CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34327/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria difensiva; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, ai nquali il ricorrente si è riportato con le conclusioni scritte, a valere quale memoria difensiva, afferenti al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi di concreta specificità censoria, non indicando gli elementi fattuali che avrebbero dovuto essere valorizzati dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha posto in rilievo l'insussistenza di elementi valutabili in favore dell'imputato, anche alla luce dei numerosi precedenti penali dei quali risulta gravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022