CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del loro difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la condanna emessa nei loro confronti per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, con il riconoscimento del vincolo della continuazione; considerato che il primo motivo dei ricorsi, con cui si contestano vizi motivazionali in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo, con il quale ci si duole dell'omessa motivazione in ordine alla diniegata concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è manifestamente fondato, posto che in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno di particolare lievità) non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, Sentenza n. 12716 del 09/01/2001, Rv. 219152 - 01); rilevato, infatti, che, poiché i ricorsi sono inammissibili, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente". E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci o il 8/03/