CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 31328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7274/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARICO' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti in entrambi i ricorsi- nonché nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANGELINITOMMASO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5855/2022depositata il 23/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrenti dei due ricorsi abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi, previa riunione ai sensi dell’art. 3 335 c.p.c., debbono intendersi rinunciati e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; Condanna i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 09/11/2023. Il Presidente di [OSCURATO:PERSONA] Frasca