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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 luglio 2021

Cassazione n. 17071/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 27139/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza nr. 1177/2021 della Corte di Appello di L'Aquila depositata in data 21.07.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi, `;- i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 27139/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza nr. 1177/2021 della Corte di Appello di L'Aquila depositata in data 21.07.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi, `;- i
Decreto Cassazione n. 17071/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris