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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 10211/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3625-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro 2022 pro tempore, rappresentato e difeso ope legis 470 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presedente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA COLONNA 335, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 103/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 407/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 5 agosto 2015, la Corte d'Appello di Trieste confermava la decisione resa dal Tribunale di Trieste e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il pagamento dell'indennità giudiziaria di cui all'art. 2, comma 1,

I. n. 221/1988 o, comunque, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 CCNL comparto Ministeri 16.5.1995, per aver la Novacco, dipendente della Regione, inquadrata nella categoria A, posizione economica A2, con profilo professionale di operatore, prestato' servizio, a disposizione del Ministero della Giustizia, presso gli uffici del GIP del Tribunale di Trieste, svolgendo mansioni proprie del personale amministrativo di ruolo funzionali rispetto all'attività giudiziaria; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa per essere stati abrogati, a seguito della privatizzazione del rapporto, tutti trattamenti economici accessori vi compresa la c.d. indennità giudiziaria, per essere i trattamenti contrattuali, tra cui l'indennità di amministrazione, riservati ai dipendenti del comparto, per essere ingiustificata il cumulo con i trattamenti accessori spettanti quale dipendente della Regione, ricadendo su questa l'onere di corrispondere durante il periodo di messa a disposizione il trattamento economico complessivo; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Novacco, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, sia la [OSCURATO:PERSONA] sia il Ministero della Giustizia; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli arti. 2, comma 1,

I. n. 221/1988, 72, d.lgs. n. 29/1993, 2 d.lgs. n. 165/2001, 7, comma 11,

I. r. n. 22/2007, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale circa l'intervenuta abrogazione della norma che prevedeva l'indennità giudiziaria, sostenendo il mantenimento in vigore della norma medesima per i soggetti impiegati nello svolgimento delle mansioni proprie del personale del comparto ma a questo estranei; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,

I. n. 221/1988, 112 c.p.c., 132, comma 2, c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., la ricorrente imputa la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine all'inapplicabilità nella specie della norma relativa all'indennità giudiziaria inficiata dal mancato esame della giurisprudenza amministrativa prodotta in atti e dal travisamento della decisione assunta da questa Corte a sezioni unite che sancisce l'inapplicabilità della norma ma relativamente alla pretesa avanzata da un lavoratore privato e non, come nella specie, da un dipendente pubblico in comando appartenente ad altro comparto; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2,

I. n. 221/1988 e 34 CCNL comparto Ministeri 16.5.1995, la ricorrente imputa alla Corte il travisamento della domanda, non avendo mai la ricorrente richiesto il riconoscimento dell'indennità di amministrazione ma soltanto invocato il riferimento a questa per la determinazione dell'indennità giudiziaria ancora dovuta al personale esterno al comparto impiegato nelle mansioni proprie del personale a quello appartenente; - che, nel quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2,

I. n. 221/1988, 3, comma 63,

I. n. 537/1993, 12, comma 9,

I. r. n. 14/2012, 12 e 11 preleggi ed il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per essersi la Corte pronunziata d'ufficio su eccezioni riservate alle parti, in contrasto dunque con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed, in ogni caso, per non aver accertato l'effettiva corresponsione del trattamento accessorio spettantele come dipendente regionale ed averla ritenuta incompatibile con la pretesa avanzata; - che tutti gli esposti motivi, i quali possono essere qui trattati congiuntamente, essendo unitariamente volti ad affermare la vigenza e l'applicabilità nella specie della norma di cui all'art. 2,

I. n. 221/1988 relativa all'indennità giudiziaria, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 5.10.2016, n. 19916) per il quale per stabilire se ai dipendenti di enti diversi dal Ministero della Giustizia, distaccati o comandati presso gli uffici giudiziari spetti o meno la "nuova" indennità di amministrazione, diversa e distinta per struttura e finalità dalla indennità giudiziaria prevista dalla legge da ritenersi ormai abrogata è necessario fare riferimento alle disposizioni della contrattazione collettiva relativa alla nuova indennità di amministrazione ed, a tale stregua, tenuto conto che il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto con l'ente distaccante non viene meno, né muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale, deve escludersi la possibilità di contaminazione tra i trattamenti economici previste da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che il d.lgs. n. 29/1993, art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6 bis, come successivamente modificato ed oggi corrispondente per contenuto al d.lgs. n. 165/2001, art. 70, pone al comma 12, a carico dell'ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale, restando irrilevante la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti da enti diversi dal Ministero della Giustizia, ed ivi distaccati o comandati, ai fini del riconoscimento dell'indennità di amministrazione prevista dall'art. 34 del CCNL comparto ministeri per i lavoratori dipendenti del Ministero della Giustizia, per essere l'indennità correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi, che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione legale e/o contrattuale; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di ciascuno dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3625-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro 2022 pro tempore, rappresentato e difeso ope legis 470 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presedente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA COLONNA 335, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 103/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 407/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 5 agosto 2015, la Corte d'Appello di Trieste confermava la decisione resa dal Tribunale di Trieste e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il pagamento dell'indennità giudiziaria di cui all'art. 2, comma 1, I. n. 221/1988 o, comunque, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 CCNL comparto Ministeri 16.5.1995, per aver la Novacco, dipendente della Regione, inquadrata nella categoria A, posizione economica A2, con profilo professionale di operatore, prestato' servizio, a disposizione del Ministero della Giustizia, presso gli uffici del GIP del Tribunale di Trieste, svolgendo mansioni proprie del personale amministrativo di ruolo funzionali rispetto all'attività giudiziaria; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa per essere stati abrogati, a seguito della privatizzazione del rapporto, tutti trattamenti economici accessori vi compresa la c.d. indennità giudiziaria, per essere i trattamenti contrattuali, tra cui l'indennità di amministrazione, riservati ai dipendenti del comparto, per essere ingiustificata il cumulo con i trattamenti accessori spettanti quale dipendente della Regione, ricadendo su questa l'onere di corrispondere durante il periodo di messa a disposizione il trattamento economico complessivo; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Novacco, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, sia la [OSCURATO:PERSONA] sia il Ministero della Giustizia; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli arti. 2, comma 1, I. n. 221/1988, 72, d.lgs. n. 29/1993, 2 d.lgs. n. 165/2001, 7, comma 11, I. r. n. 22/2007, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale circa l'intervenuta abrogazione della norma che prevedeva l'indennità giudiziaria, sostenendo il mantenimento in vigore della norma medesima per i soggetti impiegati nello svolgimento delle mansioni proprie del personale del comparto ma a questo estranei; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, I. n. 221/1988, 112 c.p.c., 132, comma 2, c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., la ricorrente imputa la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine all'inapplicabilità nella specie della norma relativa all'indennità giudiziaria inficiata dal mancato esame della giurisprudenza amministrativa prodotta in atti e dal travisamento della decisione assunta da questa Corte a sezioni unite che sancisce l'inapplicabilità della norma ma relativamente alla pretesa avanzata da un lavoratore privato e non, come nella specie, da un dipendente pubblico in comando appartenente ad altro comparto; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2, I. n. 221/1988 e 34 CCNL comparto Ministeri 16.5.1995, la ricorrente imputa alla Corte il travisamento della domanda, non avendo mai la ricorrente richiesto il riconoscimento dell'indennità di amministrazione ma soltanto invocato il riferimento a questa per la determinazione dell'indennità giudiziaria ancora dovuta al personale esterno al comparto impiegato nelle mansioni proprie del personale a quello appartenente; - che, nel quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2, I. n. 221/1988, 3, comma 63, I. n. 537/1993, 12, comma 9, I. r. n. 14/2012, 12 e 11 preleggi ed il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per essersi la Corte pronunziata d'ufficio su eccezioni riservate alle parti, in contrasto dunque con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed, in ogni caso, per non aver accertato l'effettiva corresponsione del trattamento accessorio spettantele come dipendente regionale ed averla ritenuta incompatibile con la pretesa avanzata; - che tutti gli esposti motivi, i quali possono essere qui trattati congiuntamente, essendo unitariamente volti ad affermare la vigenza e l'applicabilità nella specie della norma di cui all'art. 2, I. n. 221/1988 relativa all'indennità giudiziaria, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 5.10.2016, n. 19916) per il quale per stabilire se ai dipendenti di enti diversi dal Ministero della Giustizia, distaccati o comandati presso gli uffici giudiziari spetti o meno la "nuova" indennità di amministrazione, diversa e distinta per struttura e finalità dalla indennità giudiziaria prevista dalla legge da ritenersi ormai abrogata è necessario fare riferimento alle disposizioni della contrattazione collettiva relativa alla nuova indennità di amministrazione ed, a tale stregua, tenuto conto che il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto con l'ente distaccante non viene meno, né muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale, deve escludersi la possibilità di contaminazione tra i trattamenti economici previste da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che il d.lgs. n. 29/1993, art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6 bis, come successivamente modificato ed oggi corrispondente per contenuto al d.lgs. n. 165/2001, art. 70, pone al comma 12, a carico dell'ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale, restando irrilevante la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti da enti diversi dal Ministero della Giustizia, ed ivi distaccati o comandati, ai fini del riconoscimento dell'indennità di amministrazione prevista dall'art. 34 del CCNL comparto ministeri per i lavoratori dipendenti del Ministero della Giustizia, per essere l'indennità correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi, che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione legale e/o contrattuale; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di ciascuno dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camer
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