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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17132/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute equivalenti rispetto alla contestata recidiva.

Evidenzia che il giudice da un lato ha qualificato il fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, dall'altro ha fatto richiamo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla "effettiva gravità della condotta".

La doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 331_14 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).

La Corte territoriale ha affermato, con motivazione non sindacabile in questa sede, di voler disattendere la richiesta di prevalenza e, pur affermando che il ricorrente ha reso dichiarazioni auto accusatorie e consegnato agli operanti l'intero quantitativo di sostanza detenuta, ha ritenuto adeguato il regime di equivalenza in ragione della effettiva gravità della condotta, considerato che si contesta la detenzione di due involucri contenenti ciascuno 100 grammi di cocaina.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute equivalenti rispetto alla contestata recidiva. Evidenzia che il giudice da un lato ha qualificato il fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, dall'altro ha fatto richiamo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla "effettiva gravità della condotta". La doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 331_14 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). La Corte territoriale ha affermato, con motivazione non sindacabile in questa sede, di voler disattendere la richiesta di prevalenza e, pur affermando che il ricorrente ha reso dichiarazioni auto accusatorie e consegnato agli operanti l'intero quantitativo di sostanza detenuta, ha ritenuto adeguato il regime di equivalenza in ragione della effettiva gravità della condotta, considerato che si contesta la detenzione di due involucri contenenti ciascuno 100 grammi di cocaina. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M
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