Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 50706/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di SULMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sulmona, con sentenza del 9/1/2023, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 400,00 euro di ammenda per reato di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stata rinviata a giudizio e condannata in quanto, quale amministratore unico dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER), avrebbe omesso di rimuovere il pericolo per le persone determinato dall'avvenuta rovina di un immobile.Il reato è stato contestato come commesso in Sulmona il 21 maggio 2018, data in cui durante un sopralluogo è stata accertato il grave degrado dell'edificio di cui l'ente proprietario era a conoscenza per problematiche di carattere economico. 3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 677, comma terzo, cod. pen. evidenziando che la ricorrente, nominata il 17/6/2013 e decaduta dall'incarico 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si era attivata per richiedere le risorse finanziarie al fine di ristrutturare il patrimonio immobiliare della provincia di L'Aquila, anche con particolare riferimento all'immobile di Sulmona, l'accesso al quale era stato comunque interdetto.

Sotto tale profilo, pertanto, la ricorrente non sarebbe stata responsabile del reato contestato, ciò anche atteso che nel verbale del sopralluogo non era stato indicato un concreto pericolo per le persone, meglio e più puntualmente indicato nel successivo rapporto trasmesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla polizia locale a seguito del quale, solo nel mese di giugno 2019, il commissario straordinario dell'Ater nel frattempo nominato si è attivato adottando l'ordinanza sindacale n. 43 del 26/6/2019.

Ragioni queste per le quali, in conclusione, l'imputabilità della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per l'oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori, non dipendenti da sua colpa.

4. In data 5 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto perché è interamente decorso il termine di prescrizione.

2. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla condotta tenuta dalla ricorrente sotto il profilo dell'oggettiva impossibilità di eseguire i lavori e circa la sussistenza all'epoca di un concreto pericolo alle persone derivante.

La doglianza relativa al primo profilo è fondata.

Il giudice di merito, infatti, che pure ha preso atto ed evidenziato nella sentenza impugnata che l'imputata aveva espressamente richiesto alla Regione Abruzzo che venissero stanziati i fondi per "la ristrutturazione de/patrimonio immobiliare della provincia dell'Aquila, compreso l'immobile di Sulmona", ha omesso di motivare in ordine alla concreta ed effettiva possibilità della ricorrente di eseguire i lavori in assenza delle necessarie disponibilità economiche.

Ciò anche considerato che nel corso degli anni erano stati fatti i lavori strettamente necessari, i fondi richiesti non sono mai stati concessi e gli interventi ulteriori sono poi stati in concreto effettuati solo a distanza di oltre un anno, senza che si sia verificato alcuno dei danni in precedenza soltanto ipotizzati.

3. L'annullamento, considerato che il termine dì prescrizione è interamente decorso, deve essere disposto senza rinvio.

3.1. Il termine di prescrizione è maturato in data 8 agosto 2023.

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva e lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato.

Ne consegue che la permanenza si interrompe o nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa oppure, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, con la pronuncia della sentenza dì primo grado (Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Moriconi, Rv. 274368 - 01).

Nel caso di specie la ricorrente, come risulta dagli atti, è cessata dalla carica in data 8 agosto 2018, giorno dal quale la permanenza del reato deve ritenersi cessata.

Da tale data, infatti, l'imputata non ha avuto né la disponibilità dell'immobile né il potere di intervenire e, pertanto, non è attribuibile alla stessa il protrarsi della situazione antigiuridica.

La corretta individuazione della data di cessazione della permanenza, considerato il termine di cinque anni previsto dall'art. 157, comma primo, e 161, comma secondo cod. pern., per le contravvenzioni impone di dichiarare estinto il reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di SULMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sulmona, con sentenza del 9/1/2023, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 400,00 euro di ammenda per reato di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stata rinviata a giudizio e condannata in quanto, quale amministratore unico dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER), avrebbe omesso di rimuovere il pericolo per le persone determinato dall'avvenuta rovina di un immobile.Il reato è stato contestato come commesso in Sulmona il 21 maggio 2018, data in cui durante un sopralluogo è stata accertato il grave degrado dell'edificio di cui l'ente proprietario era a conoscenza per problematiche di carattere economico. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 677, comma terzo, cod. pen. evidenziando che la ricorrente, nominata il 17/6/2013 e decaduta dall'incarico 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si era attivata per richiedere le risorse finanziarie al fine di ristrutturare il patrimonio immobiliare della provincia di L'Aquila, anche con particolare riferimento all'immobile di Sulmona, l'accesso al quale era stato comunque interdetto. Sotto tale profilo, pertanto, la ricorrente non sarebbe stata responsabile del reato contestato, ciò anche atteso che nel verbale del sopralluogo non era stato indicato un concreto pericolo per le persone, meglio e più puntualmente indicato nel successivo rapporto trasmesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla polizia locale a seguito del quale, solo nel mese di giugno 2019, il commissario straordinario dell'Ater nel frattempo nominato si è attivato adottando l'ordinanza sindacale n. 43 del 26/6/2019. Ragioni queste per le quali, in conclusione, l'imputabilità della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per l'oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori, non dipendenti da sua colpa. 4. In data 5 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto perché è interamente decorso il termine di prescrizione. 2. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla condotta tenuta dalla ricorrente sotto il profilo dell'oggettiva impossibilità di eseguire i lavori e circa la sussistenza all'epoca di un concreto pericolo alle persone derivante. La doglianza relativa al primo profilo è fondata. Il giudice di merito, infatti, che pure ha preso atto ed evidenziato nella sentenza impugnata che l'imputata aveva espressamente richiesto alla Regione Abruzzo che venissero stanziati i fondi per "la ristrutturazione de/patrimonio immobiliare della provincia dell'Aquila, compreso l'immobile di Sulmona", ha omesso di motivare in ordine alla concreta ed effettiva possibilità della ricorrente di eseguire i lavori in assenza delle necessarie disponibilità economiche. Ciò anche considerato che nel corso degli anni erano stati fatti i lavori strettamente necessari, i fondi richiesti non sono mai stati concessi e gli interventi ulteriori sono poi stati in concreto effettuati solo a distanza di oltre un anno, senza che si sia verificato alcuno dei danni in precedenza soltanto ipotizzati. 3. L'annullamento, considerato che il termine dì prescrizione è interamente decorso, deve essere disposto senza rinvio. 3.1. Il termine di prescrizione è maturato in data 8 agosto 2023. La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva e lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato. Ne consegue che la permanenza si interrompe o nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa oppure, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, con la pronuncia della sentenza dì primo grado (Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Moriconi, Rv. 274368 - 01). Nel caso di specie la ricorrente, come risulta dagli atti, è cessata dalla carica in data 8 agosto 2018, giorno dal quale la permanenza del reato deve ritenersi cessata. Da tale data, infatti, l'imputata non ha avuto né la disponibilità dell'immobile né il potere di intervenire e, pertanto, non è attribuibile alla stessa il protrarsi della situazione antigiuridica. La corretta individuazione della data di cessazione della permanenza, considerato il termine di cinque anni previsto dall'art. 157, comma primo, e 161, comma secondo cod. pern., per le contravvenzioni impone di dichiarare estinto il reato per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estin
Sentenza Cassazione n. 50706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris