveva no percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; -questa norma, nello stabilire per gli specializzandi un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva prescritto anche che esso doveva incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale, ma tali prescrizioni erano restate A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. inapplicate per effetto del “blocco” previsto da disposizioni normative sopravvenute; -successivamente il d.lgs. n. 368 del 1999 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – aveva previsto (artt. 37 e ss.) che all’atto di iscrizione alle scuole di specializzazione fosse stipulato un contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; questa previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, per effetto del differimento stabilito con l’art. 46 dello stesso d.lgs. n. 368/1999, norma successivamente più volte modificata.

Sulla base di queste deduzionigli attori domandarono che, previa disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con quella comunitaria, fosse accertato il loro diritto a percepire l’adeguata remunerazione ai sensi della citata direttiva, con condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro,al pagamento a ciascuno di essi della somma di Euro 19.528,00(a titolo di differenza tra quanto spettante e quanto percepito), oltre a quella di Euro 7.264,96 (a titolo di contributi previdenziali e assistenziali) e oltre interessi e rivalutazione.

In via subordinata, chiesero la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno , liquidato nella differenza (Euro 27.692,00) tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto in base al contratto di formazione lavoro previsto dal d.lgs. n.368/1999.

A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

In via ulteriormente subordinata, invocarono la sollevazione della questione di costituzionalità dell’art.46 d.lgs. n. 368/1999, nella parte in cui differiva all’anno accademico 2006-2007 la decorrenza dell’applicazione degli artt.37-42 dello stesso decreto legislativo.

2. Il T ribunale di Cagliari, previo rilievo che la legittimazione passiva spettava alla sola Università degli Studi di Cagliari, rigettò le domande e la Corte di appello di Roma ha respinto l’impugnazione interposta dagli attori soccombenti, ritenendo assorbente l’infondatezza delle domande sotto il profilo del merito in senso proprio. 3.I medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Resistono con un unico controricorso lo Stato italiano, la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e l’Università degli Studi di Cagliari.

Resiste altresì, con distinto controricorso, la Regione Autonoma della Sardegna.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Non sono state depositate memoriedalle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo viene denunciata “ violazione e falsa applicazione dell’art.25 e dell’Allegato 1, Punto 1 della Direttiva 93/16/CEE e, conseguentemente, mancato rilevamento del contrasto con tali norme dell’art.46, comma 2, del d.lgs. n.368/1999 e successive A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. modificazioni, laddove aveva previsto il differimento delle disposizioni di cui agli artt. da 37 a 42 del medesimo decreto dapprima a tempo indeterminato e successivamente sino all’anno accademico 2006/2007, con conseguente corresponsione agli appellanti di una remunerazione diversa e inferiore rispetto a quella dovuta in caso di esatta tempestiva attuazione della normativa comunitaria”.

I ricorrentideducono che gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, da loro percepiti, erano inferiori a quelli “ad e guati” previsti dalla normativa comunitaria, erogati ai medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione a partire dall’anno accademico 2006/2007, pur a fronte di un’attività omogenea a quella svolta dai medici che avevano frequentato le medesime scuole nel periodo precedente.

Sostengono che, con l’emanazione degli artt.37-42 del d.lgs. n. 368/1999, il legislatore aveva completato l’attuazione della direttiva 93/16/CEE, sul presupposto del riconoscimento della stessa quale fonte di un rapporto di lavoro tra i medici e gli Stati responsabili della loro formazione, implicante la rimodulazione della causa e dell’importo della remunerazione.

Censuranola tesi secondo la quale la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 sarebbe stata il risultato di una scelta discrezionale riservata esclusivamente al legislatore nazionale, escludendo, di conseguenza, la possibilità di un sindacato giurisdizionale in ordine all’adeguatezza della retribuzione corrisposta sino agli anni 2005-2006.

Concludono che, pertanto, l’inopinato differimento dell’applicazione degli artt.37-42 del d.lgs. n.368/1999 si sarebbe tradotto nel persistente inadempimento, a loro danno, dell’obbligo dello Stato di recepire la normativa comunitaria ed imputano al giudice del merito di A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. non avere doverosamente disapplicato la regola di diritto interno contrastante con quella europea , condannando conseguentemente le amministrazioniconvenute al pagamento dell’“a deguata ” retribuzione . 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata “ violazione e falsa applicazione dell’art.6 del d.lgs. n. 257/1991 in relazione all’art. 7, comma 5, D.L. 384/92, convertito con L. 432/92, nella parte in cui i ricorrenti erano stati esclusi dalla corresponsione degli aumenti contrattuali di merito relativamente alle borse di studio percepite”.

Sul presupposto che, in base all’art. 6del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari delle relative borse di studio sarebbero spettati sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censura no la sentenza impugnata per non avere ritenuto che tale disposizione prescindeva, quanto ai termini della sua applicazione, dall’efficacia dell’art.7,comma 5, del decreto-legge n.384/1992, relativo al “blocco” della rivalutazione della remunerazione, nella misura dovuta per il 1992, sino al 31 dicembre 1993.

2. I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente stante la reciproca connessione –sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 - bis n.1 cod. proc. civ., posto che sui temi da loro evocatila giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata. 2.1.Preliminarmente, giova ricordare alcuni fondamentali passaggi dell’articolata evoluzione normativa sulla materia.

Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire

21.500.000. Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale.

Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449).

In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Questo decreto legislativo –poi ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – riorganizzò l ’ ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “ contratto di formazione specialistica”:art. 37 d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali(art. 39 d.lgs. cit.).

Dettocontratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass.27 luglio 2017, n. 18670).

Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005-2006.

Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 2.2.Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b)se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandiuna retribuzione adeguata.

Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass. 02/01/2021, n. 1114; Cass.17/11/2021, n. 34882; Cass. 16/09/2022, n. 27287), la quale, in A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. relazione a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il Collegio intende dare piena e convinta continuità. 2.3.Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., ad es., Cass.16/09/2022, n. 27287, cit.) – e va qui ribadito – che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle difettive» di cui all’allegato III, parte B (così l'ultimo dei Considerando).

È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell'Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell'Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l'esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.

Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell'Unione Europea, infatti, non contiene –né potrebbe essere diversamente – alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza).

Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione».

In altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355).

Deve,dunque, ritenersi che l’inadempimento dell ’ Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs.n. 257 del 1991, come del resto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 2.4.Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell'Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (così Cass. n. 6355 del 2018).

La domanda proposta dai ricorrenti è, dunque, finalizzata, ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita.

In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 – che è una normativa più favorevole –rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.

Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno.

A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

2.5. Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: -le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76 /CEE , le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; - la successiva direttiva n. 93/16 7CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuoledi specializzazione; - quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; -in relazione agli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991; - l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.

Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con il ricorsoin esame – di cui si conferma pertanto l’inammissibilità – elementi che inducano a modificarlo.

2.6. Va, ulteriormente, osservato cheanche sull’insussistenza del diritto all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale del trattamento previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.

È stato infatti più volte affermato che l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572; A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.1114; da ultimo Cass.26/07/2022, n. 23349 e Cass.16/09/2022, n. 27287).

Il “blocco” di tale incremento – si è evidenziato – non può dirsi irragionevole, poiché si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass., Sez.

Un., 16/12/2008, n. 29345; Cass.15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass. 19/10/2020, n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass. 22/03/2022, n. 9215).

Da tale consolidato orientamento la Corte non vede ragioni di discostarsi né le doglianze proposte con il ricorso hanno addotto elementi atti a rimeditarlo.

2.7. In proposito, avuto riguardo all’evocazione, con i motivi di ricorso, anche ad un presunto trattamento “discriminatorio”, sotto il profilo dell’importo della rimunerazione, dei medici iscrittisi ai corsi di specializzazione prima dell’anno accademico 2006-2007 rispetto a quelli iscrittisi successivamente, va rilevato che il riconoscimento della piena legittimità del trattamento economico previsto dalla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990 n. 428 e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, (quale trattamento previsto in definitiva attuazione delle direttive europee nell’ordinamento interno), come esclude qualsiasi profilo di illiceità della condotta delle istituzioni statali in relazione all’asserito omesso, o tardivo, recepimento della disciplina continentale, esclude altresì la sussistenza di alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante in rapporto alla disciplina riservata ai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, proprio in quanto tale disciplina trova fondamento nel libero esercizio, da parte del legislatore nazionale, della propria discrezionalità nella rivisitazione A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della posizione economico-previdenziale di una determinata categoria professionale.

Invero, la circostanza che il legislatore, nel pieno esercizio della sua discrezionalità, decida di provvedere, anche attraverso un’incisiva riforma, al riassetto, in senso migliorativo, dello status retributivo e previdenziale di una categoria professionale (anche sulla base di valutazioni che attengono alla verifica delle compatibilità economiche e al bilanciamento dei diversi interessi considerati), non implica con evidenza un vincolo costituzionale di estendere l’operatività delle nuove norme migliorative anche in favore dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all’epoca della prevista efficacia dell’intervento riformatore; né rende meritevole di tutela il loro interesse ad una “retroazione” della nuova disciplina che sarebbe, essa sì, contraria a ragionevolezza, in quanto, in deroga al principio generale di irretroattività della legge, rimuoverebbe ex post gli effetti ormai consolidati di una disciplina legislativa pienamente legittima, non limitandosi a regolare, sulla base del normale effetto abrogativo, le medesime fattispecie già regolate dalla disciplina precedente, ma estendendo la propria operatività a rapporti giuridici ormai esauriti e stravolgendo i principi che regolano la successione di leggi nel tempo.

Ripetendo quanto già in altre numerose occasioni osservato, va dunque ribadito che non sussiste alcuna violazione della normativa sovranazionale, alcuna irragionevolezza quanto alla esclusione della copertura previdenziale non connessa al preteso (ma insussistente) presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna discriminazione o disparità di trattamento, dal momento che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., ex aliis, Cass. 12/04/2022, n. 11761).

Sotto tale ultimo profilo, giova ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una lesione del divieto di discriminazione o comunque una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte cost. n. 94 del 2009; n. 432 del 1997; n. 25 del 2012; n. 224 del 2011; n. 61 del2010; n. 170 del 2009; n. 212 del 2008; n.77 del 2008). 3.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma applicabile al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, dopo il 4 luglio 2009), il cui importo può essere quantificato in Euro 2.000,00 perla Regione Autonoma della Sardegna e in Euro 5.000,00 per le altre amministrazioni.

Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte– tutte come si è veduto, inammissibili per manifesta infondatezza – , infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte in una condotta processuale connotata damala fede o A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione,un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.

Tale condottasi presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna deisoccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).

5. Sussistono, in fine , i presupposti processuali di cui all ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per la Regione Autonoma della Sardegna, in Euro 6.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie ed accessori e, per le altre amministrazionicontroricorrenti, in complessivi Euro 13.200,00 , oltre spese prenotate a debito.

Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro,a pagarealla Regione Autonoma della Sardegna la somma di Euro

2. 0 00,00 e alle altre A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00949/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CanavesioFrancesca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procure in calce al ricorso; - ricorrenti - nei confronti di STATO ITALIANO, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore ; tutti rappresentat i e difes i ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; domiciliat a in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrenti - nonché di REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ( ), in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 464/2019della CORTE di APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27 maggio2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti indicati in epigrafe conven nero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, lo Stato italiano, la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell’ Universi tà e della Ricerca , il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari, deducendo che: - quali laureati in medicina e chirurgia, avevano frequentato le scuole di specializzazione istituite presso l’Università degli Studi di Cagliari negli anni accademici 2002/2003 –2005/2006 ([OSCURATO:PERSONA] solo negli anni accademici 2004/2005 – 2005/2006) , ed aveva no percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; -questa norma, nello stabilire per gli specializzandi un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva prescritto anche che esso doveva incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale, ma tali prescrizioni erano restate A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. inapplicate per effetto del “blocco” previsto da disposizioni normative sopravvenute; -successivamente il d.lgs. n. 368 del 1999 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – aveva previsto (artt. 37 e ss.) che all’atto di iscrizione alle scuole di specializzazione fosse stipulato un contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; questa previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, per effetto del differimento stabilito con l’art. 46 dello stesso d.lgs. n. 368/1999, norma successivamente più volte modificata. Sulla base di queste deduzionigli attori domandarono che, previa disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con quella comunitaria, fosse accertato il loro diritto a percepire l’adeguata remunerazione ai sensi della citata direttiva, con condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro,al pagamento a ciascuno di essi della somma di Euro 19.528,00(a titolo di differenza tra quanto spettante e quanto percepito), oltre a quella di Euro 7.264,96 (a titolo di contributi previdenziali e assistenziali) e oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata, chiesero la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno , liquidato nella differenza (Euro 27.692,00) tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto in base al contratto di formazione lavoro previsto dal d.lgs. n.368/1999. A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. In via ulteriormente subordinata, invocarono la sollevazione della questione di costituzionalità dell’art.46 d.lgs. n. 368/1999, nella parte in cui differiva all’anno accademico 2006-2007 la decorrenza dell’applicazione degli artt.37-42 dello stesso decreto legislativo. 2. Il T ribunale di Cagliari, previo rilievo che la legittimazione passiva spettava alla sola Università degli Studi di Cagliari, rigettò le domande e la Corte di appello di Roma ha respinto l’impugnazione interposta dagli attori soccombenti, ritenendo assorbente l’infondatezza delle domande sotto il profilo del merito in senso proprio. 3.I medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sorretto da due motivi. Resistono con un unico controricorso lo Stato italiano, la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e l’Università degli Studi di Cagliari. Resiste altresì, con distinto controricorso, la Regione Autonoma della Sardegna. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memoriedalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo viene denunciata “ violazione e falsa applicazione dell’art.25 e dell’Allegato 1, Punto 1 della Direttiva 93/16/CEE e, conseguentemente, mancato rilevamento del contrasto con tali norme dell’art.46, comma 2, del d.lgs. n.368/1999 e successive A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. modificazioni, laddove aveva previsto il differimento delle disposizioni di cui agli artt. da 37 a 42 del medesimo decreto dapprima a tempo indeterminato e successivamente sino all’anno accademico 2006/2007, con conseguente corresponsione agli appellanti di una remunerazione diversa e inferiore rispetto a quella dovuta in caso di esatta tempestiva attuazione della normativa comunitaria”. I ricorrentideducono che gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, da loro percepiti, erano inferiori a quelli “ad e guati” previsti dalla normativa comunitaria, erogati ai medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione a partire dall’anno accademico 2006/2007, pur a fronte di un’attività omogenea a quella svolta dai medici che avevano frequentato le medesime scuole nel periodo precedente. Sostengono che, con l’emanazione degli artt.37-42 del d.lgs. n. 368/1999, il legislatore aveva completato l’attuazione della direttiva 93/16/CEE, sul presupposto del riconoscimento della stessa quale fonte di un rapporto di lavoro tra i medici e gli Stati responsabili della loro formazione, implicante la rimodulazione della causa e dell’importo della remunerazione. Censuranola tesi secondo la quale la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 sarebbe stata il risultato di una scelta discrezionale riservata esclusivamente al legislatore nazionale, escludendo, di conseguenza, la possibilità di un sindacato giurisdizionale in ordine all’adeguatezza della retribuzione corrisposta sino agli anni 2005-2006. Concludono che, pertanto, l’inopinato differimento dell’applicazione degli artt.37-42 del d.lgs. n.368/1999 si sarebbe tradotto nel persistente inadempimento, a loro danno, dell’obbligo dello Stato di recepire la normativa comunitaria ed imputano al giudice del merito di A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. non avere doverosamente disapplicato la regola di diritto interno contrastante con quella europea , condannando conseguentemente le amministrazioniconvenute al pagamento dell’“a deguata ” retribuzione . 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata “ violazione e falsa applicazione dell’art.6 del d.lgs. n. 257/1991 in relazione all’art. 7, comma 5, D.L. 384/92, convertito con L. 432/92, nella parte in cui i ricorrenti erano stati esclusi dalla corresponsione degli aumenti contrattuali di merito relativamente alle borse di studio percepite”. Sul presupposto che, in base all’art. 6del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari delle relative borse di studio sarebbero spettati sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censura no la sentenza impugnata per non avere ritenuto che tale disposizione prescindeva, quanto ai termini della sua applicazione, dall’efficacia dell’art.7,comma 5, del decreto-legge n.384/1992, relativo al “blocco” della rivalutazione della remunerazione, nella misura dovuta per il 1992, sino al 31 dicembre 1993. 2. I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente stante la reciproca connessione –sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 - bis n.1 cod. proc. civ., posto che sui temi da loro evocatila giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata. 2.1.Preliminarmente, giova ricordare alcuni fondamentali passaggi dell’articolata evoluzione normativa sulla materia. Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale. Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449). In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Questo decreto legislativo –poi ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – riorganizzò l ’ ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “ contratto di formazione specialistica”:art. 37 d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali(art. 39 d.lgs. cit.). Dettocontratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass.27 luglio 2017, n. 18670). Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005-2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 2.2.Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b)se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandiuna retribuzione adeguata. Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass. 02/01/2021, n. 1114; Cass.17/11/2021, n. 34882; Cass. 16/09/2022, n. 27287), la quale, in A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. relazione a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il Collegio intende dare piena e convinta continuità. 2.3.Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., ad es., Cass.16/09/2022, n. 27287, cit.) – e va qui ribadito – che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle difettive» di cui all’allegato III, parte B (così l'ultimo dei Considerando). È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell'Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell'Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l'esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno. Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell'Unione Europea, infatti, non contiene –né potrebbe essere diversamente – alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione». In altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355). Deve,dunque, ritenersi che l’inadempimento dell ’ Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs.n. 257 del 1991, come del resto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 2.4.Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell'Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (così Cass. n. 6355 del 2018). La domanda proposta dai ricorrenti è, dunque, finalizzata, ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita. In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 – che è una normativa più favorevole –rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.5. Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: -le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76 /CEE , le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; - la successiva direttiva n. 93/16 7CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuoledi specializzazione; - quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; -in relazione agli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991; - l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante. Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con il ricorsoin esame – di cui si conferma pertanto l’inammissibilità – elementi che inducano a modificarlo. 2.6. Va, ulteriormente, osservato cheanche sull’insussistenza del diritto all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale del trattamento previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata. È stato infatti più volte affermato che l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572; A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.1114; da ultimo Cass.26/07/2022, n. 23349 e Cass.16/09/2022, n. 27287). Il “blocco” di tale incremento – si è evidenziato – non può dirsi irragionevole, poiché si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass., Sez. Un., 16/12/2008, n. 29345; Cass.15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass. 19/10/2020, n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass. 22/03/2022, n. 9215). Da tale consolidato orientamento la Corte non vede ragioni di discostarsi né le doglianze proposte con il ricorso hanno addotto elementi atti a rimeditarlo. 2.7. In proposito, avuto riguardo all’evocazione, con i motivi di ricorso, anche ad un presunto trattamento “discriminatorio”, sotto il profilo dell’importo della rimunerazione, dei medici iscrittisi ai corsi di specializzazione prima dell’anno accademico 2006-2007 rispetto a quelli iscrittisi successivamente, va rilevato che il riconoscimento della piena legittimità del trattamento economico previsto dalla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990 n. 428 e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, (quale trattamento previsto in definitiva attuazione delle direttive europee nell’ordinamento interno), come esclude qualsiasi profilo di illiceità della condotta delle istituzioni statali in relazione all’asserito omesso, o tardivo, recepimento della disciplina continentale, esclude altresì la sussistenza di alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante in rapporto alla disciplina riservata ai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, proprio in quanto tale disciplina trova fondamento nel libero esercizio, da parte del legislatore nazionale, della propria discrezionalità nella rivisitazione A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della posizione economico-previdenziale di una determinata categoria professionale. Invero, la circostanza che il legislatore, nel pieno esercizio della sua discrezionalità, decida di provvedere, anche attraverso un’incisiva riforma, al riassetto, in senso migliorativo, dello status retributivo e previdenziale di una categoria professionale (anche sulla base di valutazioni che attengono alla verifica delle compatibilità economiche e al bilanciamento dei diversi interessi considerati), non implica con evidenza un vincolo costituzionale di estendere l’operatività delle nuove norme migliorative anche in favore dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all’epoca della prevista efficacia dell’intervento riformatore; né rende meritevole di tutela il loro interesse ad una “retroazione” della nuova disciplina che sarebbe, essa sì, contraria a ragionevolezza, in quanto, in deroga al principio generale di irretroattività della legge, rimuoverebbe ex post gli effetti ormai consolidati di una disciplina legislativa pienamente legittima, non limitandosi a regolare, sulla base del normale effetto abrogativo, le medesime fattispecie già regolate dalla disciplina precedente, ma estendendo la propria operatività a rapporti giuridici ormai esauriti e stravolgendo i principi che regolano la successione di leggi nel tempo. Ripetendo quanto già in altre numerose occasioni osservato, va dunque ribadito che non sussiste alcuna violazione della normativa sovranazionale, alcuna irragionevolezza quanto alla esclusione della copertura previdenziale non connessa al preteso (ma insussistente) presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna discriminazione o disparità di trattamento, dal momento che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., ex aliis, Cass. 12/04/2022, n. 11761). Sotto tale ultimo profilo, giova ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una lesione del divieto di discriminazione o comunque una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte cost. n. 94 del 2009; n. 432 del 1997; n. 25 del 2012; n. 224 del 2011; n. 61 del2010; n. 170 del 2009; n. 212 del 2008; n.77 del 2008). 3.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma applicabile al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, dopo il 4 luglio 2009), il cui importo può essere quantificato in Euro 2.000,00 perla Regione Autonoma della Sardegna e in Euro 5.000,00 per le altre amministrazioni. Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte– tutte come si è veduto, inammissibili per manifesta infondatezza – , infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte in una condotta processuale connotata damala fede o A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione,un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condottasi presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna deisoccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). 5. Sussistono, in fine , i presupposti processuali di cui all ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per la Regione Autonoma della Sardegna, in Euro 6.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie ed accessori e, per le altre amministrazionicontroricorrenti, in complessivi Euro 13.200,00 , oltre spese prenotate a debito. Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro,a pagarealla Regione Autonoma della Sardegna la somma di Euro 2. 0 00,00 e alle altre A.C. 18.10.2023 N. R.G.00949/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]