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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15216/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];36316/25 Ritenuto che con sentenza del 9 ottobre 2025 il GIP del Tribunale di Como ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per ciascuno, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commessi a Cadorago, il 9 maggio 2025; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando un motivo con cui si lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, omessa motivazione in ordine alla congruità della pena. considerato che i ricorsi sono inammissibili; che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che i dedotti vizi della motivazione non rientrano nei casi deducibili ai sensi della suindicata disposizione; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.MA R 20$

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];36316/25 Ritenuto che con sentenza del 9 ottobre 2025 il GIP del Tribunale di Como ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per ciascuno, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commessi a Cadorago, il 9 maggio 2025; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando un motivo con cui si lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, omessa motivazione in ordine alla congruità della pena. considerato che i ricorsi sono inammissibili; che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che i dedotti vizi della motivazione non rientrano nei casi deducibili ai sensi della suindicata disposizione; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.MA R 20$
Sentenza Cassazione n. 15216/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris