CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 36443/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha ritenuto in primo luogo che l'istanza fosse inammissibile perché, pur avendo chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., non ha seguito la procedura di cui all'art.188 disp. att. cod. proc. pen., argomento pregiudiziale che, con riferimento al presente contenzioso - che non può tener conto di provvedimenti futuri ed eventuali sulla medesima vicenda - ha valore assorbente su quelli relativi al merito dell'istanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il pr sidente