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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 17121/2026

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dello Stato.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdella PUGLIA n. 4116/2024 depositata in data 9 dicembre 2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 15.12.2022, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] diLecce notificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], esercentedi accertamento n.

TVM010302145/2022, relativamente all’annoNumero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/2026d’imposta 2016 e ai fini IRPEF, IRAP ed IVA.

Con tale avviso, l’Ufficiodisconosceva la deducibilità di costi per complessivi euro 77.900,00, perdifetto di documentazione e mancanza del requisito di certezza previstodall’articolo 109 del TUIR, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,nonché la detraibilità della relativa IVA per assenza dei requisiti previstidall’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.2.

Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.g.t. 1 di Lecce; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3.

La C.g.t. adita, con sentenza n. 1468/2023, rigettava il ricorso dellacontribuente.4.

Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.g.t.2 della Puglia, chiedendo, in via principale, in riforma della sentenzaimpugnata, l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato e, in viasubordinata, di disapplicare o ridurre le sanzioni; si costituiva in giudiziol’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione diprimo grado.5.

La C.g.t. adita, con sentenza n. 4116/2024, depositata in data 9dicembre 2024, accoglieva l’appello della contribuente.6.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.

La contribuente ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.g.t. di II grado della Puglia ha fondato la suadecisione su una valutazione della prova che appare in contrasto con iprincipi sanciti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., procedendo a dedurre, inNumero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/2026maniera generica ed immotivata, la deducibilità dei costi sulla base dipresunzioni non supportate da un’analisi approfondita degli elementi diprova prodotti dalla contribuente.Il motivo, con cui l'Amministrazione finanziaria lamenta che la C.g.t.2avrebbe omesso di esaminare in modo rigoroso e sistematico le molteplicicircostanze presuntive addotte dall'Ufficio (genericità delle fatture,pagamenti in contanti, rapporto di parentela tra le parti, contratto nonregistrato), giungendo a conclusioni sulla deducibilità dei costi in manieragenerica e immotivata, è fondato.1.2.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, intema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazionefinanziaria ha l'onere di fornire la prova che l'operazione commerciale nonè mai stata posta in essere, potendo a tal fine avvalersi anche dipresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi degliartt. 2727 e 2729 c.c. (cfr. Cass. 07/02/2024, n. 3503 e giurisprudenzaivi richiamata).

In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazionefinanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, comel'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale,utenze) (cfr. Cass. 02/08/2025, n. 22296 e giurisprudenza ivi richiamata).Una volta che l'Amministrazione ha fornito un quadro indiziario sufficiente,l'onere della prova si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrarel'effettiva esistenza delle operazioni contestate.1.3.

Nella fattispecie in esame, l’Ufficio aveva rappresentato una pluralitàdi elementi indiziari convergenti e non contestati dalla contribuente, idoneia integrare una presunzione semplice qualificata quali la genericità dellefatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 21, comma 2, deld.P.R. n. 633/1972, prive di adeguata descrizione della natura, qualità equantità delle prestazioni asseritamente rese; la totale assenza ditracciabilità dei pagamenti, effettuati esclusivamente per contante, conNumero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/2026prelievi allo sportello bancario non univocamente riferibili ai corrispettivifatturati; il rapporto di stretta parentela tra l'emittente delle fatture (RizzoDomenico) e la destinataria delle stesse e titolare della ditta individuale([OSCURATO:PERSONA]), circostanza che avrebbe imposto una valutazioneparticolarmente rigorosa in ordine all'effettività e all'indipendenza delrapporto contrattuale; il contratto di collaborazione privo di data certa enon registrato, inidoneo a conferire certezza giuridica all'esistenza e alladecorrenza del rapporto sottostante, ai sensi dell'art. 109, comma 1, delTUIR.1.4.

Questa Corte ha da tempo chiarito che il giudice di merito è tenuto avalutare gli elementi indiziari non atomisticamente, ma nella loro globalità,verificando se la combinazione degli stessi sia in grado di fornire unavalida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice); orbene, ilcomplesso degli indizi testé declinati presentava i requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per fondare unapresunzione semplice idonea a invertire l'onere della prova.Di poi, la contribuente non ha in alcun modo contrastato in giudizio ilquadro indiziario così delineato, non producendo documentazione idonea adimostrare l'effettività delle prestazioni ricevute, non fornendo riscontrioggettivi circa la modalità di determinazione dei compensi, né chiarendo inquale modo i prelievi di contante fossero univocamente riferibili aipagamenti fatturati, limitandosi a mere affermazioni di parte, nonsupportate da elementi di prova autonomi e verificabili.La C.g.t. 2 ha errato nel non riconoscere la valenza presuntiva del quadroindiziario complessivo e nel non fare applicazione del principio diinversione dell'onere della prova, procedendo invece a una valutazioneritenuto insufficiente, in violazione dei criteri di valutazione della provapresuntiva dettati dagli artt. 2727 e 2729 c.c.Numero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Falsa applicazionedell’art. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 19 e 21 deld.P.R. n. 633/1972 nonché violazione dell’art. 2697, c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II gradodella Puglia ha confermato la deducibilità dei costi senza compiere alcunaccertamento circa l’idoneità dei documenti offerti a formare una validaprova della sussistenza dei requisiti e senza affermare il principio per cui,una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia addotto gli elementipresuntivi relativi all’antieconomicità dell’attività svolta dalla contribuente,spetterebbe a quest’ultima dimostrare la regolarità delle operazionieffettuate.Il motivo, con cui la ricorrente deduce che il giudice d'appello haerroneamente confermato la deducibilità dei costi senza un adeguatoaccertamento dei requisiti di certezza e inerenza previsti dall'art. 109 delTUIR e addossando all'Ufficio la prova dell'antieconomicità o della noncongruità delle spese, è fondato.2.1.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, grava sulcontribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e – ove contestatadall'Amministrazione – la coerenza economica dei costi deducibili, qualefatto costitutivo del diritto alla deduzione e tale onere non è soddisfattodalla mera contabilizzazione del costo, né dalla sola produzione dellafattura, essendo invece necessario che esista una documentazione disupporto dalla quale possa ricavarsi, oltre all'importo, la ragione e lacoerenza economica della spesa.

In materia di IVA, si è già chiarito chespetta al contribuente, ai fini della detrazione, provare l'effettiva esistenzadelle operazioni contestate, senza che tale onere possa ritenersi assoltocon l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati.Numero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/20262.2.

Nel caso in esame, la contribuente non ha fornito alcun elementoprobatorio idoneo a dimostrare: l'effettività delle prestazioni dicollaborazione commerciale asseritamente rese da [OSCURATO:PERSONA] in suofavore, in assenza di qualsiasi riscontro documentale esterno (resocontidell'attività svolta, comunicazioni, corrispondenza commerciale,rispetto all'attività d'impresa, in quanto la mera allegazione che i ricavisarebbero stati conseguiti grazie all'opera del collaboratore costituisce unadeduzione logica interna, non supportata da prove esterne verificabili; lacertezza e determinatezza dei componenti negativi, atteso che le fatturecontestate recano una descrizione generica della prestazione, in violazionedell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, e che il contrattosottostante è privo di data certa.È principio consolidato di questa Corte che sia in tema di imposizionediretta sia in tema di IVA, la fattura costituisce elemento probatorio afavore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma econtenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 ed idonea a rivelarecompiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate.

Lagenericità della descrizione in fattura fa venir meno la presunzione diveridicità del documento e, in tal caso, incombe al contribuente fornireinformazioni e documenti complementari idonei a dimostrare la natura el'effettività della prestazione: onere che, nel caso di specie, lacontribuente non ha adempiuto.2.3.

Né può ritenersi dirimente, a fini probatori, la circostanza –valorizzata dalla C.g.t. 2 – che i costi contestati fossero gli «unici e soli»sostenuti dalla ditta individuale per generare i ricavi conseguiti dallaCRIOSERVICE.

Tale argomentazione attiene alla (asserita) congruitàeconomica del rapporto, ma non supplisce alla mancanza di provadell'effettività e dell'inerenza, che richiedono una dimostrazione positiva edocumentale, non meramente inferenziale.Numero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/2026Analogamente, la mancata irrogazione di sanzioni antiriciclaggio da partedell'Amministrazione per i pagamenti in contanti, pur rilevata dal giudiced'appello come elemento a favore della contribuente, non è in alcun modoidonea a dimostrare l'inerenza e l'effettività delle prestazioni.

I profilisanzionatori relativi alla disciplina antiriciclaggio sono autonomi rispettoalla verifica dei requisiti di deducibilità fiscale dei costi ai sensi dell'art.109 del TUIR, sicché la mancata applicazione di quelle sanzioni non puòsupplire all'assenza di prova dell'effettività delle operazioni.2.4.

La C.g.t. 2, confermando la deducibilità dei costi senza accertarepositivamente la sussistenza dei requisiti di certezza e inerenza previstidall'art. 109 del TUIR, e invertendo di fatto l'onere probatorio in violazionedell'art. 2697 c.c., ha commesso un errore di diritto censurabile in questasede.3.

In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizioinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esamenonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdella PUGLIA n. 4116/2024 depositata in data 9 dicembre 2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data 15.12.2022, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] diLecce notificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], esercentedi accertamento n. TVM010302145/2022, relativamente all’annoNumero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/2026d’imposta 2016 e ai fini IRPEF, IRAP ed IVA. Con tale avviso, l’Ufficiodisconosceva la deducibilità di costi per complessivi euro 77.900,00, perdifetto di documentazione e mancanza del requisito di certezza previstodall’articolo 109 del TUIR, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,nonché la detraibilità della relativa IVA per assenza dei requisiti previstidall’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.2. Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.g.t. 1 di Lecce; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.g.t. adita, con sentenza n. 1468/2023, rigettava il ricorso dellacontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.g.t.2 della Puglia, chiedendo, in via principale, in riforma della sentenzaimpugnata, l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato e, in viasubordinata, di disapplicare o ridurre le sanzioni; si costituiva in giudiziol’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione diprimo grado.5. La C.g.t. adita, con sentenza n. 4116/2024, depositata in data 9dicembre 2024, accoglieva l’appello della contribuente.6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. La contribuente ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.g.t. di II grado della Puglia ha fondato la suadecisione su una valutazione della prova che appare in contrasto con iprincipi sanciti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., procedendo a dedurre, inNumero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/2026maniera generica ed immotivata, la deducibilità dei costi sulla base dipresunzioni non supportate da un’analisi approfondita degli elementi diprova prodotti dalla contribuente.Il motivo, con cui l'Amministrazione finanziaria lamenta che la C.g.t.2avrebbe omesso di esaminare in modo rigoroso e sistematico le molteplicicircostanze presuntive addotte dall'Ufficio (genericità delle fatture,pagamenti in contanti, rapporto di parentela tra le parti, contratto nonregistrato), giungendo a conclusioni sulla deducibilità dei costi in manieragenerica e immotivata, è fondato.1.2. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, intema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazionefinanziaria ha l'onere di fornire la prova che l'operazione commerciale nonè mai stata posta in essere, potendo a tal fine avvalersi anche dipresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi degliartt. 2727 e 2729 c.c. (cfr. Cass. 07/02/2024, n. 3503 e giurisprudenzaivi richiamata). In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazionefinanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, comel'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale,utenze) (cfr. Cass. 02/08/2025, n. 22296 e giurisprudenza ivi richiamata).Una volta che l'Amministrazione ha fornito un quadro indiziario sufficiente,l'onere della prova si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrarel'effettiva esistenza delle operazioni contestate.1.3. Nella fattispecie in esame, l’Ufficio aveva rappresentato una pluralitàdi elementi indiziari convergenti e non contestati dalla contribuente, idoneia integrare una presunzione semplice qualificata quali la genericità dellefatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 21, comma 2, deld.P.R. n. 633/1972, prive di adeguata descrizione della natura, qualità equantità delle prestazioni asseritamente rese; la totale assenza ditracciabilità dei pagamenti, effettuati esclusivamente per contante, conNumero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/2026prelievi allo sportello bancario non univocamente riferibili ai corrispettivifatturati; il rapporto di stretta parentela tra l'emittente delle fatture (RizzoDomenico) e la destinataria delle stesse e titolare della ditta individuale([OSCURATO:PERSONA]), circostanza che avrebbe imposto una valutazioneparticolarmente rigorosa in ordine all'effettività e all'indipendenza delrapporto contrattuale; il contratto di collaborazione privo di data certa enon registrato, inidoneo a conferire certezza giuridica all'esistenza e alladecorrenza del rapporto sottostante, ai sensi dell'art. 109, comma 1, delTUIR.1.4. Questa Corte ha da tempo chiarito che il giudice di merito è tenuto avalutare gli elementi indiziari non atomisticamente, ma nella loro globalità,verificando se la combinazione degli stessi sia in grado di fornire unavalida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice); orbene, ilcomplesso degli indizi testé declinati presentava i requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per fondare unapresunzione semplice idonea a invertire l'onere della prova.Di poi, la contribuente non ha in alcun modo contrastato in giudizio ilquadro indiziario così delineato, non producendo documentazione idonea adimostrare l'effettività delle prestazioni ricevute, non fornendo riscontrioggettivi circa la modalità di determinazione dei compensi, né chiarendo inquale modo i prelievi di contante fossero univocamente riferibili aipagamenti fatturati, limitandosi a mere affermazioni di parte, nonsupportate da elementi di prova autonomi e verificabili.La C.g.t. 2 ha errato nel non riconoscere la valenza presuntiva del quadroindiziario complessivo e nel non fare applicazione del principio diinversione dell'onere della prova, procedendo invece a una valutazioneritenuto insufficiente, in violazione dei criteri di valutazione della provapresuntiva dettati dagli artt. 2727 e 2729 c.c.Numero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Falsa applicazionedell’art. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 19 e 21 deld.P.R. n. 633/1972 nonché violazione dell’art. 2697, c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II gradodella Puglia ha confermato la deducibilità dei costi senza compiere alcunaccertamento circa l’idoneità dei documenti offerti a formare una validaprova della sussistenza dei requisiti e senza affermare il principio per cui,una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia addotto gli elementipresuntivi relativi all’antieconomicità dell’attività svolta dalla contribuente,spetterebbe a quest’ultima dimostrare la regolarità delle operazionieffettuate.Il motivo, con cui la ricorrente deduce che il giudice d'appello haerroneamente confermato la deducibilità dei costi senza un adeguatoaccertamento dei requisiti di certezza e inerenza previsti dall'art. 109 delTUIR e addossando all'Ufficio la prova dell'antieconomicità o della noncongruità delle spese, è fondato.2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, grava sulcontribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e – ove contestatadall'Amministrazione – la coerenza economica dei costi deducibili, qualefatto costitutivo del diritto alla deduzione e tale onere non è soddisfattodalla mera contabilizzazione del costo, né dalla sola produzione dellafattura, essendo invece necessario che esista una documentazione disupporto dalla quale possa ricavarsi, oltre all'importo, la ragione e lacoerenza economica della spesa. In materia di IVA, si è già chiarito chespetta al contribuente, ai fini della detrazione, provare l'effettiva esistenzadelle operazioni contestate, senza che tale onere possa ritenersi assoltocon l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati.Numero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/20262.2. Nel caso in esame, la contribuente non ha fornito alcun elementoprobatorio idoneo a dimostrare: l'effettività delle prestazioni dicollaborazione commerciale asseritamente rese da [OSCURATO:PERSONA] in suofavore, in assenza di qualsiasi riscontro documentale esterno (resocontidell'attività svolta, comunicazioni, corrispondenza commerciale,rispetto all'attività d'impresa, in quanto la mera allegazione che i ricavisarebbero stati conseguiti grazie all'opera del collaboratore costituisce unadeduzione logica interna, non supportata da prove esterne verificabili; lacertezza e determinatezza dei componenti negativi, atteso che le fatturecontestate recano una descrizione generica della prestazione, in violazionedell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, e che il contrattosottostante è privo di data certa.È principio consolidato di questa Corte che sia in tema di imposizionediretta sia in tema di IVA, la fattura costituisce elemento probatorio afavore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma econtenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 ed idonea a rivelarecompiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate. Lagenericità della descrizione in fattura fa venir meno la presunzione diveridicità del documento e, in tal caso, incombe al contribuente fornireinformazioni e documenti complementari idonei a dimostrare la natura el'effettività della prestazione: onere che, nel caso di specie, lacontribuente non ha adempiuto.2.3. Né può ritenersi dirimente, a fini probatori, la circostanza –valorizzata dalla C.g.t. 2 – che i costi contestati fossero gli «unici e soli»sostenuti dalla ditta individuale per generare i ricavi conseguiti dallaCRIOSERVICE. Tale argomentazione attiene alla (asserita) congruitàeconomica del rapporto, ma non supplisce alla mancanza di provadell'effettività e dell'inerenza, che richiedono una dimostrazione positiva edocumentale, non meramente inferenziale.Numero registro generale 7481/2025Numero sezionale 4351/2026Numero di raccolta generale 17121/2026Data pubblicazione 31/05/2026Analogamente, la mancata irrogazione di sanzioni antiriciclaggio da partedell'Amministrazione per i pagamenti in contanti, pur rilevata dal giudiced'appello come elemento a favore della contribuente, non è in alcun modoidonea a dimostrare l'inerenza e l'effettività delle prestazioni. I profilisanzionatori relativi alla disciplina antiriciclaggio sono autonomi rispettoalla verifica dei requisiti di deducibilità fiscale dei costi ai sensi dell'art.109 del TUIR, sicché la mancata applicazione di quelle sanzioni non puòsupplire all'assenza di prova dell'effettività delle operazioni.2.4. La C.g.t. 2, confermando la deducibilità dei costi senza accertarepositivamente la sussistenza dei requisiti di certezza e inerenza previstidall'art. 109 del TUIR, e invertendo di fatto l'onere probatorio in violazionedell'art. 2697 c.c., ha commesso un errore di diritto censurabile in questasede.3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizioinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esamenonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
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