CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso (iscritto al n. 37621/2019 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. del difensore;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia (Milano) n. 2229/17/2019, pubblicata il 23 maggio 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che la vicenda trae origine da una verificarealizzata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, esercentel’attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, per i periodid’imposta 2010-2014. In seguito ad apposite indagini finanziarie condotteNumero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026su conti correnti intestati alla società, nonché al sig. [OSCURATO:PERSONA](coniuge convivente del legale rappresentante), alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA](socio unico) ed alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante dellasocietà), l’amministrazione finanziaria accertò l’esistenza di maggioriricavi. A sostegno della contestazione, l’Agenzia delle Entrate addussenumerose operazioni bancarie non giustificate o, comunque, nonsufficientemente giustificate. Mediante l’accertamento, peraltro,l’amministrazione finanziaria qualificò anche [OSCURATO:PERSONA] come sociadella [OSCURATO:SOCIETA]. le cui quote risultavano formalmente intestate, nella misuradel 100% (cento percento), ad [OSCURATO:PERSONA].2.- La società contribuente impugnò gli atti impositivi (avvisi diaccertamento IRES, IVA, IRAP e altro, relativi agli anni d’imposta 2010,2011 e 2012) con distinti ricorsi che, in primo grado, la CTP di Milanorespinse, dopo averne disposto la riunione in un unico giudizio.3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la società contribuente,richiamando le argomentazioni già sviluppate in primo grado (ossia, inordine all’onere della prova sulle ragioni giustificatici delle movimentazionibancarie, alla violazione e/o falsa applicazione delle norme sull’utilizzabilitàdelle presunzioni relative alle indagini bancarie e all’attribuzione dellaqualifica di socio in capo all’amministratore). Ha eccepito, inoltre, la nullitàdella sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato in merito alla pretesa tributaria.Con la sentenza impugnata è stato respinto l’appello della contribuente.In particolare, con specifico riguardo a quanto rileva in questa sede (e,cioè, in ordine all’individuazione dei soggetti nei cui riguardil’amministrazione finanziaria aveva svolto indagini bancarie), la CTR hacosì motivato: «[OSCURATO:PERSONA] di prime cure in proposito afferma che«Costituisce invero dato pacifico il diretto coinvolgimento nella strutturadella M.L.K. di [OSCURATO:PERSONA], che figura come detentrice della totalitàdelle quote sociali, nonché della sorella Linda che è l’amministratore elegale rappresentante della società - mentre il Kamran è il marito di LindaTeheranian e non è contestato in causa il suo apporto lavorativo all’attivitàNumero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026societaria, che si articola nell’ambito della fabbricazione di oggetti digioielleria ed oreficeria; inoltre, tale attività è frutto dell’acquisto da partedella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, di cui era legalerappresentante oltre che liquidatore il predetto Kamran (cfr. p.v.c. dellaGuardia di Finanza in atti, a fg. 6). Peraltro, la medesima [OSCURATO:PERSONA] individuarsi quale socia di fatto della M.L.K., posto che -indipendentemente dal mancato perfezionamento dal punto di vistaformale dell’atto di acquisizione da parte sua del 50% delle quote socialiper un corrispettivo di € 220.000,00, di cui i verificatori hanno reperito unabozza - la circostanza che nel corso dei soli anni 2010, 2011 e 2012 inesame, essa abbia eseguito plurimi e cospicui versamenti (tali da superareil complessivo importo di € 1.600.000,00, ed annotati in contabilità come"debiti verso soci per finanziamenti": cfr. fg. 8-9 del p.v.c. citato, in atti)in favore della società senza trarne alcuna remunerazione, ne attesta ilpieno coinvolgimento nella compagine sociale.In base a tutti tali elementi, risulta accertata la strettezza del rapportodi contiguità - dal punto di vista familiare nonché lavorativo - fra i tresoggetti in questione e la M.L.K., contiguità che appare indubbiamente attaa legittimare l’estensione della verifica fiscale in corso ai conti correnti dicui i Kamran-Teheranian figuravano quali titolari, espressamente previstadall’art. 32 comma 1 n. 7) e dall’art. 51 comma 2 n. 7) del DPR. n. 633/72rispettivamente dettati in materia di II.DD. e di IVA. Se da ciò consegueche nessuna prova della fittizietà dell’intestazione dei conti predetti alKamran ovvero alle sorelle Teheranian doveva essere fornita dall’Ufficioper poter valutare anche le relative risultanze ai fini della verifica a caricodella società - atteso che, come si è detto, ricorrevano appieno ipresupposti per l’inclusione anche dei conti correnti personali nelle indaginida espletare - e tanto meno della effettiva riconducibilità alla M.L.K. deiconti medesimi, si osserva come risulti altresì legittima l’utilizzazione deidati acquisiti mediante quest’ultima indagine a fondamento dellapresunzione di maggiori ricavi formulata dall’Agenzia delle Entrate».Numero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026La decisione di primo grado deve essere confermata anche in merito almotivo d’appello sull’individuazione dei soggetti assoggettabili adaccertamenti bancari. Sul punto è sufficiente ricordare che la Corte dicassazione (ord. n. 21424 del 15 settembre 2017) ha affermato che insede di accertamento di proventi non dichiarati a carico di una società,l’Ufficio può avvalersi di dati provenienti sia dal suo conto, sia da quelli deiterzi (soci e amministratori), con la conseguenza che i versamenti eseguitidai soci e non adeguatamente giustificati legittimano la rettifica in capoalla società. In altri termini, l’Agenzia delle entrate, in assenza di provacontraria fornita dalla società con una ristretta compagine, ai finidell’attività di accertamento e rettifica nell’ambito di controlli sulle impostedirette può avvalersi dei dati che risultano dai conti correnti bancariintestati ai soci di una società con una compagine ristretta di persone,poiché si può presumere che le movimentazioni siano da ricondurre allastessa società. Ne consegue che gli accertamenti bancari posti in esseredall’Ufficio per accertare eventuali maggiori redditi, non possono ritenersilimitati, con riferimento alle società di capitali, ai soli conti ascrivibili allasocietà, ma possono riguardare anche i conti dei soci, degli amministratori,dei procuratori generali allorché risulti provata dall’amministrazionefinanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o,comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuniloro singoli dati, senza necessità di provare, altresì, che tutte lemovimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che,ai sensi del D.P.R. 600/1973, art. 32 e dell’omologa norma in tema di iva,incombe sul contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività diimpresa. Anche recentemente (Corte di cassazione ord. n. 28314 del 27novembre 2017 che richiama Cass. Sez. V sent. n. 428/2015), in questosenso, i Giudici di legittimità hanno ribadito che «in tema di imposte suiredditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del grupposociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilitàdelle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggettiall’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenzaNumero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee agiustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di uncontestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersisoddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, conspostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente. (Nellaspecie, la S.C. ha enunciato il principio con riferimento a conti bancariintestati ad amministratori, legati da evidenti rapporti di parentela, enessuno degli intestatari svolgeva attività economica idonea a giustificaresimili importi reddituali)».».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente societàMLK S.r.l. unipersonale propone ricorso per cassazione, affidato a un unicomotivo.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 7, comma 1, l. n. 212del 2000.Assume, infatti, la ricorrente che la CTR, nel rigettare il relativo motivod’appello, avrebbe erroneamente ritenuto che l’amministrazionefinanziaria abbia legittimamente esteso le indagini bancarie anche ai conticorrenti di soggetti diversi dalla società contribuente, in difetto di prove inordine alla riferibilità a quest’ultima dei movimenti effettuati su quei contiintestati a terzi.2.- La censura è manifestamente infondata.Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, in tema diimposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristrettadel gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, lariferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di talisoggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché inassenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti,idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza diNumero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersisoddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, conspostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente (Cass. civ.,Sez. 5, sentenza n. 428 del 14 gennaio 2015). Parimenti, è stato chiaritoche «In tema di accertamento dell’IVA, i movimenti bancari operati suiconti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapportofamiliare o da particolari rapporti contrattuali (nella specie,l’amministratore unico della società, il suo gestore di fatto e la figlia diquest’ultimo nonché socia) possono essere riferiti al contribuente, salva laprova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi nondichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementiindiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove ilsoggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornireindicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventidiversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attivitàimprenditoriale.» (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 20668 del 1° ottobre2014) e che «In tema di accertamento IVA relativo a società di capitali,l’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (neltesto vigente "ratione temporis"), nel prevedere che gli Uffici finanziari ela Guardia di finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati,possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, nonpone alcuna limitazione all’attività di indagine, in quanto l’accesso ai contiintestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare perpresunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle sommemovimentate sui conti intestati all’amministratore, ai soci o ai lorofamiliari, ben possono essere giustificati da elementi sintomaticievidenziati dalla peculiare fattispecie (nella specie, la particolareristrettezza della compagine sociale), incombendo in ogni caso sullasocietà contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui contidell’amministratore, o del di lui coniuge (e socio), non siano allo stessoriferibili.» (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 26829 del 18 dicembre 2014).Numero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026Anche in epoca più recente, questa Sezione ha avuto modo di precisare- peraltro anche con riguardo ai tributi diretti - che «In tema diaccertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare,l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei potericorrenti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni iviriscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a farpresumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali esocietari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dallasocietà con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell’ente di dimostrarel’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa.»(Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 30098 del 21 novembre 2018; cfr., insenso sostanzialmente analogo, anche Cass. civ., Sez. T, ordinanza n.31750 del 10 dicembre 2024, secondo cui «In tema di accertamenti perIVA e per imposte dirette sui redditi di società di persone a ristretta basefamiliare in cui gli unici due soci sono coniugi e uno dei due è anche legalerappresentante, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare,nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973,le risultanze di conti correnti bancari a loro intestati, riferendo alla societàle operazioni ivi riscontrate, desumendo, tra l’altro, dalla relazione diparentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei due è legalerappresentante, circostanziati indizi, idonei a far presumere lasovrapposizione tra interessi personali e della società, salva la facoltàdell’ente di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comuneCiò premesso in iure, non è chi non veda come, con espresso riguardoalla fattispecie in esame, la sentenza impugnata si sottragga alle censuresviluppate dall’odierna ricorrente, giacché tale pronuncia ha pienamentecondiviso la motivazione del giudice di prime cure secondo cui costituivanoelementi di fatto incontroversi e, comunque, ampiamente desumibili dalladocumentazione allegata a sostegno dell’atto impositivo: 1) il direttocoinvolgimento, nell’ambito della struttura societaria, di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026detentrice della totalità delle quote sociali; 2) il rapporto di strettaparentela della predetta con [OSCURATO:PERSONA], sorella della prima eamministratrice della società; 3) l’apporto lavorativo, in favore della MLKS.r.l., di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA]; 4) l’ascrivibilità, acarico di [OSCURATO:PERSONA], della qualifica di socia di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].,desumibile sia dall’avvenuto rinvenimento di una bozza relativa ad un attodi acquisto, da parte della predetta, del 50% (cinquanta percento) dellequote sociali, sia dai diversi e cospicui versamenti - superiori ad €1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00) - in favore della società,tutti annotati in contabilità come debiti verso soci per finanziamenti.Da tali elementi in fatto, sia il giudice di prime cure che la CTRmediante la sentenza impugnata hanno, in maniera pienamentecondivisibile, reputato acclarata la «strettezza del rapporto di contiguità -dal punto di vista familiare nonché lavorativo» fra i tre soggetti inquestione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e lacontribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, con conseguente legittimitàdell’estensione della verifica fiscale ai conti correnti bancari di cui ciascunodi essi risultava titolare, espressamente prevista dall’art. 32, comma 1, n.7), d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7) del d.P.R. n. 633del 1972 (rispettivamente, in materia di imposte dirette e di IVA), in baseal consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è già sopra datoampiamente conto.3.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.4.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] n. 37621/2019 R.G.Composta dagli [OSCURATO:PERSONA]: Cron.dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI - Presidente -Rep.dott. [OSCURATO:PERSONA] NONNO - Consigliere -A.C. 29 ottobre 2025dott. Roberto SUCCIO - Consigliere -dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O G G E T T O : I V A -- Consigliere - Accertamento -Indagini bancariedott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]./Est. - - Estensione asoggetti terzi.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso (iscritto al n. 37621/2019 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. del difensore;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia (Milano) n. 2229/17/2019, pubblicata il 23 maggio 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che la vicenda trae origine da una verificarealizzata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, esercentel’attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, per i periodid’imposta 2010-2014. In seguito ad apposite indagini finanziarie condotteNumero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026su conti correnti intestati alla società, nonché al sig. [OSCURATO:PERSONA](coniuge convivente del legale rappresentante), alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA](socio unico) ed alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante dellasocietà), l’amministrazione finanziaria accertò l’esistenza di maggioriricavi. A sostegno della contestazione, l’Agenzia delle Entrate addussenumerose operazioni bancarie non giustificate o, comunque, nonsufficientemente giustificate. Mediante l’accertamento, peraltro,l’amministrazione finanziaria qualificò anche [OSCURATO:PERSONA] come sociadella [OSCURATO:SOCIETA]. le cui quote risultavano formalmente intestate, nella misuradel 100% (cento percento), ad [OSCURATO:PERSONA].2.- La società contribuente impugnò gli atti impositivi (avvisi diaccertamento IRES, IVA, IRAP e altro, relativi agli anni d’imposta 2010,2011 e 2012) con distinti ricorsi che, in primo grado, la CTP di Milanorespinse, dopo averne disposto la riunione in un unico giudizio.3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la società contribuente,richiamando le argomentazioni già sviluppate in primo grado (ossia, inordine all’onere della prova sulle ragioni giustificatici delle movimentazionibancarie, alla violazione e/o falsa applicazione delle norme sull’utilizzabilitàdelle presunzioni relative alle indagini bancarie e all’attribuzione dellaqualifica di socio in capo all’amministratore). Ha eccepito, inoltre, la nullitàdella sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato in merito alla pretesa tributaria.Con la sentenza impugnata è stato respinto l’appello della contribuente.In particolare, con specifico riguardo a quanto rileva in questa sede (e,cioè, in ordine all’individuazione dei soggetti nei cui riguardil’amministrazione finanziaria aveva svolto indagini bancarie), la CTR hacosì motivato: «[OSCURATO:PERSONA] di prime cure in proposito afferma che«Costituisce invero dato pacifico il diretto coinvolgimento nella strutturadella M.L.K. di [OSCURATO:PERSONA], che figura come detentrice della totalitàdelle quote sociali, nonché della sorella Linda che è l’amministratore elegale rappresentante della società - mentre il Kamran è il marito di LindaTeheranian e non è contestato in causa il suo apporto lavorativo all’attivitàNumero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026societaria, che si articola nell’ambito della fabbricazione di oggetti digioielleria ed oreficeria; inoltre, tale attività è frutto dell’acquisto da partedella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, di cui era legalerappresentante oltre che liquidatore il predetto Kamran (cfr. p.v.c. dellaGuardia di Finanza in atti, a fg. 6). Peraltro, la medesima [OSCURATO:PERSONA] individuarsi quale socia di fatto della M.L.K., posto che -indipendentemente dal mancato perfezionamento dal punto di vistaformale dell’atto di acquisizione da parte sua del 50% delle quote socialiper un corrispettivo di € 220.000,00, di cui i verificatori hanno reperito unabozza - la circostanza che nel corso dei soli anni 2010, 2011 e 2012 inesame, essa abbia eseguito plurimi e cospicui versamenti (tali da superareil complessivo importo di € 1.600.000,00, ed annotati in contabilità come"debiti verso soci per finanziamenti": cfr. fg. 8-9 del p.v.c. citato, in atti)in favore della società senza trarne alcuna remunerazione, ne attesta ilpieno coinvolgimento nella compagine sociale.In base a tutti tali elementi, risulta accertata la strettezza del rapportodi contiguità - dal punto di vista familiare nonché lavorativo - fra i tresoggetti in questione e la M.L.K., contiguità che appare indubbiamente attaa legittimare l’estensione della verifica fiscale in corso ai conti correnti dicui i Kamran-Teheranian figuravano quali titolari, espressamente previstadall’art. 32 comma 1 n. 7) e dall’art. 51 comma 2 n. 7) del DPR. n. 633/72rispettivamente dettati in materia di II.DD. e di IVA. Se da ciò consegueche nessuna prova della fittizietà dell’intestazione dei conti predetti alKamran ovvero alle sorelle Teheranian doveva essere fornita dall’Ufficioper poter valutare anche le relative risultanze ai fini della verifica a caricodella società - atteso che, come si è detto, ricorrevano appieno ipresupposti per l’inclusione anche dei conti correnti personali nelle indaginida espletare - e tanto meno della effettiva riconducibilità alla M.L.K. deiconti medesimi, si osserva come risulti altresì legittima l’utilizzazione deidati acquisiti mediante quest’ultima indagine a fondamento dellapresunzione di maggiori ricavi formulata dall’Agenzia delle Entrate».Numero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026La decisione di primo grado deve essere confermata anche in merito almotivo d’appello sull’individuazione dei soggetti assoggettabili adaccertamenti bancari. Sul punto è sufficiente ricordare che la Corte dicassazione (ord. n. 21424 del 15 settembre 2017) ha affermato che insede di accertamento di proventi non dichiarati a carico di una società,l’Ufficio può avvalersi di dati provenienti sia dal suo conto, sia da quelli deiterzi (soci e amministratori), con la conseguenza che i versamenti eseguitidai soci e non adeguatamente giustificati legittimano la rettifica in capoalla società. In altri termini, l’Agenzia delle entrate, in assenza di provacontraria fornita dalla società con una ristretta compagine, ai finidell’attività di accertamento e rettifica nell’ambito di controlli sulle impostedirette può avvalersi dei dati che risultano dai conti correnti bancariintestati ai soci di una società con una compagine ristretta di persone,poiché si può presumere che le movimentazioni siano da ricondurre allastessa società. Ne consegue che gli accertamenti bancari posti in esseredall’Ufficio per accertare eventuali maggiori redditi, non possono ritenersilimitati, con riferimento alle società di capitali, ai soli conti ascrivibili allasocietà, ma possono riguardare anche i conti dei soci, degli amministratori,dei procuratori generali allorché risulti provata dall’amministrazionefinanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o,comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuniloro singoli dati, senza necessità di provare, altresì, che tutte lemovimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che,ai sensi del D.P.R. 600/1973, art. 32 e dell’omologa norma in tema di iva,incombe sul contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività diimpresa. Anche recentemente (Corte di cassazione ord. n. 28314 del 27novembre 2017 che richiama Cass. Sez. V sent. n. 428/2015), in questosenso, i Giudici di legittimità hanno ribadito che «in tema di imposte suiredditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del grupposociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilitàdelle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggettiall’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenzaNumero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee agiustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di uncontestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersisoddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, conspostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente. (Nellaspecie, la S.C. ha enunciato il principio con riferimento a conti bancariintestati ad amministratori, legati da evidenti rapporti di parentela, enessuno degli intestatari svolgeva attività economica idonea a giustificaresimili importi reddituali)».».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente societàMLK S.r.l. unipersonale propone ricorso per cassazione, affidato a un unicomotivo.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 7, comma 1, l. n. 212del 2000.Assume, infatti, la ricorrente che la CTR, nel rigettare il relativo motivod’appello, avrebbe erroneamente ritenuto che l’amministrazionefinanziaria abbia legittimamente esteso le indagini bancarie anche ai conticorrenti di soggetti diversi dalla società contribuente, in difetto di prove inordine alla riferibilità a quest’ultima dei movimenti effettuati su quei contiintestati a terzi.2.- La censura è manifestamente infondata.Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, in tema diimposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristrettadel gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, lariferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di talisoggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché inassenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti,idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza diNumero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersisoddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, conspostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente (Cass. civ.,Sez. 5, sentenza n. 428 del 14 gennaio 2015). Parimenti, è stato chiaritoche «In tema di accertamento dell’IVA, i movimenti bancari operati suiconti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapportofamiliare o da particolari rapporti contrattuali (nella specie,l’amministratore unico della società, il suo gestore di fatto e la figlia diquest’ultimo nonché socia) possono essere riferiti al contribuente, salva laprova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi nondichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementiindiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove ilsoggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornireindicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventidiversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attivitàimprenditoriale.» (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 20668 del 1° ottobre2014) e che «In tema di accertamento IVA relativo a società di capitali,l’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (neltesto vigente "ratione temporis"), nel prevedere che gli Uffici finanziari ela Guardia di finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati,possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, nonpone alcuna limitazione all’attività di indagine, in quanto l’accesso ai contiintestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare perpresunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle sommemovimentate sui conti intestati all’amministratore, ai soci o ai lorofamiliari, ben possono essere giustificati da elementi sintomaticievidenziati dalla peculiare fattispecie (nella specie, la particolareristrettezza della compagine sociale), incombendo in ogni caso sullasocietà contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui contidell’amministratore, o del di lui coniuge (e socio), non siano allo stessoriferibili.» (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 26829 del 18 dicembre 2014).Numero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026Anche in epoca più recente, questa Sezione ha avuto modo di precisare- peraltro anche con riguardo ai tributi diretti - che «In tema diaccertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare,l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei potericorrenti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni iviriscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a farpresumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali esocietari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dallasocietà con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell’ente di dimostrarel’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa.»(Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 30098 del 21 novembre 2018; cfr., insenso sostanzialmente analogo, anche Cass. civ., Sez. T, ordinanza n.31750 del 10 dicembre 2024, secondo cui «In tema di accertamenti perIVA e per imposte dirette sui redditi di società di persone a ristretta basefamiliare in cui gli unici due soci sono coniugi e uno dei due è anche legalerappresentante, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare,nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973,le risultanze di conti correnti bancari a loro intestati, riferendo alla societàle operazioni ivi riscontrate, desumendo, tra l’altro, dalla relazione diparentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei due è legalerappresentante, circostanziati indizi, idonei a far presumere lasovrapposizione tra interessi personali e della società, salva la facoltàdell’ente di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comuneCiò premesso in iure, non è chi non veda come, con espresso riguardoalla fattispecie in esame, la sentenza impugnata si sottragga alle censuresviluppate dall’odierna ricorrente, giacché tale pronuncia ha pienamentecondiviso la motivazione del giudice di prime cure secondo cui costituivanoelementi di fatto incontroversi e, comunque, ampiamente desumibili dalladocumentazione allegata a sostegno dell’atto impositivo: 1) il direttocoinvolgimento, nell’ambito della struttura societaria, di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026detentrice della totalità delle quote sociali; 2) il rapporto di strettaparentela della predetta con [OSCURATO:PERSONA], sorella della prima eamministratrice della società; 3) l’apporto lavorativo, in favore della MLKS.r.l., di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA]; 4) l’ascrivibilità, acarico di [OSCURATO:PERSONA], della qualifica di socia di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].,desumibile sia dall’avvenuto rinvenimento di una bozza relativa ad un attodi acquisto, da parte della predetta, del 50% (cinquanta percento) dellequote sociali, sia dai diversi e cospicui versamenti - superiori ad €1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00) - in favore della società,tutti annotati in contabilità come debiti verso soci per finanziamenti.Da tali elementi in fatto, sia il giudice di prime cure che la CTRmediante la sentenza impugnata hanno, in maniera pienamentecondivisibile, reputato acclarata la «strettezza del rapporto di contiguità -dal punto di vista familiare nonché lavorativo» fra i tre soggetti inquestione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e lacontribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, con conseguente legittimitàdell’estensione della verifica fiscale ai conti correnti bancari di cui ciascunodi essi risultava titolare, espressamente prevista dall’art. 32, comma 1, n.7), d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7) del d.P.R. n. 633del 1972 (rispettivamente, in materia di imposte dirette e di IVA), in baseal consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è già sopra datoampiamente conto.3.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.4.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneNumero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi € 18.000,00 (euro diciottomila/00), oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 29 ottobre 2025.Il PresidenteP.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneNumero registro generale 37621/2019Numero sezionale 7320/2025Numero di raccolta generale 7460/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi € 18.000,00 (euro diciottomila/00), oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 29 ottobre 2025.Il Presidente