CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 25312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 giugno 2025, la Corte d’appello di Catania, inparziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 dimulta, confermando il giudizio di responsabilità per il reato di truffa aggravata.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge in relazione all’art.2, quarto comma, cod. pen. e all’art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen.,regolarmente citata, non si è mai presentata né è stata mai acquisita la suadenuncia-querela, come puntualizzato dalla stessa Corte territoriale. Talecircostanza doveva essere valutata dalla Corte d'appello come volontà implicitadella persona offesa di rimettere la querela, atteso il disposto del nuovo articolo152 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.2. L’unico motivo di ricorso è infondato. Va premesso che, diversamente daquanto contestato, risulta agli atti del procedimento (cui questa Corte halegittimo accesso, attesa la natura processuale della questione dedotta: cfr. Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) la presenza di unavalida denuncia-querela, presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in data 2aprile 2019, presso il Commissariato di Tivoli.Tanto premesso si osserva che, al momento del fatto e della proposizionedell’atto di appello, il reato dequo era ancora procedibile d’ufficio. Il reato ascrittoè stato commesso, infatti, in data precedente (27 marzo 2019) all’introduzionedella nuova figura di reato; la condotta di truffa è stata pertanto contestata,nella forma aggravata, ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2 bis, inrelazione all’art. 61, n. 5, cod. pen. L’atto di appello era proposto il 29 gennaio2024.Il numero 2-ter dell’art. 640, secondo comma, cod. pen. ‒ con il quale sistabilisce che il reato di truffa è aggravato se il fatto è commesso a distanzaaltrui identificazione ‒, è stato introdotto con legge 28 giugno 2024 n. 90.Nella più recente formulazione, il delitto de quo è perseguibile a quereladella persona offesa («ll delitto è punibile a querela della persona offesa, salvoche ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione diquella di cui al numero 2-ter)».In ogni caso, ribadita la presenza, in atti, di regolare denuncia-querela, vadecisamente disattesa anche la doglianza che insiste sulla tesi della tacitaremissione di querela. E, infatti, ai sensi dell’art. 152, comma terzo, n.1, cod.pen., v’è rimessione tacita, “quando il querelante, senza giustificato motivo, noncompare all’udienza nella quale è stato citato come testimone. Nel caso inesame, non risulta ‒ma soltanto asserito infondatamente dal ricorrente ‒che lapersona offesa fosse stata citata in tale qualità. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]