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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 1991

Cassazione n. 22564/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 28/02/1991 avverso la sentenza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI( dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa in data 14/1/2022, che, a seguito di giudizio definito con patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Nel ricorso si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non avendo il Giudice valutato la ricorrenza, nel caso concreto, della ipotesi della lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

Va rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, l'imputato può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Occorre rammentare che nel procedimento di applicazione della pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, poteva essere messa in discussione, con il ricorso per cassazione solo quando risultava, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10).

Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida.

Si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della

I. 103/2017 che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

Venendo al caso in esame, il giudice ha sinteticamente evidenziato in sentenza la corretta qualificazione del fatto; il capo d'imputazione indica che il ricorrente è stato trovato in possesso di diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dai quali potevano ricavarsi oltre 125 dosi medie singole.

A fronte di tali elementi, la difesa contrappone, in modo assertivo e generico, la propria ricostruzione, secondo la quale anche in tale ipotesi sarebbe riconoscibile la fattispecie della lieve entità.

L'inammissibilità va dichiarata con proceduta de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo e secondo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000).

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Pr idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 28/02/1991 avverso la sentenza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI( dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa in data 14/1/2022, che, a seguito di giudizio definito con patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non avendo il Giudice valutato la ricorrenza, nel caso concreto, della ipotesi della lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Va rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, l'imputato può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Occorre rammentare che nel procedimento di applicazione della pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, poteva essere messa in discussione, con il ricorso per cassazione solo quando risultava, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida. Si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017 che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01). Venendo al caso in esame, il giudice ha sinteticamente evidenziato in sentenza la corretta qualificazione del fatto; il capo d'imputazione indica che il ricorrente è stato trovato in possesso di diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dai quali potevano ricavarsi oltre 125 dosi medie singole. A fronte di tali elementi, la difesa contrappone, in modo assertivo e generico, la propria ricostruzione, secondo la quale anche in tale ipotesi sarebbe riconoscibile la fattispecie della lieve entità. L'inammissibilità va dichiarata con proceduta de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo e secondo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Pr idente [OSCURATO:PERSONA]
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