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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17668/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11944-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 641/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11944/2021 Numero sezionale 5188/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 17668/2022Data pubblicazione 31/05/2022 Con ricorso ex art. 1168 c.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Benevento, invocando la tutela del possesso del suo diritto I accesso ad una edicola funeraria.

Con ordinanza n. 871/2016 la domanda veniva accolta, nella contumacia delle due convenute.

Queste ultime interponevano appello oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., allegando di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo, e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 641/2021, dichiarava inammissibile il gravame per tardività.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed Aurelia, affidandosi ad otto motivi. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con ricorso ex art. 1168 c.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Aurelia innanzi il Tribunale di Benevento, lamentando la difficoltà di accedere alla sua edicola funeraria, collocata nei pressi della tomba delle Caggiano.

Nella contumacia di queste ultime, la domanda veniva accolta dal Tribunale, con ordinanza n. 871/2016.

Interponevano appello le Caggiano, lamentando in particolare di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.

Nella resistenza del Giusti la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 641/2021, dichiarava F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11944/2021 Numero sezionale 5188/2022 inammissibile il gravame perché proposto dopo la scadenza del Numero di raccolta generale 17668/2022Data pubblicazione 31/05/2022 termine di cui all’art. 327 c.p.c. dal deposito della decisione di prima istanza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed Aurelia, affidandosi ad otto motivi. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con i motivi di ricorso, che vengono trattati unitariamente, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 52 e 140 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per ricusazione del giudice di prime cure, dott. [OSCURATO:PERSONA], l’assenza della prova del possesso rivendicato dal Giusti, nonché il mancato esame della rinunzia di quest’ultimo alla domanda in origine proposta.

Le censure sono inammissibili.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di Appello ha accertato che il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure era stato ritualmente notificato presso gli indirizzi di residenza delle odierne ricorrenti.

Tale statuizione, frutto di un accertamento in punto di fatto, non è stata adeguatamente attinta dai motivi proposti dalle Cangiano, poiché queste ultime si sono limitate, al riguardo, ad eccepire, genericamente, di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso predetto, in quanto le loro residenze anagrafiche erano state dichiarate inagibili.

Tale affermazione, tuttavia, non risulta accompagnata né dall’indicazione del documento che dimostrerebbe la dedotta inagibilità, né dall’indicazione del momento processuale in cui esso sarebbe stato introdotto nel giudiizo di merito, posto che, al riguardo, nulla emerge dalla lettura del provvedimento impugnato.

Da ciò deriva la genericità della doglianza, che non è idonea a superare la presunzione di corrispondenza della residenza anagrafica all’effettivo domicilio, correttamente applicata, nel caso di specie, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11944/2021 dalla Corte partenopea.

Numero sezionale 5188/2022Numero di raccolta generale 17668/2022 L’inammissibilità delle censure, nella parte relativa alla dedotta Data pubblicazione 31/05/2022 mancata notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di merito, assorbe tutti gli altri profili, con i quali, peraltro, le ricorrenti contestavano la valutazione del fatto e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operati dal giudice territoriale, allo scopo di ottenere una nuova pronuncia sul merito, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La parte ricorrente ha depositato, in prossimità dell’adunanza camerale, una memoria priva della firma del difensore, alla quale erano allegati numerosi documenti.

Preliminaramente va dichiarata l’inammissibilità di detta produzione documentale, non trattandosi di atti ricompresi nei limiti della previsione di cui all’art. 372 c.p.c.

Essi, infatti, come dichiarato dallo stesso ricorrente nel documento denominato “Atti a seguito della memoria depoistata in data 6-4- 2022 per il ricorso n.11944/2” (che in effetti non è neppure documento in senso tecnico, trattandosi di uno scritto a firma del difensore, esplicativo della produzione documentale inammissibilmente allegata alla memoria in esame) sono stati prodotti, a seguito della proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore, per suffragare la fondatezza delle tesi defensive delle Cangiano, e dunque attengono al merito delle censure.

Inoltre, occorre ribadire che la memoria costituisce esplicazione di un’unica facoltà difensiva, ond’essa non può essere suddivisa artificiosamente in una moltitudine di atti giustapposti l’uno all’altro.

Dal che deriva che anche lo scritto esplicativo di cui anzidetto, in quanto allegato alla memoria vera e propria, risulta inammissibile.

In ogni caso, nè la memoria vera e propria, nè l’allegato scritto esplicativo, offrono elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali essi sono meramente riproduttivi.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11944/2021 In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Numero sezionale 5188/2022Numero di raccolta generale 17668/2022 Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività Data pubblicazione 31/05/2022 difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11944-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 641/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11944/2021 Numero sezionale 5188/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 17668/2022Data pubblicazione 31/05/2022 Con ricorso ex art. 1168 c.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Benevento, invocando la tutela del possesso del suo diritto I accesso ad una edicola funeraria. Con ordinanza n. 871/2016 la domanda veniva accolta, nella contumacia delle due convenute. Queste ultime interponevano appello oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., allegando di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo, e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 641/2021, dichiarava inammissibile il gravame per tardività. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed Aurelia, affidandosi ad otto motivi. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con ricorso ex art. 1168 c.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Aurelia innanzi il Tribunale di Benevento, lamentando la difficoltà di accedere alla sua edicola funeraria, collocata nei pressi della tomba delle Caggiano. Nella contumacia di queste ultime, la domanda veniva accolta dal Tribunale, con ordinanza n. 871/2016. Interponevano appello le Caggiano, lamentando in particolare di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure. Nella resistenza del Giusti la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 641/2021, dichiarava F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11944/2021 Numero sezionale 5188/2022 inammissibile il gravame perché proposto dopo la scadenza del Numero di raccolta generale 17668/2022Data pubblicazione 31/05/2022 termine di cui all’art. 327 c.p.c. dal deposito della decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed Aurelia, affidandosi ad otto motivi. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con i motivi di ricorso, che vengono trattati unitariamente, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 52 e 140 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per ricusazione del giudice di prime cure, dott. [OSCURATO:PERSONA], l’assenza della prova del possesso rivendicato dal Giusti, nonché il mancato esame della rinunzia di quest’ultimo alla domanda in origine proposta. Le censure sono inammissibili. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di Appello ha accertato che il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure era stato ritualmente notificato presso gli indirizzi di residenza delle odierne ricorrenti. Tale statuizione, frutto di un accertamento in punto di fatto, non è stata adeguatamente attinta dai motivi proposti dalle Cangiano, poiché queste ultime si sono limitate, al riguardo, ad eccepire, genericamente, di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso predetto, in quanto le loro residenze anagrafiche erano state dichiarate inagibili. Tale affermazione, tuttavia, non risulta accompagnata né dall’indicazione del documento che dimostrerebbe la dedotta inagibilità, né dall’indicazione del momento processuale in cui esso sarebbe stato introdotto nel giudiizo di merito, posto che, al riguardo, nulla emerge dalla lettura del provvedimento impugnato. Da ciò deriva la genericità della doglianza, che non è idonea a superare la presunzione di corrispondenza della residenza anagrafica all’effettivo domicilio, correttamente applicata, nel caso di specie, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11944/2021 dalla Corte partenopea. Numero sezionale 5188/2022Numero di raccolta generale 17668/2022 L’inammissibilità delle censure, nella parte relativa alla dedotta Data pubblicazione 31/05/2022 mancata notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di merito, assorbe tutti gli altri profili, con i quali, peraltro, le ricorrenti contestavano la valutazione del fatto e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operati dal giudice territoriale, allo scopo di ottenere una nuova pronuncia sul merito, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La parte ricorrente ha depositato, in prossimità dell’adunanza camerale, una memoria priva della firma del difensore, alla quale erano allegati numerosi documenti. Preliminaramente va dichiarata l’inammissibilità di detta produzione documentale, non trattandosi di atti ricompresi nei limiti della previsione di cui all’art. 372 c.p.c. Essi, infatti, come dichiarato dallo stesso ricorrente nel documento denominato “Atti a seguito della memoria depoistata in data 6-4- 2022 per il ricorso n.11944/2” (che in effetti non è neppure documento in senso tecnico, trattandosi di uno scritto a firma del difensore, esplicativo della produzione documentale inammissibilmente allegata alla memoria in esame) sono stati prodotti, a seguito della proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore, per suffragare la fondatezza delle tesi defensive delle Cangiano, e dunque attengono al merito delle censure. Inoltre, occorre ribadire che la memoria costituisce esplicazione di un’unica facoltà difensiva, ond’essa non può essere suddivisa artificiosamente in una moltitudine di atti giustapposti l’uno all’altro. Dal che deriva che anche lo scritto esplicativo di cui anzidetto, in quanto allegato alla memoria vera e propria, risulta inammissibile. In ogni caso, nè la memoria vera e propria, nè l’allegato scritto esplicativo, offrono elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali essi sono meramente riproduttivi. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11944/2021 In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Numero sezionale 5188/2022Numero di raccolta generale 17668/2022 Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività Data pubblicazione 31/05/2022 difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D
Sentenza Cassazione n. 17668/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris