CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5393-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 1980 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 1/2014 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 07/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento notificata alla Federghini nella qualità di socia receduta della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. L'intimata proponeva formale opposizione deducendo che il suo rapporto sociale era venuto meno nel 2003 , che la cartella era stata notificata oltre i termini di legge, nonché la mancata notifica dell'avviso bonario. Si costituiva l'Agenzia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la cartella era stata ritualmente notificata alla società nei termini . [OSCURATO:PERSONA] , considerato che il rapporto sociale della ricorrente era venuto meno nel 2003,riteneva alla stessa non opponibile la notifica alla società avvenuta nel 2007 . A seguito di appello proposto dalla società soccombente , la CTR , tenuto conto che la parte appellata nelle more aveva presentato domanda di definizione di lite pendente , ai sensi del D.L. 6 \ 7\ 2011 n. 98 conv. nella L. n. 11\2011 , riteneva illegittimo il diniego al condono opposto dalla Agenzia . Proponeva ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate, che si affidava ad un solo motivo di gravame così sintetizzabile : i) Violazione e falsa applicazione del comma i e 2 dell'art. 38 Dpr n. 6o2\73 in relazione all'art. 360 comma i n3 cpc. Ragioni della decisione Con il primo motivo di gravame, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia ritenuto definibile la lite sebbene l'impugnazione riguardasse un atto di mera liquidazione. Il motivo è infondato . Nel caso la cartella di pagamento emessa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti dell'ex socio con conseguente sua impugnabilità, anche per motivi di merito , come è avvenuto , visto che in primo grado ha dedotto che non era obbligato al pagamento , proprio per il suo recesso avvenuto anni prima . Detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza dell'ex socio , e non essendo stata preceduta da avviso di accertamento, era impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale , avendo ,quindi, natura anche di atto impositivo . Nel caso è di per sè irrilevante la circostanza che la cartella contenga la liquidazione di imposte non versate dalla società di persone , visto con tale primo atto l'Amministrazione ha esercitato la propria pretesa nei confronti della Federghini e, dall'altro, quest'ultima ha instaurato una controversia effettiva, facendo valere, nell'impugnare la cartella il suo difetto di legittimazione passiva (Cass. n. 22672 del 2014; 23269 del 2018). Pertanto correttamente la Ctr ha accolto il ricorso avverso il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria al condono richiesto in corso di causa dalla contribuente ai sensi del d.l. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12,. Pertanto, deve ritersi errato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate nell'escludere, nella specie, la pendenza di una lite effettiva, come tale suscettibile di definizione agevolata, ai sensi del condono di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. In tal modo il collegio intende confermare l'indirizzo già espresso da questa Corte secondo cui tema di condono fiscale, l'istanza di definizione della lite pendente, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in 1. n. m del 2011, è ammissibile anche ove abbia ad oggetto un atto della riscossione, come la cartella di pagamento ove costituisca per il contribuente il primo atto con il quale la pretesa fiscale viene comunicata, mentre detta istanza non è ammissibile se la controversia attiene all'impugnazione di una cartella successiva ad un avviso di accertamento del quale costituisce mero atto esecutivo di una pretesa impositiva ormai definitiva.(vedi ord. N. 3759 \ 2019). Pertanto la sentenza impugnata va confermata . P. Q.M La Corte rigetta il ricorso - Rom