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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31258/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del 12/ ricorso; lette le conclusioni («osservazioni scritte») dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 03/09/2020 del Tribunale di Lecco, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione (capo b) e di estorsione (capo a).

I due reati attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] erano consistiti: quello di ricettazione, nell'avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato o comunque ricevuto, da persona non identificata, un telefono proveniente dal delitto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Scornet, essendo consapevole della provenienza delittuosa di tale bene; quello di estorsione, nell'avere, minacciando telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] Scornet di non restituirle il menzionato cellulare se non gli avesse consegnato la somma di € 100,00, costretto la stessa [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli tale somma, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la «contraddittorietà interna al provvedimento impugnato per contrasto tra le premesse del ragionamento e conclusioni circa la consapevolezza da parte del signor [OSCURATO:PERSONA] che il telefono fosse rubato».

Il vizio denunciato consisterebbe, in particolare, nel fatto che la sentenza impugnata, dopo avere dato atto che dall'annotazione della polizia giudiziaria emergeva che i contatti (wattsap e vocali) e l'accordo per la restituzione del cellulare dietro il pagamento di € 100,00 erano avvenuti tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'amico della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], contraddittoriamente affermava poi che «il possessore chiedeva di riottenere il telefono che gli era stato rubato» e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva «ricevuto la richiesta del legittimo possessore del cellulare», soggetto con il quale in realtà lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalla menzionata annotazione, non aveva avuto contatti (avendoli avuti con [OSCURATO:PERSONA]).

Pertanto, sempre ad avviso del ricorrente, «[n]on si può quindi sostenere, e non c'è motivazione sul punto, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la certezza che il telefono, in suo possesso in quanto comprato, fosse rubato, poiché tale circostanza gli veniva riferita telefonicamente dall'amico della persona offesa (un intermediario)», sicché «ben può essere legittimo il dubbio che sia stato sottratto al proprietario tramite furto (e non ad esempio dimenticato)», c:on la conseguente necessità di «una argomentazione in punto di prova circa la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di porre in essere un comportamento illecito e non lecito quale quello di chiedere il rimborso di un bene ritrovato».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., con riferimento «alla consumazione del reato di estorsione [...]: mancata realizzazione della coazione psicologica e dell'ingiusto profitto: riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata ex art. 56 c.p.».

Il ricorrente rappresenta che, poiché la persona offesa aveva preallertato la polizia giudiziaria, denunciando l'illecita richiesta ricevuta, e la consegna della somma di denaro era avvenuta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria (che aveva anche fotocopiato le due banconote da 50 euro), che immediatamente dopo tale consegna aveva provveduto all'arresto dell'imputato, doveva escludersi sia che la persona offesa versasse in uno stato di costrizione sia che si fosse realizzato l'evento (necessario per la consumazione del reato di estorsione) del profitto ingiusto, con la conseguenza che il fatto doveva essere qualificato come tentativo di estorsione e non come estorsione consumata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Anzitutto, non sussiste la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata lamentata con lo stesso motivo.

Si deve infatti rilevare, in senso contrario, che il Fisson era un amico della persona offesa il quale, in tutta evidenza, nei colloqui con l'imputato, parlava facendo le veci della stessa (che era sprovvista del cellulare), con la conseguenza che nessuna contraddizione può essere ravvisata nel fatto che la sentenza impugnata, con una del tutto irrilevante semplificazione, abbia riferito gli stessi colloqui, nella sostanza, alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]:.

Ciò rilevato, si deve osservare che nessuna contraddittorietà né illogicità, tanto meno manifesta, può essere ravvisata nel ritenere che, come ha fatto la Corte d'appello di Milano, una persona (l'imputato [OSCURATO:PERSONA]) alla quale un amico della persona offesa (il Fisson), facendo evidentemente le veci della stessa - e senza che vi fossero ragioni per ritenere che non stesse dicendo il vero - abbia riferito che un bene della stessa persona offesa (il telefono cellulare) le era stato rubato, fosse pienamente consapevole di tale provenienza delittuosa.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Costituisce un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione - al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità - quello secondo cui, in tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o alla minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia ad ulteriore evento (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309-01; Sez. 2, n. 37515 del 11/06/2013„ Miranda, Rv. 256658-01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola„ Rv. 254798-01; Sez. 2, n. 24068 del 10/06/2008, Molinari, Rv. 240625-01).

Non vi è dunque alcun dubbio che - contrariamente a quanto sembrerebbe ritenere il ricorrente - la giurisprudenza di legittimità consideri l'ingiusto profitto come evento (ulteriore rispetto alla costrizione) del reato di estorsione.

Ciò posto, la Corte di cassazione ha chiarito, affermando dei principi che sono anch'essi condivisi dal Collegio, che i suddetti dlue eventi del reato di estorsione si realizzano anche nel caso in cui la persona offesa abbia preallertato la polizia giudiziaria, denunciando l'illecita richiesta ricevuta, e la consegna della somma di denaro sia avvenuta sotto il diretto controllo della stessa polizia giudiziaria, atteso che: quanto al primo (la costrizione), l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417- 01; Sez. 2, n. 44319 del 18/11/2005, Terrenghi, Rv. 232506-01); quanto al secondo (l'ingiusto profitto), si ha consumazione e non mero tentativo di estorsione allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estortore, e ciò anche nell'ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione del bene all'avente diritto (Sez.

U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642- 01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Russo, Rv. 254450; Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Gandolfi, Rv. 244671-01).

A quest'ultimo proposito, la citata sentenza delle Sezioni Unite Campanella ha chiarito che «[l]a nozione di profitto del delitto di estorsione, quindi, si può definire solo se inserita nella struttura della fattispecie di estorsione, della quale è l'evento.

La modalità lesiva di tale fattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è infatti costituita da una condotta coattiva dell'agente che priva della libertà di autodeterminarsi nelle disposizioni patrimoniali il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l'agente o per altri, con altrui danno patrimoniale.

Pertanto, il nucleo lesivo dell'estorsione è costituito dal comportamento coatto della vittima e il profitto, collegato al comportamento coatto, al facere o al pati, di tale comportamento segna l'esito, l'evento, appunto.

E, quindi, come per la sussistenza del profitto non si richiede l'utilizzazione del bene estorto secondo gli intendimenti del colpevole così non si può esigere che il profitto sia mediato dall'impossessamento inteso come disponibilità autonoma, estremo questo che non solo non è contemplato dalla legge, ma la cui introduzione viola la tassatività della fattispecie perché determina restrizioni di operatività non desumibili dalla sua struttura e che, quindi, ne possono rendere arbitraria l'applicazione. [...] il profitto che il reo intende procurarsi [...] non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie».

Alla luce di tali principi, posto che non è in discussione che l'imputato ricevette il denaro che aveva richiesto per restituire il cellulare, nessuna inosservanza o erronea applicazione della legge penale ha commesso la Corte d'appello di Milano nel ritenere che, nella fattispecie di causa, il reato di estorsione si fosse consumato.

La ricordata ricostruzione della nozione di profitto del reato di estorsione, operata dalla sentenza delle Sezioni Unite Campanella in relazione alla tassatività della predetta fattispecie di reato - con la conseguente esclusione che tale profitto debba essere «mediato dall'impossessamento inteso come disponibilità autonoma» e, quindi, configurazione del «delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estortore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima» - rende palese la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen. prospettata dal ricorrente nelle proprie conclusioni sotto il profilo che «[I]'interpretazione della prassi [...] porta di fatto ad obliterare il profitto (naturalisticamente e giuridicamente inteso) quale elemento costitutivo della fattispecie di estorsione», laddove «l'interpretazione letterale e altresì logico- sistematica dei termini che compongono il testo normativo impongono la conclusione che nel caso in cui il profitto non si realizzi (e ciò non può avvenire nel caso di continua sorveglianza delle forze dell'ordine come nella vicina fattispecie di furto), si debba ragionare di fattispecie tentata e non consumata».

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del 12/ ricorso; lette le conclusioni («osservazioni scritte») dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 03/09/2020 del Tribunale di Lecco, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione (capo b) e di estorsione (capo a). I due reati attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] erano consistiti: quello di ricettazione, nell'avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato o comunque ricevuto, da persona non identificata, un telefono proveniente dal delitto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Scornet, essendo consapevole della provenienza delittuosa di tale bene; quello di estorsione, nell'avere, minacciando telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] Scornet di non restituirle il menzionato cellulare se non gli avesse consegnato la somma di € 100,00, costretto la stessa [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli tale somma, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la «contraddittorietà interna al provvedimento impugnato per contrasto tra le premesse del ragionamento e conclusioni circa la consapevolezza da parte del signor [OSCURATO:PERSONA] che il telefono fosse rubato». Il vizio denunciato consisterebbe, in particolare, nel fatto che la sentenza impugnata, dopo avere dato atto che dall'annotazione della polizia giudiziaria emergeva che i contatti (wattsap e vocali) e l'accordo per la restituzione del cellulare dietro il pagamento di € 100,00 erano avvenuti tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'amico della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], contraddittoriamente affermava poi che «il possessore chiedeva di riottenere il telefono che gli era stato rubato» e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva «ricevuto la richiesta del legittimo possessore del cellulare», soggetto con il quale in realtà lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalla menzionata annotazione, non aveva avuto contatti (avendoli avuti con [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, sempre ad avviso del ricorrente, «[n]on si può quindi sostenere, e non c'è motivazione sul punto, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la certezza che il telefono, in suo possesso in quanto comprato, fosse rubato, poiché tale circostanza gli veniva riferita telefonicamente dall'amico della persona offesa (un intermediario)», sicché «ben può essere legittimo il dubbio che sia stato sottratto al proprietario tramite furto (e non ad esempio dimenticato)», c:on la conseguente necessità di «una argomentazione in punto di prova circa la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di porre in essere un comportamento illecito e non lecito quale quello di chiedere il rimborso di un bene ritrovato». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., con riferimento «alla consumazione del reato di estorsione [...]: mancata realizzazione della coazione psicologica e dell'ingiusto profitto: riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata ex art. 56 c.p.». Il ricorrente rappresenta che, poiché la persona offesa aveva preallertato la polizia giudiziaria, denunciando l'illecita richiesta ricevuta, e la consegna della somma di denaro era avvenuta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria (che aveva anche fotocopiato le due banconote da 50 euro), che immediatamente dopo tale consegna aveva provveduto all'arresto dell'imputato, doveva escludersi sia che la persona offesa versasse in uno stato di costrizione sia che si fosse realizzato l'evento (necessario per la consumazione del reato di estorsione) del profitto ingiusto, con la conseguenza che il fatto doveva essere qualificato come tentativo di estorsione e non come estorsione consumata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, non sussiste la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata lamentata con lo stesso motivo. Si deve infatti rilevare, in senso contrario, che il Fisson era un amico della persona offesa il quale, in tutta evidenza, nei colloqui con l'imputato, parlava facendo le veci della stessa (che era sprovvista del cellulare), con la conseguenza che nessuna contraddizione può essere ravvisata nel fatto che la sentenza impugnata, con una del tutto irrilevante semplificazione, abbia riferito gli stessi colloqui, nella sostanza, alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]:. Ciò rilevato, si deve osservare che nessuna contraddittorietà né illogicità, tanto meno manifesta, può essere ravvisata nel ritenere che, come ha fatto la Corte d'appello di Milano, una persona (l'imputato [OSCURATO:PERSONA]) alla quale un amico della persona offesa (il Fisson), facendo evidentemente le veci della stessa - e senza che vi fossero ragioni per ritenere che non stesse dicendo il vero - abbia riferito che un bene della stessa persona offesa (il telefono cellulare) le era stato rubato, fosse pienamente consapevole di tale provenienza delittuosa. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Costituisce un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione - al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità - quello secondo cui, in tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o alla minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia ad ulteriore evento (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309-01; Sez. 2, n. 37515 del 11/06/2013„ Miranda, Rv. 256658-01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola„ Rv. 254798-01; Sez. 2, n. 24068 del 10/06/2008, Molinari, Rv. 240625-01). Non vi è dunque alcun dubbio che - contrariamente a quanto sembrerebbe ritenere il ricorrente - la giurisprudenza di legittimità consideri l'ingiusto profitto come evento (ulteriore rispetto alla costrizione) del reato di estorsione. Ciò posto, la Corte di cassazione ha chiarito, affermando dei principi che sono anch'essi condivisi dal Collegio, che i suddetti dlue eventi del reato di estorsione si realizzano anche nel caso in cui la persona offesa abbia preallertato la polizia giudiziaria, denunciando l'illecita richiesta ricevuta, e la consegna della somma di denaro sia avvenuta sotto il diretto controllo della stessa polizia giudiziaria, atteso che: quanto al primo (la costrizione), l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417- 01; Sez. 2, n. 44319 del 18/11/2005, Terrenghi, Rv. 232506-01); quanto al secondo (l'ingiusto profitto), si ha consumazione e non mero tentativo di estorsione allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estortore, e ciò anche nell'ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione del bene all'avente diritto (Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642- 01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Russo, Rv. 254450; Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Gandolfi, Rv. 244671-01). A quest'ultimo proposito, la citata sentenza delle Sezioni Unite Campanella ha chiarito che «[l]a nozione di profitto del delitto di estorsione, quindi, si può definire solo se inserita nella struttura della fattispecie di estorsione, della quale è l'evento. La modalità lesiva di tale fattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è infatti costituita da una condotta coattiva dell'agente che priva della libertà di autodeterminarsi nelle disposizioni patrimoniali il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l'agente o per altri, con altrui danno patrimoniale. Pertanto, il nucleo lesivo dell'estorsione è costituito dal comportamento coatto della vittima e il profitto, collegato al comportamento coatto, al facere o al pati, di tale comportamento segna l'esito, l'evento, appunto. E, quindi, come per la sussistenza del profitto non si richiede l'utilizzazione del bene estorto secondo gli intendimenti del colpevole così non si può esigere che il profitto sia mediato dall'impossessamento inteso come disponibilità autonoma, estremo questo che non solo non è contemplato dalla legge, ma la cui introduzione viola la tassatività della fattispecie perché determina restrizioni di operatività non desumibili dalla sua struttura e che, quindi, ne possono rendere arbitraria l'applicazione. [...] il profitto che il reo intende procurarsi [...] non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie». Alla luce di tali principi, posto che non è in discussione che l'imputato ricevette il denaro che aveva richiesto per restituire il cellulare, nessuna inosservanza o erronea applicazione della legge penale ha commesso la Corte d'appello di Milano nel ritenere che, nella fattispecie di causa, il reato di estorsione si fosse consumato. La ricordata ricostruzione della nozione di profitto del reato di estorsione, operata dalla sentenza delle Sezioni Unite Campanella in relazione alla tassatività della predetta fattispecie di reato - con la conseguente esclusione che tale profitto debba essere «mediato dall'impossessamento inteso come disponibilità autonoma» e, quindi, configurazione del «delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estortore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima» - rende palese la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen. prospettata dal ricorrente nelle proprie conclusioni sotto il profilo che «[I]'interpretazione della prassi [...] porta di fatto ad obliterare il profitto (naturalisticamente e giuridicamente inteso) quale elemento costitutivo della fattispecie di estorsione», laddove «l'interpretazione letterale e altresì logico- sistematica dei termini che compongono il testo normativo impongono la conclusione che nel caso in cui il profitto non si realizzi (e ciò non può avvenire nel caso di continua sorveglianza delle forze dell'ordine come nella vicina fattispecie di furto), si debba ragionare di fattispecie tentata e non consumata». 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren
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