CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 27402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27279/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona dell' A vv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRANI depositata i l 18/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonimo studio legale, ricorreva dinanzi al Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 702- bis c.p.c., per il pagamento dei compensi relativi all’attività professionale spiegata, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., nell’ambito di un processo amministrativo celebratosi dinanzi al Tar per la Puglia. A seguito di riassunzione del procedimento, conseguente a declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale del capoluogo pugliese, il Tribunale di Trani, interpretando la domanda come proposta ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, la dichiarava inammissibile, sul presupposto che tale norma si riferisca ai compensi relativi ai soli procedimenti civili. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, quindi, ricorso per cassazione, sulla base di due motivi: con il primo, censurava l’ordinanza di merito per aver erroneamente interpretato l’atto introduttivo del giudizio alla stregua di ricorso ex artt. 14 d. lgs. n. 150/2011 e 28 l. n. 794/1942, invece che come “ordinario” giudizio ex art. 702-bis c.p.c. (come espressamente indicato in seno allo stesso); con il secondo, eccepiva la violazione dell’art. 126 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale omesso di acquisire il fascicolo d’ufficio relativo alla fase del procedimento svoltasi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. restava intimata. 2. Con nota depositata telematicamente in data 20.12.2021, il ricorrente ha comunicato che tra le parti era intervenuta una transazione, sollecitando la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. In tal senso si può, pertanto, senz’altro provvedere (si v edano, al riguardo,Cass., SU., n. 8980/2018 e Cass., n. 30728/2019), senza alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, in mancanza di attività difensiva da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la cessazione della materia del contendere. Cos