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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35534/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05885/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e della Riscossione, in persona del direttore p.t. , rappresentat a e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,fallita, in persona del curatore; –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1880 /18 depositata il 6 luglio 2018; Oggetto: Tributi altri Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre2023 dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 03420100027462 601 ) per crediti erariali relativi all’anno 2006con cui l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e della Riscossione hannorichiesto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , fallita (d’ora in poi intimata, l’importo di € 531.020,90 .

La questione è incentrata essenzialmente sull’omessa notifica della predetta cartella, conosciuta, ad avviso dell’intimata, solo a seguito dell a notificazione dell’accoglimento dell’istanza di rateazione.

La CTP ha accoltoil ricorso.

La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - l’estratto di ruolo è un atto interno ben distinto dalla cartella di pagamento ed autonomamente impugnabile; - non è sufficiente ai fini della prova della notifica la prod uzione della sola fotocopia dell’avviso di ricevimento, essendo necessaria la produzione dell’originale della relativa relata; - è inammissibile la costituzione dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossionemediante un avvocato del libero foro; la ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi , l’altra parte resta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente la CTR dichiarato l'autonoma impugnabilità -tout court - dell'estratto di ruolo.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2719 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto inidonea la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione al fine di dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 1988 cod. civ., per avere erroneamente la CTR ritenuto la tempestività del ricorso introduttivo sul presupposto che la richiesta di rateazione non costituisse riconoscimento del debito e non implicasse, quindi, la sua effettiva conoscenza.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 e dell'art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR dichiarato la carenza di legitimatio ad processum dell'Agente della Riscossione difeso da legale del libero foro.

5. Il primo motivo è fondato.

Con riguardo al profilo relativo all’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, va, anzitutto, ricordato come in sede di legittimità era stato, a suo tempo, chiarito in diverse occasioni (Sez.

U, sent. n. 19704 del 2015), che l'estratto di ruolo può essere impugnato dal contribuente non autonomamente, ma unitamente al ruolo e alla cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 19, comma 3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costit uisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima.

Si riteneva, infatti, che l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non potesse essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorressela stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si fosse postoun concreto problema di reciproca limitazione (cfr. anche Cass. n. 27799 del 2018).

Successivamente,l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215) ha previsto che: «l'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Con un recente arresto (Sez.

U, n. 26283 del 06/09/2022 (Rv. 665660 - 02) ) la Corte ha affrontato la questione relativa all’applicabilità retroattiva della disposizione ora richiamata ed ha affermato che: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata».

Con tale pronuncia è stato, altresì, chiarito che in relazione a tale disposizionesono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

La Corte ha, quindi precisato come la norma ora richiamata, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.

Da tale affermazione deriva che la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (nello stesso senso Cass. Sez.

L, n. 10595/2023, Rv. 667420 - 01) .

Sul tema è recentemente intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sent.n. 190 del 17 ottobre 2023 che ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.

La sentenza impugnata, avendo affermato l’autonoma impugnabilità dell’estratto diruolo, è andata contro i principi ora richiamati.

Nel caso di specie, non avendo l’intimato , depositato documentazione che potesse attestare il suo attuale interesse ad agire, così come richiesto dalla disciplina ora richiamata, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo per difetto di interesse.

Il sopravvenire della nuova disciplina e del nuovo assetto interpretativo di legittimità in ordine ai presupposti di ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruoloimplicano il superamento di quanto già stabilito da questa Corte nei confronti delle stesse parti: v.Cass.ord.nn.12734-12735/20.

6. Gli altri motivi restano assorbiti alla luce dell’accoglimento del primo motivo.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso.

7. Tenuto conto del mutamento della disciplina applicabile, intervenuto nel corso del giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio e di quelle relative ai giudizi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il primomotivo di ricorso , assorbiti gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05885/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e della Riscossione, in persona del direttore p.t. , rappresentat a e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,fallita, in persona del curatore; –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1880 /18 depositata il 6 luglio 2018; Oggetto: Tributi altri Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre2023 dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 03420100027462 601 ) per crediti erariali relativi all’anno 2006con cui l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e della Riscossione hannorichiesto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , fallita (d’ora in poi intimata, l’importo di € 531.020,90 . La questione è incentrata essenzialmente sull’omessa notifica della predetta cartella, conosciuta, ad avviso dell’intimata, solo a seguito dell a notificazione dell’accoglimento dell’istanza di rateazione. La CTP ha accoltoil ricorso. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - l’estratto di ruolo è un atto interno ben distinto dalla cartella di pagamento ed autonomamente impugnabile; - non è sufficiente ai fini della prova della notifica la prod uzione della sola fotocopia dell’avviso di ricevimento, essendo necessaria la produzione dell’originale della relativa relata; - è inammissibile la costituzione dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossionemediante un avvocato del libero foro; la ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi , l’altra parte resta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente la CTR dichiarato l'autonoma impugnabilità -tout court - dell'estratto di ruolo. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2719 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto inidonea la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione al fine di dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 1988 cod. civ., per avere erroneamente la CTR ritenuto la tempestività del ricorso introduttivo sul presupposto che la richiesta di rateazione non costituisse riconoscimento del debito e non implicasse, quindi, la sua effettiva conoscenza. 4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 e dell'art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR dichiarato la carenza di legitimatio ad processum dell'Agente della Riscossione difeso da legale del libero foro. 5. Il primo motivo è fondato. Con riguardo al profilo relativo all’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, va, anzitutto, ricordato come in sede di legittimità era stato, a suo tempo, chiarito in diverse occasioni (Sez. U, sent. n. 19704 del 2015), che l'estratto di ruolo può essere impugnato dal contribuente non autonomamente, ma unitamente al ruolo e alla cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 19, comma 3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costit uisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima. Si riteneva, infatti, che l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non potesse essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorressela stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si fosse postoun concreto problema di reciproca limitazione (cfr. anche Cass. n. 27799 del 2018). Successivamente,l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215) ha previsto che: «l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Con un recente arresto (Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022 (Rv. 665660 - 02) ) la Corte ha affrontato la questione relativa all’applicabilità retroattiva della disposizione ora richiamata ed ha affermato che: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata». Con tale pronuncia è stato, altresì, chiarito che in relazione a tale disposizionesono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. La Corte ha, quindi precisato come la norma ora richiamata, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Da tale affermazione deriva che la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (nello stesso senso Cass. Sez. L, n. 10595/2023, Rv. 667420 - 01) . Sul tema è recentemente intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sent.n. 190 del 17 ottobre 2023 che ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito. La sentenza impugnata, avendo affermato l’autonoma impugnabilità dell’estratto diruolo, è andata contro i principi ora richiamati. Nel caso di specie, non avendo l’intimato , depositato documentazione che potesse attestare il suo attuale interesse ad agire, così come richiesto dalla disciplina ora richiamata, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo per difetto di interesse. Il sopravvenire della nuova disciplina e del nuovo assetto interpretativo di legittimità in ordine ai presupposti di ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruoloimplicano il superamento di quanto già stabilito da questa Corte nei confronti delle stesse parti: v.Cass.ord.nn.12734-12735/20. 6. Gli altri motivi restano assorbiti alla luce dell’accoglimento del primo motivo. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso. 7. Tenuto conto del mutamento della disciplina applicabile, intervenuto nel corso del giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio e di quelle relative ai giudizi di merito. P.Q.M. Accoglie il primomotivo di ricorso , assorbiti gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o