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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21734/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2317 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] CoopNumero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026Palestrina [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3003/2024depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto ingiuntivo n. 1507/2016 il Tribunale di Tivoli, su ricorsodella Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Palestrina (poi [OSCURATO:PERSONA] LazioCredito Cooperativo), ingiungeva ai signori Anna e [OSCURATO:PERSONA] eAntonella Frezza, nei limiti delle rispettive garanzie prestate a favore dellaeuro 990.049,78, oltre interessi e spese.Gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo, tra l’altro,l’improcedibilità dell’azione monitoria nei confronti dei garanti, l’illegittimaapplicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché la nullità dellanotifica del decreto.

Si costituiva la banca, chiedendo il rigettodell’opposizione; nel corso del giudizio intervenivano, a seguito disuccessive cessioni del credito, [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Espletata consulenza tecnica contabile, il Tribunale di Tivoli, con sentenzan. 541/2020, revocava il decreto ingiuntivo ma condannava gli opponenti,in solido, al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della minore somma dieuro 938.125,37, ritenute le garanzie di natura autonoma, ponendo acarico degli opponenti il 90% delle spese di lite.2.

Avverso tale decisione proponevano appello i Fubelli e la Frezza.Numero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026Nel corso del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al giudizio a seguito diaccordo transattivo con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Interveniva altresì [OSCURATO:SOCIETA]., quale ulteriore cessionaria.2.1.

Con sentenza n. 3003 del 2 maggio 2024, la Corte d’Appello di Romadichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettaval’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la qualificazionedelle garanzie come contratti autonomi di garanzia, escludeva la dedottanullità per indeterminatezza dell’oggetto e l’illegittimità della notifica deldecreto ingiuntivo, ribadiva la regolazione delle spese secondo il criteriodella soccombenza prevalente e disponeva la correzione materiale dellasentenza di primo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] eAntonella Frezza propongono ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi,depositando altresì atto denominato ‘memoria’ che non può considerarsitale, in difetto dei relativi requisiti di legge.3.1.

Resistite con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] 2317 S.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 4, 7, 8 e 10 dei contratti di fideiussione(qualificati come contratti autonomi di garanzia) e dell’art. 1346 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si dolgono che la corte d’appello, pur avendo qualificato le garanzie comecontratti autonomi di garanzia, abbia fondato il rigetto delle doglianzesulla applicazione di clausole proprie della fideiussione, in particolaredell’art. 7 del contratto, e sull’affermazione secondo cui la questionedell’indennizzo riguarderebbe un diverso istituto, quale la polizzafideiussoria.Lamentano che tale impostazione si pone in contraddizione con laqualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia, istitutoNumero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026caratterizzato da una obbligazione di natura indennitaria, distintadall’adempimento della prestazione del debitore principale.Lamentano non essersi considerato che l’obbligo del garante non puòcoincidere con il pagamento dell’intero scoperto di conto corrente azionatoin via monitoria, tanto più in assenza di una predeterminazionedell’indennizzo.Si dolgono che la mancata determinazione dell’oggetto dell’obbligazionegarantita non abbia condotto a declaratoria di nullità dei contratti perindeterminatezza dell’oggetto, non essendo idonee a tal fine le clausolegeneriche di stile richiamanti “tutto quanto dovuto dal debitore”; e che lacorte territoriale abbia altresì escluso l’abuso del creditore e ritenutolegittima l’azione monitoria per l’intero importo del credito.4.1.1.

Il motivo è inammissibile.Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dei requisitia pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° comma nn. 4 e 6 c.p.c.,c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinatosecondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altric/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in lineagenerale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è lasemplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente allagaranzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione dellagiustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte delcompito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il dirittodi accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (ilprincipio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduceil contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorsoe se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che puòessere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, inottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimentiNumero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano statiprodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cuiil ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481);Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando),il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena diinammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto eindividuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui qualiil ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamenteconsiderati, ad una diversa decisione.

E ciò perché il ricorso deve“contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità lapossibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punticontroversi e della correttezza e sufficienza della motivazione delladecisione impugnata” (v.

Cass. civ., Sez.

III, Ord., 8/08/2023, n. 24179;Cass. civ., Sez.

III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez.

V, Ord.,10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 22/06/2023, n. 17983;Cass. civ., Sez.

I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez.

III, Ord.,14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez.

V, 20/07/2022, n. 22680; Cass.civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 13/01/2021,n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS.

UU.,27/12/2019, n. 34469).Infatti nemmeno indica la clausola di cui lamenta l’errata qualificazione.La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore didiritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausolacontrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concretoassuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice delmerito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nellamera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unicaastrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché,Numero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra ( Cassazione civilesez.

III, 28/11/2017, n. 28319).Nella specie il motivo è inammissibile, non avendo la parte ricorrenteassolto agli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso.In particolare, la censura si limita a dedurre un’erronea qualificazione dellaclausola contrattuale senza riprodurne il contenuto né indicarepuntualmente i criteri ermeneutici asseritamente violati, nonché le ragionidel loro concreto e non corretto impiego da parte del giudice di merito.La parte, infatti, omette di individuare specificamente la clausola oggettodi doglianza e di chiarire in quale modo la Corte territoriale si sarebbediscostata dai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,limitandosi a contrapporre la propria diversa lettura a quella accolta nellasentenza impugnata.Ne consegue che la censura, così formulata, non è scrutinabile in sede dilegittimità, risolvendosi in una mera contrapposizione interpretativa infatto e risultando, pertanto, inammissibile.4.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comman. 3, c.p.c., con riferimento alla regolazione delle spese di lite.Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto corretta l’applicazione, daparte del tribunale del principio della soccombenza prevalente,valorizzando la circostanza che, pur a fronte della riduzione del creditoazionato in via monitoria, lo stesso fosse stato comunque accertato inmisura rilevante.Lamentano non essersi conto del petitum del giudizio di opposizione,diretto a far valere l’improcedibilità dell’azione monitoria nei confronti deigaranti e la parziale inesistenza del credito, in relazione sia alla naturaNumero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026indennitaria delle garanzie sia al computo degli interessi.

Evidenziano chetali doglianze sono state ritenute fondate, in particolare all’esito dellaconsulenza tecnica d’ufficio, recepita dal Tribunale, che ha comportato unadecurtazione del credito in misura sostanzialmente coincidente con quantodedotto dagli opponenti.Lamentano pertanto che, in presenza dell’accoglimento delle principalicensure sollevate in opposizione, la decisione di porre le spese di lite,anche solo in parte, a loro carico si ponga in contrasto con gli artt. 91 e 92c.p.c., richiamando il principio secondo cui, anche in caso di accoglimentoparziale della domanda, la parte vittoriosa può subire una compensazionedelle spese, ma non può essere condannata alla rifusione delle spese dellacontroparte.Contestano l’affermazione della corte territoriale circa la carenza diinteresse a censurare il quantum delle spese, ritenendo che tale doglianzafosse correttamente prospettata in via subordinata.4.2.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La questione attiene alla corretta regolamentazione delle spese di litenell’ipotesi di accoglimento solo parziale dell’opposizione a decretoingiuntivo, con conseguente riduzione del credito azionato.Sotto un primo profilo, la censura è infondata con riferimento alla dedottaillegittimità della compensazione delle spese.L’accoglimento, anche non integrale, di una domanda articolata in ununico capo non integra, di per sé, un’ipotesi di soccombenza reciproca, maconfigura un’ipotesi di sostanziale vittoria della parte che abbia conseguitoun risultato utile; ne consegue che non è consentito porre a suo carico lespese sostenute dalla controparte.

Tuttavia, resta ferma la facoltà delgiudice di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese ai sensidell’art. 92, 2 comma, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti, purché taledecisione sia sorretta da adeguata motivazione (Cass., 15 maggio 2023,Numero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026n. 13212; Cass., 31 luglio 2015, n. 16214; Cass., 3 aprile 2015, n. 6862;Cass., 25 marzo 2024, n. 7947).Ne consegue che la mera circostanza dell’accoglimento parziale delladomanda non preclude, in via assoluta, la possibilità di compensazione, laquale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limititracciati dalla normativa processuale.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto, sia puresinteticamente, delle ragioni per cui ha ritenuto corretta l’applicazione delcriterio della soccombenza prevalente, sicché la censura non individua unaviolazione di legge, ma si risolve nella prospettazione di una diversavalutazione delle risultanze di causa.Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile.La parte ricorrente, infatti, contrappone una propria diversa valutazionedella regolamentazione delle spese a quella operata dal giudice di merito,senza dedurre in modo specifico la violazione dei criteri legali di cui agliartt. 91 e 92 c.p.c. né confrontarsi puntualmente con la motivazione delladecisione impugnata.La doglianza si risolve, pertanto, in una mera contrapposizione allavalutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede dilegittimità, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito.Deve altresì rilevarsi che la censura relativa al quantum delle spese èformulata in termini generici e subordinati, senza specifica indicazione deiparametri asseritamente violati o delle voci di liquidazione oggetto didoglianza, risultando pertanto priva dei requisiti di specificità richiestidall’art. 366 c.p.c.5.

Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida inNumero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026complessivi euro 11.200,00 (di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2317 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] CoopNumero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026Palestrina [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3003/2024depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo n. 1507/2016 il Tribunale di Tivoli, su ricorsodella Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Palestrina (poi [OSCURATO:PERSONA] LazioCredito Cooperativo), ingiungeva ai signori Anna e [OSCURATO:PERSONA] eAntonella Frezza, nei limiti delle rispettive garanzie prestate a favore dellaeuro 990.049,78, oltre interessi e spese.Gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo, tra l’altro,l’improcedibilità dell’azione monitoria nei confronti dei garanti, l’illegittimaapplicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché la nullità dellanotifica del decreto. Si costituiva la banca, chiedendo il rigettodell’opposizione; nel corso del giudizio intervenivano, a seguito disuccessive cessioni del credito, [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Espletata consulenza tecnica contabile, il Tribunale di Tivoli, con sentenzan. 541/2020, revocava il decreto ingiuntivo ma condannava gli opponenti,in solido, al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della minore somma dieuro 938.125,37, ritenute le garanzie di natura autonoma, ponendo acarico degli opponenti il 90% delle spese di lite.2. Avverso tale decisione proponevano appello i Fubelli e la Frezza.Numero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026Nel corso del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al giudizio a seguito diaccordo transattivo con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Interveniva altresì [OSCURATO:SOCIETA]., quale ulteriore cessionaria.2.1. Con sentenza n. 3003 del 2 maggio 2024, la Corte d’Appello di Romadichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettaval’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la qualificazionedelle garanzie come contratti autonomi di garanzia, escludeva la dedottanullità per indeterminatezza dell’oggetto e l’illegittimità della notifica deldecreto ingiuntivo, ribadiva la regolazione delle spese secondo il criteriodella soccombenza prevalente e disponeva la correzione materiale dellasentenza di primo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] eAntonella Frezza propongono ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi,depositando altresì atto denominato ‘memoria’ che non può considerarsitale, in difetto dei relativi requisiti di legge.3.1. Resistite con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] 2317 S.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 4, 7, 8 e 10 dei contratti di fideiussione(qualificati come contratti autonomi di garanzia) e dell’art. 1346 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si dolgono che la corte d’appello, pur avendo qualificato le garanzie comecontratti autonomi di garanzia, abbia fondato il rigetto delle doglianzesulla applicazione di clausole proprie della fideiussione, in particolaredell’art. 7 del contratto, e sull’affermazione secondo cui la questionedell’indennizzo riguarderebbe un diverso istituto, quale la polizzafideiussoria.Lamentano che tale impostazione si pone in contraddizione con laqualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia, istitutoNumero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026caratterizzato da una obbligazione di natura indennitaria, distintadall’adempimento della prestazione del debitore principale.Lamentano non essersi considerato che l’obbligo del garante non puòcoincidere con il pagamento dell’intero scoperto di conto corrente azionatoin via monitoria, tanto più in assenza di una predeterminazionedell’indennizzo.Si dolgono che la mancata determinazione dell’oggetto dell’obbligazionegarantita non abbia condotto a declaratoria di nullità dei contratti perindeterminatezza dell’oggetto, non essendo idonee a tal fine le clausolegeneriche di stile richiamanti “tutto quanto dovuto dal debitore”; e che lacorte territoriale abbia altresì escluso l’abuso del creditore e ritenutolegittima l’azione monitoria per l’intero importo del credito.4.1.1. Il motivo è inammissibile.Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dei requisitia pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° comma nn. 4 e 6 c.p.c.,c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinatosecondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altric/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in lineagenerale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è lasemplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente allagaranzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione dellagiustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte delcompito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il dirittodi accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (ilprincipio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduceil contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorsoe se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che puòessere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, inottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimentiNumero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano statiprodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cuiil ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481);Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando),il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena diinammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto eindividuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui qualiil ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamenteconsiderati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve“contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità lapossibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punticontroversi e della correttezza e sufficienza della motivazione delladecisione impugnata” (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179;Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord.,10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983;Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord.,14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass.civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021,n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU.,27/12/2019, n. 34469).Infatti nemmeno indica la clausola di cui lamenta l’errata qualificazione.La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore didiritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausolacontrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concretoassuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice delmerito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nellamera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unicaastrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché,Numero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra ( Cassazione civilesez. III, 28/11/2017, n. 28319).Nella specie il motivo è inammissibile, non avendo la parte ricorrenteassolto agli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso.In particolare, la censura si limita a dedurre un’erronea qualificazione dellaclausola contrattuale senza riprodurne il contenuto né indicarepuntualmente i criteri ermeneutici asseritamente violati, nonché le ragionidel loro concreto e non corretto impiego da parte del giudice di merito.La parte, infatti, omette di individuare specificamente la clausola oggettodi doglianza e di chiarire in quale modo la Corte territoriale si sarebbediscostata dai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,limitandosi a contrapporre la propria diversa lettura a quella accolta nellasentenza impugnata.Ne consegue che la censura, così formulata, non è scrutinabile in sede dilegittimità, risolvendosi in una mera contrapposizione interpretativa infatto e risultando, pertanto, inammissibile.4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comman. 3, c.p.c., con riferimento alla regolazione delle spese di lite.Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto corretta l’applicazione, daparte del tribunale del principio della soccombenza prevalente,valorizzando la circostanza che, pur a fronte della riduzione del creditoazionato in via monitoria, lo stesso fosse stato comunque accertato inmisura rilevante.Lamentano non essersi conto del petitum del giudizio di opposizione,diretto a far valere l’improcedibilità dell’azione monitoria nei confronti deigaranti e la parziale inesistenza del credito, in relazione sia alla naturaNumero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026indennitaria delle garanzie sia al computo degli interessi. Evidenziano chetali doglianze sono state ritenute fondate, in particolare all’esito dellaconsulenza tecnica d’ufficio, recepita dal Tribunale, che ha comportato unadecurtazione del credito in misura sostanzialmente coincidente con quantodedotto dagli opponenti.Lamentano pertanto che, in presenza dell’accoglimento delle principalicensure sollevate in opposizione, la decisione di porre le spese di lite,anche solo in parte, a loro carico si ponga in contrasto con gli artt. 91 e 92c.p.c., richiamando il principio secondo cui, anche in caso di accoglimentoparziale della domanda, la parte vittoriosa può subire una compensazionedelle spese, ma non può essere condannata alla rifusione delle spese dellacontroparte.Contestano l’affermazione della corte territoriale circa la carenza diinteresse a censurare il quantum delle spese, ritenendo che tale doglianzafosse correttamente prospettata in via subordinata.4.2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La questione attiene alla corretta regolamentazione delle spese di litenell’ipotesi di accoglimento solo parziale dell’opposizione a decretoingiuntivo, con conseguente riduzione del credito azionato.Sotto un primo profilo, la censura è infondata con riferimento alla dedottaillegittimità della compensazione delle spese.L’accoglimento, anche non integrale, di una domanda articolata in ununico capo non integra, di per sé, un’ipotesi di soccombenza reciproca, maconfigura un’ipotesi di sostanziale vittoria della parte che abbia conseguitoun risultato utile; ne consegue che non è consentito porre a suo carico lespese sostenute dalla controparte. Tuttavia, resta ferma la facoltà delgiudice di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese ai sensidell’art. 92, 2 comma, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti, purché taledecisione sia sorretta da adeguata motivazione (Cass., 15 maggio 2023,Numero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026n. 13212; Cass., 31 luglio 2015, n. 16214; Cass., 3 aprile 2015, n. 6862;Cass., 25 marzo 2024, n. 7947).Ne consegue che la mera circostanza dell’accoglimento parziale delladomanda non preclude, in via assoluta, la possibilità di compensazione, laquale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limititracciati dalla normativa processuale.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto, sia puresinteticamente, delle ragioni per cui ha ritenuto corretta l’applicazione delcriterio della soccombenza prevalente, sicché la censura non individua unaviolazione di legge, ma si risolve nella prospettazione di una diversavalutazione delle risultanze di causa.Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile.La parte ricorrente, infatti, contrappone una propria diversa valutazionedella regolamentazione delle spese a quella operata dal giudice di merito,senza dedurre in modo specifico la violazione dei criteri legali di cui agliartt. 91 e 92 c.p.c. né confrontarsi puntualmente con la motivazione delladecisione impugnata.La doglianza si risolve, pertanto, in una mera contrapposizione allavalutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede dilegittimità, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito.Deve altresì rilevarsi che la censura relativa al quantum delle spese èformulata in termini generici e subordinati, senza specifica indicazione deiparametri asseritamente violati o delle voci di liquidazione oggetto didoglianza, risultando pertanto priva dei requisiti di specificità richiestidall’art. 366 c.p.c.5. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida inNumero registro generale 16608/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 21734/2026Data pubblicazione 25/06/2026complessivi euro 11.200,00 (di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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