CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 16962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/5/2021 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2021 la Corte d'appello di Messina, provvedendo sulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sentenza del 19 giugno 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con la quale gli stessi erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 (capo D della rubrica, commesso in Malfa il 12 gennaio 2015), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 10 giugno 2021, lamentando l'omessa revoca delle sanzioni accessorie della confisca, dell'ordine di demolizione e dell'ordine di rimessione in pristino, cui la Corte d'appello non aveva provveduto nonostante la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati. Con memoria del 14 febbraio 2022 i ricorrenti, per il tramite del loro difensore, munito di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, per avere frattanto, con ordinanza del 27 settembre 2021, la Corte d'appello di Messina provveduto a emendare l'omissione contenuta nella sentenza impugnata e oggetto delle loro doglianze, disponendo la revoca della confisca, dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino che erano stati disposti con la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, congiuntamente proposti dagli imputati, devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia da parte del difensore di entrambi i ricorrenti, munito della necessaria procura speciale, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 14 febbraio 2022, prima dell'udienza di discussione. Non vi è luogo a condanna alle spese, in considerazione della fondatezza dei rilievi e delle richieste dei ricorrenti, in ordine alla erroneità della omessa revoca delle statuizioni di confisca, demolizione e rimessione in pristino contenute nella sentenza di primo grado, nonostante l'intervenuta prescrizione dell'unico reato loro ascritto, e alla necessità di provvedere alla revoca di tali statuizioni, cui la Corte d'appello ha provveduto con ordinanza di correzione del 27 settembre 2021, in accoglimento dell'istanza dei ricorrenti, che, però, onde non incorrere in decadenze, avevano anche prudenzialmente proposto ricorso per cassazione, lamentando esclusivamente detta omissione, impugnazione alla quale hanno quindi correttamente rinunciato a seguito dell'accoglimento della loro istanza, con la conseguenza che non è dato di rilevare una loro soccombenza, né, tantomeno, una condotta colposa, idonee a giustificare la loro condanna alle spese. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso il 3/3/2022 Il Consigliere este