CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono deducibili perché solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove, denunciando il travisamento del fatto - vizio non deducibile-; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.5-12 sulla ricostruzione del fatto, articolato in due fasi; sulla condotta oppositiva e aggressiva dell'imputato - del suocero e della compagna- nei confronti dell'operante rimasto a presidiare l'ingresso dell'abitazione da perquisire; sulla inattendibilità dei testi a discarico; sulla non configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen., anche in forma putativa, in assenza di azione arbitraria e lesiva dell'operante); ritenuto che anche il motivo che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 14 per il rilievo assorbente attribuito alla gravità del fatto, alle modalità della condotta ed ai precedenti penali dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO t4 CA 13 ERIA 1