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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 20845/2024

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nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27646/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio giusta procura speciale allegata al ricorso; pec [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giancarlo, - intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 49./2020 pubblicata il 21.2.2020; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.5.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 49/2020 della Corte di Appello di Ancona del 21.2.2020, con cui, in parziale accoglimento dell’appello da lui svolto contro la sentenza resa il 14.8.2015 dal Tribunale di Fermo, ha limitato l’ambito della Responsabilità civilegenerale condanna al solo importo di euro 3.233,60 con esclusione degli oneri di custodia ed occupazione del cantiere, dichiarato lo scioglimento del contratto intercorso tra le parti, compensando per la metà le spese del primo grado (il residuo in capo all’attore) e per l’intero quanto alla fase di appello; il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato;

2. la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on il primo motivo è denunciata “violazione ed erronea applicazione dell’art. 2227 cod. civ. e dell’art. 1373 cod. civ. , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”.

Erroneamente la Corte d’Appello in violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ha ritenuto l’intervenuto scioglimento del contratto a seguito dell’invio della nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l’assenza di una esternazione univoca, mentre all’epoca il [OSCURATO:PERSONA] era già gravemente inadempiente;

2. con il secondo motivo è denunciata “violazione ed erronea applicazione dell’art. 1326 cod. civ., dell’art. 1327 cod. civ. e dell’art. 1218 cod. civ.; il tutto con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”; il ricorrente censura la sentenza di II grado nella parte in cui, sulla base di una ricostruzione completamente avulsa dalla svolta istruttoria e dalle deduzioni delle parti, è stato ritenuto il carattere “incompleto” del contratto in relazione al profilo della concorde individuazione di “tutte le modalità di esecuzione del contratto”, mentre dall’audizione del teste Zurlini erano emersi pianamente i termini dell’accordo raggiunto tra le parti in merito alle prestazioni dovute dal [OSCURATO:PERSONA] e la mancata previsione della corresponsione di un acconto, successivamente addotto pretestuosamente dal convenuto;

3. rispetto all’accordo avente ad oggetto l’esecuzione di opere per l’importo di euro 13.900 ed a fronte delle precarie condizioni in cui il natante si trovava nel settembre 2008, la Corte d’Appello non aveva considerato debitamente che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prova della non imputabilità dell’inadempimento;

4. il ricorso in quanto vertente su un contratto d’opera involge questioni concernenti materia assegnata tabellarmente alla Sezione Seconda di questa Corte ( 039 ) , pertanto deve essere disposta la trasmissione con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Sezione Seconda della Corte Suprema di Cassazione per competenza tabellare(039 ).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27646/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio giusta procura speciale allegata al ricorso; pec [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giancarlo, - intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 49./2020 pubblicata il 21.2.2020; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.5.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 49/2020 della Corte di Appello di Ancona del 21.2.2020, con cui, in parziale accoglimento dell’appello da lui svolto contro la sentenza resa il 14.8.2015 dal Tribunale di Fermo, ha limitato l’ambito della Responsabilità civilegenerale condanna al solo importo di euro 3.233,60 con esclusione degli oneri di custodia ed occupazione del cantiere, dichiarato lo scioglimento del contratto intercorso tra le parti, compensando per la metà le spese del primo grado (il residuo in capo all’attore) e per l’intero quanto alla fase di appello; il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 2. la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo è denunciata “violazione ed erronea applicazione dell’art. 2227 cod. civ. e dell’art. 1373 cod. civ. , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”. Erroneamente la Corte d’Appello in violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ha ritenuto l’intervenuto scioglimento del contratto a seguito dell’invio della nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l’assenza di una esternazione univoca, mentre all’epoca il [OSCURATO:PERSONA] era già gravemente inadempiente; 2. con il secondo motivo è denunciata “violazione ed erronea applicazione dell’art. 1326 cod. civ., dell’art. 1327 cod. civ. e dell’art. 1218 cod. civ.; il tutto con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”; il ricorrente censura la sentenza di II grado nella parte in cui, sulla base di una ricostruzione completamente avulsa dalla svolta istruttoria e dalle deduzioni delle parti, è stato ritenuto il carattere “incompleto” del contratto in relazione al profilo della concorde individuazione di “tutte le modalità di esecuzione del contratto”, mentre dall’audizione del teste Zurlini erano emersi pianamente i termini dell’accordo raggiunto tra le parti in merito alle prestazioni dovute dal [OSCURATO:PERSONA] e la mancata previsione della corresponsione di un acconto, successivamente addotto pretestuosamente dal convenuto; 3. rispetto all’accordo avente ad oggetto l’esecuzione di opere per l’importo di euro 13.900 ed a fronte delle precarie condizioni in cui il natante si trovava nel settembre 2008, la Corte d’Appello non aveva considerato debitamente che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prova della non imputabilità dell’inadempimento; 4. il ricorso in quanto vertente su un contratto d’opera involge questioni concernenti materia assegnata tabellarmente alla Sezione Seconda di questa Corte ( 039 ) , pertanto deve essere disposta la trasmissione con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Sezione Seconda della Corte Suprema di Cassazione per competenza tabellare(039 ). Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza dell
Sentenza Cassazione n. 20845/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris