CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 23590/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5681- 201 8 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Cancrini dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via DEGLI Scipioni 288, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018n. 5681 sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 2195/2017della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 10/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a della ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 19/1/2011, la [OSCURATO:SOCIETA]., società consortile per la realizzazione del centro agro-alimentare all’ingrosso di Fondi(di seguito [OSCURATO:SOCIETA].)propose opposizione, dinnanzi al Tribunale di Padova, avverso il decreto ingiuntivo n. 4163/2010, con cui le era stato ingiunto il pagamento di Euro 186.514,32, in favore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensi maturati per la partecipazione allaCommissione di collaudo dei lavori appaltati per la ristrutturazione del centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi. In particolare e per quel che qui ancora rileva, la società rappresentò che il Ministero delle attività produttive – che aveva provveduto alla nomina di tutta la Commissione di collaudo e dello stessoingegnere - , con determinazione del 4/7/1995 n. 336339 prot. aveva indicato i compiti della Commissione e la misura dei compensi, individuandola, in ragione della natura collegiale dell’incarico, nella misura minima prevista dalla tariffa professionale e precisa to , con successiva nota 29/11/96 n. 436875, che le operazioni di collaudo dei lavori, « anche se affidate formalmente dalle società consortili » , dovessero essere intese come ricomprese nelle attività previste nel decreto di nomina; chiese pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il ricalcolo del compenso, con condanna dell’ing. Baroncini alla restituzione di quanto già corrispostogli in eccesso rispetto al dovuto. 2. Con sentenza n. 2145/2013, il Tribunale di Padova, ricalcolato in Euro 52.937,62 i l compenso dovuto, in applicazione dei minimi e Ric. 2018n. 5681 sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 3 - detratto l’acconto di Euro 36.210,22 già corrisposto, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di Euro 16.727,40, oltre IVA, contributi assicurativi e con interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 28/7/2009 al saldo, compensando interamente le spese di lite. 3. Con sentenza n.2195/2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello di Baroncini, liquidò il compenso spettante nella maggior somma di Euro 147.792,83 e, detratti gli acconti già versati, condannò la società al pagamento di Euro 111.582,61, compensando per un terzo le spese del doppio grado e ponendole per il residuoa carico della società opponente. In particolare, per quel che qui ancora rileva,la Corte territoriale ritenne che l’opera appaltata – la costruzione di un centro agroalimentare di interesse nazionale - fosse di « interesse pubblicistico», «ma facente capo ad un soggetto di diritto privato» (così in sentenza), sicché l’attività svolta dall’ingegnere fosse riconducibile ad un incarico di natura privatistica, con conseguente applicabilità piena della tariffa professionale, senza alcuna limitazione nei parametri minimi e con la verifica in concreto dell’opera prestata dal professionista; pertanto, quantificò il compenso richiamando direttamente le conclusioni del c.t.u. nominato in secondo grado e riconobbe a titolo di spese un importo percentuale in applicazione dell’art. 13 della tariffa professionale. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. s . p . a . , fusa per incorporazione, in pendenza di questo giudizio,nella [OSCURATO:SOCIETA]. per atto del 24 / 6 / 2020, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorso incidentale per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha denunciato la Ric. 2018n. 5681 sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 4 - violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano la realizzazione e la concessione delle agevolazioni e dei contributi pubblici per l’esecuzione dei mercati agroalimentari all’ingrosso e la materia dei compensi dei collaudatori di dette opere, indicando, in particolare, quali norme violate, l’art. 11, commi 15 e 16, legge 28 febbraio 1986 n. 41, l’art 15, legge n. 67 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il D.M. Industria, Commercio ed Artigianato del 21.12.1990, la delibera CIPE 21.12.1988 n. 61, la delibera CIPE 31.1.1992 n. 4 , il D.M. Industria, Commercio ed Artigianato del 15.4.1992, il D.M. Industria, Commercio ed Artigianato del 27.11.1997, il d.lgs. 19/12/1991 n. 406, la Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 8136/92, l’art. 2 della legge della Regione Lazio n. 74 del 7.12.1984, il decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1474 di approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo centro agroalimentare di Fondi che dichiara detta opera di pubblica utilità, la circolare del [OSCURATO:PERSONA] e Artigianato prot. 336239 del 4.7.1995, la circolare del [OSCURATO:PERSONA] e Artigianato prot. 436875 del11.12.1996, l’ art. 2 d . lgs . 25 febbraio 2000 n. 65, l’art. 3 comma 26 d.lgs. 17 aprile 2006 n. 163, l’art. 3 comma 1 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’art. 12 bis legge 55/1989, art. 210 comma 4 d. P.R. 554/1999. 1.1. Il motivo è fondato. Di là della complessa articolazione della censura anche in riferimento ad atti della Pubblica amministrazione aventi natura meramente amministrativa e, perciò, non immediatamente rilevanti per la sussistenza di un vizio di violazione di legge, la societàricorrente ha sostanzialmente sostenuto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la natura privatistica del l’incarico professionale svolto dall’ing. Baroncini quale componente della Commissione di collaudo e avrebbe in conseguenza erroneamente determinato il compenso a lui spettante senza vinco lo del minimo di tariffa, come Ric. 2018n. 5681 sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 5 - ritenuto dal Tribunale e non in applicazione delle norme previste in materia di appalto pubblico. Sul punto, invero, il Tribunale, pur ritenendo l’opera di natura privata, considerata la Delibera CIPE 31.1.1992 n. 4 (pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] in data 25 febbraio 1992, numero 46) che, ai punti 3 e seguenti, stabilendogli indirizzi per l’effettuazione della stessa gara pubblica, aveva previsto l’istituzione di Commissioni, nominate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con proprio decreto e previsto a carico della società consortile, assegnataria del contributo pubblico, il pagamento dei relativi compensi secondo le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti e la normativa regolamentare in materia, aveva applicato la tariffa professionale, ma ritenuto di liquidare i compensi al minimo in considerazione di quanto rilevato dal Ministero nelle due successive note prot. 336239 del4/7/95 e prot. 436875 dell’11/12/96 : in queste note, il Ministero aveva infatti rimarcato che l’incarico conferito alla Commissione, consistente nel collaudo dei lavori di cui all’art. 91 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici), in considerazione delle composizione delle stesse era da considerarsi di «gravosità attenuata» sì da rendere congruo, per ciascun componente, un compenso liquidato nella misura minima prevista dalla tariffa professionale. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che, «pur trattandosi di opera di interesse pubblicistico», per la natura di soggetto di diritto privato della società consortile il compenso dovesse essere liquidato senza alcun vincolo di minimo, in applicazione della tariffa professionale. Ciò posto, deve innanzitutto precisarsi che sulla qualificazione dell’opera e sulla natura della prestazione professionale resa Ric. 2018n. 5681 sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 6 - dall’ingegnere e dai componenti della Commissione di collaudo e, in conseguenza, sulla individuazione della normativa applicabile per determinare il compenso loro spettante,non si è formato il giudicato: deve, infatti, qui ribadirsi che, come costantemente affermato da questa Corte(Sez. 2, n. 16583 del 28/09/2012 e, poi, conformemente, Sez. L, n. 2217 del 04/02/2016, Sez. 6 -3, n. 12202 del 16/05/2017, Sez. L, n. 16853 del 26/06/2018, Sez. 3,n. 30728 del 19/10/2022), la nozione di «parte della sentenza», alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le «statuizioni minime», costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia; in conseguenza,l'appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull'intera questione che essa identifica ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. Ciò determina, in altri termini, la devoluzione anche a questa Corte della qualificazione dell’opera, il centro agro-alimentare all’ingrosso di Fondie dell’incarico di componente la Commissione di collaudo, al fine di individuare la normativa applicabile per la determinazione del compenso dell’ing. Baroncini e verificare la correttezza della liquidazione operata dalla Corte d’appello. Sul punto, deve allora considerarsi che l’operaper cui è causa è statarealizzata in forza della legge 41 del 1986, con la concessione di agevolazioni finanziarie a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e delle società consortili con partecipazione Ric. 2018n. 5681 sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 7 - maggioritaria di capitale pubblico che realizzino mercati agroalimentari all'ingrosso. Con decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1474, la realizzazione del mercato all’ingrosso di Fondi fu dichiarato di pubblica utilità; quindi, con deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] 8 novembre 2005, n. 946, si evidenziò «che le attività del centro agroalimentare sono attività finalizzate alla tutela di un interesse pubblico e, pertanto, l’Ente gestore di cui al successivo art. 5 – nello svolgimento di tale attività –assume e svolge funzioni di incaricato di pubblico servizio.» Le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 16082 del 09/06/2021 resa nelle more di questo giudizio, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da una società d'intermediazione di prodotti ortofrutticoli nei confronti della società preposta alla gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della propria esclusione dal mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondie l'accertamento del proprio diritto ad accedervi per svolgervi la propria attività , ha rimarcato che l’art. 11, comma 16, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n.41 ha previsto lo stanziamento di somme destinate alla concessione di agevolazioni alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale» e che queste finalità di interesse pubblico erano già state esplicitate dalla legge reg ionale del Lazio 7 dicembre 1984, n. 74 intitolata «Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso», in particolare dall’art. 2, in cui esplicitamente era stabilito che «i mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1»e dall'art. 27 - bis che attribuiva al mercato di Fondi la qualifica di centro agroalimentare «di interessenazionale». Ric. 2018n. 5681 sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 8 - Quanto poi, specificamente, alla natura della prestazione resa dai componenti della Commissione di collaudo, deve ancora considerarsi che, con ladelibera del CIPE del 21.12.1988, furono stabilite le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie stanziate nel 1986 e la [OSCURATO:SOCIETA]., costituita c on atto del 21 giugno 1989 per la realizzazione del Mercato a groalimentare all’ingrosso di Fondi fu ammessa alle agevolazioni con decreto del 21 dicembre 1990 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Con successivo decreto del 15 aprile 1992 , quindi, il Ministero dell’industria, commercio e artigianato nominò la C ommissione incaricata della gestione della gara d’appalto per la realizzazione dell’opera; quindi, con determinazione n. 336339 del 04.07.1995 il Ministero dell’industria, commercio e artigianato fornìindicazioni per la gestione dell’appalto, specificando, in particolare, come già rilevato nella sentenza di primo grado, in ordine ai compiti delle Commissioni di verifica, che «i contenuti di detta verifica si sostanzia [va] no nel collaudo dei lavori di cui all’art. 91 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350»; le opere furono perciò disciplinate sulla base del Regolamento per la direzione, la contabilità e il collaudodei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici,in particolare dall’ art. 91 e il compito assegnato alla Commissione di collaudo di nomina ministeriale fu quello di verificare la regolarità amministrativa delle opere in considerazione del loro finanziamento pubblico e della loro rilevanza pubblicistica. Da queste premesse, risulta allora evidente che la prestazione professionale resa dai componenti della Commissione di collaudo, tra cui l’ing. Baroncini, dovesse essere retribuita con l’applicazione della normativa in materia di appalto pubblico con particolare riferimento all’art. 210 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori Ric. 2018n. 5681 sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 9 - pubblici, e successive modificazioni), rubricato «Compenso spettante ai collaudatori»,che disciplinava al comma 2 e seguenti le modalità di liquidazione dei compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili. La previsione di determinazione di uncompenso unico da dividere tra i componenti inerisce alla natura unica dell’attività di collaudazione, consistente – secondo la descrizione contenuta nell’articolo e come peraltro pure specificato nelle suindicate note del Ministero - nella «effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili»; tale modalità di calcolo non confligge, perciò, con il richiamo alla tariffa professionale contenuto nel decreto di nomina: l ’articolo 210 d. P . R . 554/1999, infatti, non implica un diverso parametro di liquidazione ma unicamente stabilisce le modalità di applicazione della tariffa alla particolare tipologia di incarico, svolto nell’interesse pubblico; in tal senso, prevale, in quanto norma speciale imperativa, sulla disposizione della tariffa, invocata dall’ingegnere, che disciplina il compenso nella differente e generale ipotesi di incarico collegiale. Infine, deve ancora rimarcarsi che, diversamente da quanto eccepito in controricorso, seppure l’incarico all’ing. Baroncini è stato conferito dal Ministero nel 1997, e agli altri Commissari, ancor prima , ai sensi del comma 4 dell’art. 232 del d.P.R. 554/1999, la liquidazione del compenso della Commissione di collaudo deve essere operata in applicazione dell’art. 210, secondo il principio del tempus regit actum, perché all’entrata in vigore del Regolamento, nell’anno 2000, la «situazione» non era «definita o esaurita» e l’art. 210 è norma del regolamento «diversa»da quelle di cui ai commi 1, 2, 3, cioè le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante, che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto e che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure Ric. 2018n. 5681 sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 10 - di gara per l'indicazione di lavori e servizi(cfr. Cass. Sez. 1, n. 15029 del 21/07/2016; Sez. 1, n. 7554 del 27/03/2020). La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata. 2. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui la società ricorrente ha denunciato l’omesso esame del la tipologia dell’opera collaudatae la nullità della sentenza , in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per assenza di motivazione su questo punto; per le stesse ragioni è pure assorbito il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui la società ha lamentato l’omesso esame delle osservazioni formulate alla c.t.u.espletata per la liquidazione del compenso. 3. Dalla cassazione della sentenza deriva altresì , in logica conseguenza, l’assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale, con cui l’ing. Baroncini ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 13 della l. 143/1949 e dell’art. 5 del d.m. 211/1958 e la conseguente istanza, in effetti articolata quale ulteriore motivo di censura, di riforma della statuizione sulle spese del doppio grado. 4. Il ricorso principale è, perciò, accolto quanto al primo motivo, assorbite le restanti censure e il ricorso incidentale; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione perché provveda alla liquidazione del compenso e del rimborso delle spese spettanti all’ing. Baroncini in applicazione dell’art. 210 d.P.R. 554/1999, secondo quanto qui stabilito. Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. Ric. 2018n. 5681 sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 11 - La Corte accoglieil primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi e il