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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 06561/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6561/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 271/2026* * CC 29/01/2026* * * 667/2026* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di Cassazionevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa in data 13 maggio 2025 la Sesta Sezione penale di questa Corte dicassazione ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * avverso la sentenza del30 settembre 2024 con cui la Corte di Appello di Brescia dichiarava l inammissibilitàdell appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 29 marzo2024.2.

Avverso detta sentenza * * * a mezzo del suo difensore ha propostoricorso straordinario ex art. 625 bis sostenendo che la Corte di legittimità avrebbe rigettatola richiesta di rinvio dell udienza del 13 maggio 2025 per legittimo impedimento del difensoredi fiducia sull erroneo presupposto della tardiva presentazione dell istanza menzionata.Secondo la prospettazione difensiva i giudici di legittimità non avrebbero considerato che ladomanda di rinvio era stata depositata in cancelleria dieci giorni prima dell udienza fissataper la discussione del ricorso per cassazione e quindi in modo del tutto tempestivo nederiverebbe un errore di fatto consistente nell aver pregiudicato la partecipazione deldifensore al giudizio di legittimità.3.

In via preliminare va ribadito che la declaratoria di inammissibilità del ricorso può essereadottata mediante ordinanza de plano senza preventiva instaurazione del contraddittorio incamera di consiglio.È vero che l inammissibilità del ricorso straordinario proposto al di fuori delle ipotesi previstedall art. 625 bis cod. proc. pen. non rientra tra quelle contemplate dall art. 610 comma 5 biscod. proc. pen. tuttavia il comma quarto dell art. 625 bis cod. proc. pen. stabilisce che oveil ricorso straordinario sia inammissibile o manifestamente infondato «la Corte anched ufficio ne dichiara con ordinanza l inammissibilità altrimenti procede in camera diconsiglio a norma dell art. 127 e se accoglie la richiesta adotta i provvedimenti necessariper correggere l errore».

L inciso «anche d ufficio» esprime dunque la non necessità dellafissazione dell udienza camerale prescritta soltanto quando non ricorrano le condizioni diinammissibilità o manifesta infondatezza.

Ne consegue la correttezza del rito de planoadottato nel caso di specie.4.

Nel merito i giudici di legittimità hanno rigettato l istanza di rinvio dell udienza ritenendonon integrato il requisito della tempestività poiché il difensore aveva formulato la richiestaper concomitante impegno professionale soltanto in data 3 maggio 2025 nonostante fosse aconoscenza dell incompatibile impegno segnatamente della fissazione di altroprocedimento innanzi al Tribunale di * di Brescia già dal 5 marzo 2025.* posto il ricorso è inammissibile poiché non prospetta un errore di fatto bensì un eventuale errore di diritto le doglianze infatti investono l interpretazione seguita nelladecisione impugnata in ordine alla valutazione della tempestività dell istanza di rinviodell udienza per legittimo impedimento del difensore.Il rimedio disciplinato dall art. 625 bis cod. proc. pen. è invece circoscritto ai soli «errori difatto» non ricorrendo i presupposti per estenderne l ambito applicativo in via analogica agli«errori di diritto» poiché una simile opzione ermeneutica finirebbe per consentire unareiterata rimessione in discussione del decisum * 5 n. 21939 del 17/04/2018D * * 273062 01 * 3 n. 30609 del 24/05/2022 * * * 283623 01 .5.

All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6561/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 271/2026* * CC 29/01/2026* * * 667/2026* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di Cassazionevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa in data 13 maggio 2025 la Sesta Sezione penale di questa Corte dicassazione ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * avverso la sentenza del30 settembre 2024 con cui la Corte di Appello di Brescia dichiarava l inammissibilitàdell appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 29 marzo2024.2.

Avverso detta sentenza * * * a mezzo del suo difensore ha propostoricorso straordinario ex art. 625 bis sostenendo che la Corte di legittimità avrebbe rigettatola richiesta di rinvio dell udienza del 13 maggio 2025 per legittimo impedimento del difensoredi fiducia sull erroneo presupposto della tardiva presentazione dell istanza menzionata.Secondo la prospettazione difensiva i giudici di legittimità non avrebbero considerato che ladomanda di rinvio era stata depositata in cancelleria dieci giorni prima dell udienza fissataper la discussione del ricorso per cassazione e quindi in modo del tutto tempestivo nederiverebbe un errore di fatto consistente nell aver pregiudicato la partecipazione deldifensore al giudizio di legittimità.3.

In via preliminare va ribadito che la declaratoria di inammissibilità del ricorso può essereadottata mediante ordinanza de plano senza preventiva instaurazione del contraddittorio incamera di consiglio.È vero che l inammissibilità del ricorso straordinario proposto al di fuori delle ipotesi previstedall art. 625 bis cod. proc. pen. non rientra tra quelle contemplate dall art. 610 comma 5 biscod. proc. pen. tuttavia il comma quarto dell art. 625 bis cod. proc. pen. stabilisce che oveil ricorso straordinario sia inammissibile o manifestamente infondato «la Corte anched ufficio ne dichiara con ordinanza l inammissibilità altrimenti procede in camera diconsiglio a norma dell art. 127 e se accoglie la richiesta adotta i provvedimenti necessariper correggere l errore».

L inciso «anche d ufficio» esprime dunque la non necessità dellafissazione dell udienza camerale prescritta soltanto quando non ricorrano le condizioni diinammissibilità o manifesta infondatezza.

Ne consegue la correttezza del rito de planoadottato nel caso di specie.4.

Nel merito i giudici di legittimità hanno rigettato l istanza di rinvio dell udienza ritenendonon integrato il requisito della tempestività poiché il difensore aveva formulato la richiestaper concomitante impegno professionale soltanto in data 3 maggio 2025 nonostante fosse aconoscenza dell incompatibile impegno segnatamente della fissazione di altroprocedimento innanzi al Tribunale di * di Brescia già dal 5 marzo 2025.* posto il ricorso è inammissibile poiché non prospetta un errore di fatto bensì un eventuale errore di diritto le doglianze infatti investono l interpretazione seguita nelladecisione impugnata in ordine alla valutazione della tempestività dell istanza di rinviodell udienza per legittimo impedimento del difensore.Il rimedio disciplinato dall art. 625 bis cod. proc. pen. è invece circoscritto ai soli «errori difatto» non ricorrendo i presupposti per estenderne l ambito applicativo in via analogica agli«errori di diritto» poiché una simile opzione ermeneutica finirebbe per consentire unareiterata rimessione in discussione del decisum * 5 n. 21939 del 17/04/2018D * * 273062 01 * 3 n. 30609 del 24/05/2022 * * * 283623 01 .5.

All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6561/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 271/2026* * CC 29/01/2026* * * 667/2026* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di Cassazionevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa in data 13 maggio 2025 la Sesta Sezione penale di questa Corte dicassazione ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * avverso la sentenza del30 settembre 2024 con cui la Corte di Appello di Brescia dichiarava l inammissibilitàdell appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 29 marzo2024.2. Avverso detta sentenza * * * a mezzo del suo difensore ha propostoricorso straordinario ex art. 625 bis sostenendo che la Corte di legittimità avrebbe rigettatola richiesta di rinvio dell udienza del 13 maggio 2025 per legittimo impedimento del difensoredi fiducia sull erroneo presupposto della tardiva presentazione dell istanza menzionata.Secondo la prospettazione difensiva i giudici di legittimità non avrebbero considerato che ladomanda di rinvio era stata depositata in cancelleria dieci giorni prima dell udienza fissataper la discussione del ricorso per cassazione e quindi in modo del tutto tempestivo nederiverebbe un errore di fatto consistente nell aver pregiudicato la partecipazione deldifensore al giudizio di legittimità.3. In via preliminare va ribadito che la declaratoria di inammissibilità del ricorso può essereadottata mediante ordinanza de plano senza preventiva instaurazione del contraddittorio incamera di consiglio.È vero che l inammissibilità del ricorso straordinario proposto al di fuori delle ipotesi previstedall art. 625 bis cod. proc. pen. non rientra tra quelle contemplate dall art. 610 comma 5 biscod. proc. pen. tuttavia il comma quarto dell art. 625 bis cod. proc. pen. stabilisce che oveil ricorso straordinario sia inammissibile o manifestamente infondato «la Corte anched ufficio ne dichiara con ordinanza l inammissibilità altrimenti procede in camera diconsiglio a norma dell art. 127 e se accoglie la richiesta adotta i provvedimenti necessariper correggere l errore». L inciso «anche d ufficio» esprime dunque la non necessità dellafissazione dell udienza camerale prescritta soltanto quando non ricorrano le condizioni diinammissibilità o manifesta infondatezza. Ne consegue la correttezza del rito de planoadottato nel caso di specie.4. Nel merito i giudici di legittimità hanno rigettato l istanza di rinvio dell udienza ritenendonon integrato il requisito della tempestività poiché il difensore aveva formulato la richiestaper concomitante impegno professionale soltanto in data 3 maggio 2025 nonostante fosse aconoscenza dell incompatibile impegno segnatamente della fissazione di altroprocedimento innanzi al Tribunale di * di Brescia già dal 5 marzo 2025.* posto il ricorso è inammissibile poiché non prospetta un errore di fatto bensì un eventuale errore di diritto le doglianze infatti investono l interpretazione seguita nelladecisione impugnata in ordine alla valutazione della tempestività dell istanza di rinviodell udienza per legittimo impedimento del difensore.Il rimedio disciplinato dall art. 625 bis cod. proc. pen. è invece circoscritto ai soli «errori difatto» non ricorrendo i presupposti per estenderne l ambito applicativo in via analogica agli«errori di diritto» poiché una simile opzione ermeneutica finirebbe per consentire unareiterata rimessione in discussione del decisum * 5 n. 21939 del 17/04/2018D * * 273062 01 * 3 n. 30609 del 24/05/2022 * * * 283623 01 .5. All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6561/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 271/2026* * CC 29/01/2026* * * 667/2026* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di Cassazionevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa in data 13 maggio 2025 la Sesta Sezione penale di questa Corte dicassazione ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * avverso la sentenza del30 settembre 2024 con cui la Corte di Appello di Brescia dichiarava l inammissibilitàdell appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 29 marzo2024.2. Avverso detta sentenza * * * a mezzo del suo difensore ha propostoricorso straordinario ex art. 625 bis sostenendo che la Corte di legittimità avrebbe rigettatola richiesta di rinvio dell udienza del 13 maggio 2025 per legittimo impedimento del difensoredi fiducia sull erroneo presupposto della tardiva presentazione dell istanza menzionata.Secondo la prospettazione difensiva i giudici di legittimità non avrebbero considerato che ladomanda di rinvio era stata depositata in cancelleria dieci giorni prima dell udienza fissataper la discussione del ricorso per cassazione e quindi in modo del tutto tempestivo nederiverebbe un errore di fatto consistente nell aver pregiudicato la partecipazione deldifensore al giudizio di legittimità.3. In via preliminare va ribadito che la declaratoria di inammissibilità del ricorso può essereadottata mediante ordinanza de plano senza preventiva instaurazione del contraddittorio incamera di consiglio.È vero che l inammissibilità del ricorso straordinario proposto al di fuori delle ipotesi previstedall art. 625 bis cod. proc. pen. non rientra tra quelle contemplate dall art. 610 comma 5 biscod. proc. pen. tuttavia il comma quarto dell art. 625 bis cod. proc. pen. stabilisce che oveil ricorso straordinario sia inammissibile o manifestamente infondato «la Corte anched ufficio ne dichiara con ordinanza l inammissibilità altrimenti procede in camera diconsiglio a norma dell art. 127 e se accoglie la richiesta adotta i provvedimenti necessariper correggere l errore». L inciso «anche d ufficio» esprime dunque la non necessità dellafissazione dell udienza camerale prescritta soltanto quando non ricorrano le condizioni diinammissibilità o manifesta infondatezza. Ne consegue la correttezza del rito de planoadottato nel caso di specie.4. Nel merito i giudici di legittimità hanno rigettato l istanza di rinvio dell udienza ritenendonon integrato il requisito della tempestività poiché il difensore aveva formulato la richiestaper concomitante impegno professionale soltanto in data 3 maggio 2025 nonostante fosse aconoscenza dell incompatibile impegno segnatamente della fissazione di altroprocedimento innanzi al Tribunale di * di Brescia già dal 5 marzo 2025.* posto il ricorso è inammissibile poiché non prospetta un errore di fatto bensì un eventuale errore di diritto le doglianze infatti investono l interpretazione seguita nelladecisione impugnata in ordine alla valutazione della tempestività dell istanza di rinviodell udienza per legittimo impedimento del difensore.Il rimedio disciplinato dall art. 625 bis cod. proc. pen. è invece circoscritto ai soli «errori difatto» non ricorrendo i presupposti per estenderne l ambito applicativo in via analogica agli«errori di diritto» poiché una simile opzione ermeneutica finirebbe per consentire unareiterata rimessione in discussione del decisum * 5 n. 21939 del 17/04/2018D * * 273062 01 * 3 n. 30609 del 24/05/2022 * * * 283623 01 .5. All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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