CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17188/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21101/15 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 21101/2015 Numero sezionale 1452/2022 Numero di raccolta generale 17188/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1276/24/15, depositata in data 3 giugno 2015, notificata in data 17 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale veniva rettificato il reddito di impresa per effetto del disconoscimento di costi risultanti da fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In particolare – come risulta dalla sentenza impugnata – erano stati valorizzati elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie e da appunti informali, sulla base dei quali erano stati disconosciuti costi per prestazioni pubblicitarie, relative alla sponsorizzazione di una squadra femminile di pallavolo, con conseguente recupero di IRES, IRAP e IVA. 2. [OSCURATO:PERSONA] contribuente ha dedotto – per quanto qui rileva - la nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, nonché – nel merito - deducendo l’esistenza delle operazioni commerciali sottostanti. 2. La CTP di Brindisi ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con sentenza in data 3 giugno 2015, ha accolto parzialmente l’appello del consorzio contribuente. Il giudice di appello ha preliminarmente rigettato l’eccezione di mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale in quanto, pur essendo stato emesso l’atto F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 21101/2015 Numero sezionale 1452/2022 Numero di raccolta generale 17188/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 impositivo prima del termine di sessanta giorni, il termine ridotto non avrebbe impedito al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto sussistenti le operazioni sottostanti l’emissione delle fatture, ciò risultando dalla pubblicità effettuata con diverse modalità. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che – con riferimento alle movimentazioni bancarie – due di tali movimentazioni fossero da ritenere sospette e da riprendere a tassazione, rideterminando di conseguenza l’importo delle quote di ammortamento indeducibili e l’IVA dovuta, oltre sanzioni, confermando solo in relazione alle suddette movimentazioni l’atto impositivo. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste il consorzio contribuente con controricorso, il quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 109 d.P.R. [22 dicembre 1986, n. 917] (erroneo essendo il riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti le operazioni sottostanti. Osserva l’Ufficio ricorrente che il giudice di appello avrebbe fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni del legale rappresentante del consorzio, ove ha dichiarato di avere versato denaro detenuto ingiustamente. Osserva il ricorrente principale di avere dedotto una serie di elementi indiziari, uno dei quali costituito dalla restituzione di somme in denaro contante in occasione di versamenti nelle casse della società sponsorizzata. Deduce l’Ufficio ricorrente che la violazione dell’art. 109 TUIR sarebbe evidenziata dalla limitazione della ripresa fiscale ai soli importi versati dai soci sui loro conti F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 21101/2015 Numero sezionale 1452/2022 Numero di raccolta generale 17188/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 correnti personali e dall’omessa considerazione che non sarebbe stato pagato gran parte dell’importo complessivo delle fatture; non sarebbero, poi, stati valorizzati i numerosi elementi indiziari, quali le movimentazioni del soggetto sponsorizzato in corrispondenza con le operazioni di sponsorizzazione, la diversa documentazione extracontabile rinvenuta, le precarie condizioni economiche del consorzio contribuente. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa e insufficiente motivazione in relazione alla circostanza dell’esecuzione di diverse operazioni di versamento in contanti. 1.3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 97 e 24 Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto rispettato il contraddittorio endoprocedimentale in quanto, nonostante l’emissione dell’atto impositivo ante tempus, sarebbe stato assicurato il diritto di difesa del contribuente. Osserva il ricorrente incidentale che l’atto impositivo si fonda su una segnalazione trasmessa dalla GdF, mai comunicata al consorzio contribuente, per cui l’omessa comunicazione della segnalazione costituisce violazione della disciplina in premessa, nonché violazione del principio eurounitario del diritto al contraddittorio. 2. Va dato atto che la rinuncia al mandato del controricorrente e ricorrente incidentale non ha incidenza nel presente giudizio, stante il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI, 8 novembre 2017, n. 26429), in conformità al principio della ultrattività del mandato (Cass., Sez. U., 4 luglio 2014, n. 15295), oltretutto in costanza del principio secondo cui il giudizio di cassazione è regolato dal potere di impulso F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 21101/2015 Numero sezionale 1452/2022 Numero di raccolta generale 17188/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 di ufficio (Cass., Sez. III, 9 luglio 2009, n. 16121; Cass., Sez. I, 2 marzo 2000, n. 2309). 3. Il primo motivo è infondato in quanto, come correttamente evidenziato dal controricorrente, attraverso la deduzione della violazione di legge, il ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere provata in fatto l’esecuzione delle operazioni di sponsorizzazione, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), che può essere dedotto in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo. Si osserva in proposito che il giudice di appello ha analiticamente esaminato le operazioni bancarie sulle quali si fondava – unitamente alle annotazioni extracontabili – l’accertamento, valutandole una per una e giungendo a una valutazione di conferma dell’accertamento in relazione a due sole operazioni bancarie contestate, così accertando in fatto l’esistenza delle operazioni sottostanti. 4. Il motivo è, peraltro inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi, incentrata non sulle dichiarazioni del legale rappresentante del consorzio contribuente, bensì sul positivo riscontro dell’esecuzione della pubblicità in base a diversi elementi di prova («ciò si evince dalla pubblicità che all’epoca fu data su giornali, televisioni, indumenti sportivi, striscioni ecc. anche perché si parlava di una squadra di serie A2 ben nota e pubblicizzata»), oltre che al richiamato esame delle operazioni bancarie. 5. Il secondo motivo è inammissibile, non essendo più deducibile ratione temporis a termini dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 21101/2015 Numero sezionale 1452/2022 Numero di raccolta generale 17188/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 proc. civ., il vizio di omessa o insufficiente motivazione, se non per assenza del minimo costituzionale motivazionale, che nella specie non sussiste, avendo il giudice di appello motivato in ordine alle ragioni per le quali le singole movimentazioni rilevino o meno ai fini della ripresa impositiva contestata dall’Ufficio. 6. Il ricorso incidentale è, pertanto, assorbito. 7. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O