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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 24858/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22940-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 407/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 22/12/2015 R.G.N. 588/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, confermando la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Potenza respingeva l'opposizione a cartella esattoriale promossa da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto contributi omessi in relazione a contratti di formazione e lavoro.

All'esito di un accertamento ispettivo, l'Inps ritenne che Bavila non svolgesse attività imprenditoriale, applicando così la misura di contribuzione di cui all'art.5, co.2

I. n.219/88 anziché dell'art.3, co.6

I. n.863/83; che, con la sentenza d'appello, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di prescrizione siccome proposta per la prima volta in appello, e comunque ne ha rilevato l'infondatezza.

Quanto alla natura dell'attività svolta dall'appellante, la Corte non è entrata nel merito, rilevando che non era stato proposto alcun specifico motivo d'appello sul punto; che, contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi; che l'Inps, In proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3, co.9 e 10

I. n.335/95, nonché errata valutazione di un fatto decisivo indicato dalle parti.

Sostiene il ricorrente che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio, siccome irrinunciabile, e che la Corte non avrebbe potuto dichiarare tardiva l'eccezione.

I crediti contributivi erano poi prescritti in quanto il verbale di accertamento non costituiva atto interruttivo.

La seconda parte del motivo censura la sentenza per non aver preso in considerazione la prova testimoniale acquisita in causa e i documenti allegati, tesi a dimostrare l'imprenditorialità dell'attività del ricorrente; che, con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3, co.6

I. n.863/84.

La Corte avrebbe errato nel ritenere l'assenza di motivi d'appello sul merito della vicenda, omettendo di considerare il secondo motivo.

Vengono poi proposti argomenti tesi a sostenere che l'attività del ricorrente avesse natura imprenditoriale; che, in fine del ricorso, ci si duole che la sentenza abbia condannato l'appellante alle spese di lite; che il primo motivo è complessivamente infondato; che, in effetti, la prescrizione dei contributi può essere eccepita per la prima volta in appello (v.

Cass.31345/18), posto che in materia previdenziale il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, come si desume dall'art.3, co.9

I. n.335/95.

Tuttavia la sentenza ha correttamente ritenuto che la prescrizione non fosse maturata; che, trattandosi pacificamente di contributi relativi agli anni dal 1988 al 1994, secondo l'art.3, co.9 lett. a)

I. n.335/95, la prescrizione era decennale; che parte ricorrente ritiene che il verbale di accertamento ispettivo dell'Inps non valga a interrompere la prescrizione.

Questa Corte ha invece affermato che il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, regolarmente notificato, è idoneo a interrompere la prescrizione (Cass.12866/04, Cass.1974/16).

La notifica del verbale si ebbe il 26.2.1994, come afferma la sentenza d'appello senza che sul punto il ricorso muova alcuna censura, e quindi in data anteriore all'entrata in vigore della

I. n.335/95, ma il suo effetto interruttivo è fatto salvo dall'art.9, co.10 della legge stessa (v.

Cass.2965/18).

La cartella di pagamento fu poi notificata nel 2001, dunque nel rispetto del termine decennale; che il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità; che la sentenza, dopo aver riportato la motivazione della pronuncia di primo grado la quale, sulla base delle prove acquisite, aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito prova di esercitare la propria attività professionale di ingegnere in forma di impresa, ha concluso che l'appello non conteneva alcuno specifico motivo volto a confutare tale statuizione; che la seconda parte del primo motivo di ricorso e il secondo motivo entrano nel merito della attività del ricorrente, senza però sottoporre a censura la ratio decidendi della sentenza, imperniata come detto sull'assenza di uno specifico motivo d'appello.

Il ricorso, in modo generico, si limita a dire che la corte territoriale omise la valutazione del secondo motivo d'appello.

Senonché il secondo motivo d'appello non viene ritrascritto nel corpo del ricorso, né viene specificamente indicato quale fosse il suo tenore, in tal modo violandosi il principio di autosufficienza del ricorso; che, essendo confermato il merito della pronuncia d'appello, non vi sono i presupposti per riformarne il capo sulle spese (art.336, co.1 c.p.c.); che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all'Inps, liquidate in € 3000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; 4)7 dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22940-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 407/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 22/12/2015 R.G.N. 588/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, confermando la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Potenza respingeva l'opposizione a cartella esattoriale promossa da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto contributi omessi in relazione a contratti di formazione e lavoro. All'esito di un accertamento ispettivo, l'Inps ritenne che Bavila non svolgesse attività imprenditoriale, applicando così la misura di contribuzione di cui all'art.5, co.2 I. n.219/88 anziché dell'art.3, co.6 I. n.863/83; che, con la sentenza d'appello, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di prescrizione siccome proposta per la prima volta in appello, e comunque ne ha rilevato l'infondatezza. Quanto alla natura dell'attività svolta dall'appellante, la Corte non è entrata nel merito, rilevando che non era stato proposto alcun specifico motivo d'appello sul punto; che, contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi; che l'Inps, In proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3, co.9 e 10 I. n.335/95, nonché errata valutazione di un fatto decisivo indicato dalle parti. Sostiene il ricorrente che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio, siccome irrinunciabile, e che la Corte non avrebbe potuto dichiarare tardiva l'eccezione. I crediti contributivi erano poi prescritti in quanto il verbale di accertamento non costituiva atto interruttivo. La seconda parte del motivo censura la sentenza per non aver preso in considerazione la prova testimoniale acquisita in causa e i documenti allegati, tesi a dimostrare l'imprenditorialità dell'attività del ricorrente; che, con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3, co.6 I. n.863/84. La Corte avrebbe errato nel ritenere l'assenza di motivi d'appello sul merito della vicenda, omettendo di considerare il secondo motivo. Vengono poi proposti argomenti tesi a sostenere che l'attività del ricorrente avesse natura imprenditoriale; che, in fine del ricorso, ci si duole che la sentenza abbia condannato l'appellante alle spese di lite; che il primo motivo è complessivamente infondato; che, in effetti, la prescrizione dei contributi può essere eccepita per la prima volta in appello (v. Cass.31345/18), posto che in materia previdenziale il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, come si desume dall'art.3, co.9 I. n.335/95. Tuttavia la sentenza ha correttamente ritenuto che la prescrizione non fosse maturata; che, trattandosi pacificamente di contributi relativi agli anni dal 1988 al 1994, secondo l'art.3, co.9 lett. a) I. n.335/95, la prescrizione era decennale; che parte ricorrente ritiene che il verbale di accertamento ispettivo dell'Inps non valga a interrompere la prescrizione. Questa Corte ha invece affermato che il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, regolarmente notificato, è idoneo a interrompere la prescrizione (Cass.12866/04, Cass.1974/16). La notifica del verbale si ebbe il 26.2.1994, come afferma la sentenza d'appello senza che sul punto il ricorso muova alcuna censura, e quindi in data anteriore all'entrata in vigore della I. n.335/95, ma il suo effetto interruttivo è fatto salvo dall'art.9, co.10 della legge stessa (v. Cass.2965/18). La cartella di pagamento fu poi notificata nel 2001, dunque nel rispetto del termine decennale; che il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità; che la sentenza, dopo aver riportato la motivazione della pronuncia di primo grado la quale, sulla base delle prove acquisite, aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito prova di esercitare la propria attività professionale di ingegnere in forma di impresa, ha concluso che l'appello non conteneva alcuno specifico motivo volto a confutare tale statuizione; che la seconda parte del primo motivo di ricorso e il secondo motivo entrano nel merito della attività del ricorrente, senza però sottoporre a censura la ratio decidendi della sentenza, imperniata come detto sull'assenza di uno specifico motivo d'appello. Il ricorso, in modo generico, si limita a dire che la corte territoriale omise la valutazione del secondo motivo d'appello. Senonché il secondo motivo d'appello non viene ritrascritto nel corpo del ricorso, né viene specificamente indicato quale fosse il suo tenore, in tal modo violandosi il principio di autosufficienza del ricorso; che, essendo confermato il merito della pronuncia d'appello, non vi sono i presupposti per riformarne il capo sulle spese (art.336, co.1 c.p.c.); che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all'Inps, liquidate in € 3000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; 4)7 dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all
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