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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 47649/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 16/12/2021, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 24/11/2020 del G.i.p. del Tribunale di Bari, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione in concorso, aggravato, tra l'altro, dal cosiddetto metodo mafioso, riducendo, però, la pena inflitta all'imputato a due anni e otto mesi di reclusione ed € 600,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata esclusione della circostanza aggravante del metodo mafioso, è manifestamente infondato ove si consideri che la Corte territoriale ne ha confermato la sussistenza con motivazione esente da contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Bari ha evidenziato le modalità e il contenuto delle minacce proferite dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], supportato dal Sidella, in quanto chiaramente allusive dell'appartenenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] a un'organizzazione di tipo mafioso), conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01), fermo restando che, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, l'aggravante ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02).

Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 16/12/2021, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 24/11/2020 del G.i.p. del Tribunale di Bari, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione in concorso, aggravato, tra l'altro, dal cosiddetto metodo mafioso, riducendo, però, la pena inflitta all'imputato a due anni e otto mesi di reclusione ed € 600,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata esclusione della circostanza aggravante del metodo mafioso, è manifestamente infondato ove si consideri che la Corte territoriale ne ha confermato la sussistenza con motivazione esente da contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Bari ha evidenziato le modalità e il contenuto delle minacce proferite dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], supportato dal Sidella, in quanto chiaramente allusive dell'appartenenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] a un'organizzazione di tipo mafioso), conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01), fermo restando che, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, l'aggravante ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02). Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 47649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris