CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 33081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di S. [OSCURATO:PERSONA] - sez. riesame misure cautelari reali. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo di plurime somme di denaro, emesso in data 29/04/2021 dal G.I.P. dello stesso Tribunale per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, truffa e falso), deducendo plurimi vizi di motivazione e violazione delle norme incriminatrici violate in difetto del fumus dei reati ipotizzati, nonché violazione dell'art. 322-ter c.p. "in riferimento alla circostanza ritenuta che le somme di denaro risulterebbero confiscabili perché costituiscono l'equivalente degli specifici reati (ove accertati) ascritti all'odierno indagato". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti oltre che privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1. Plurime, e promiscuamente articolate, sono le doglianze del ricorrente. 1.1. Non consentite sono, nell'ambito delle plurime doglianze promiscuamente affastellate all'interno del primo motivo, quelle che si concretizzano nella denuncia di vizi di motivazioni, essendo consentito ricorrere soltanto per violazione di leggi. 1.1.1. Quanto alla denuncia di carenza assoluta di motivazione (questa soltanto denunciabile sub specie di violazione di legge), per mancata considerazione di tre ordini di rilievi difensivi formulati in una memoria ritualmente depositata, deve rilevarsi che il Tribunale (pagg. 4 e seguenti dell'ordinanza impugnata) ha specificamente ed incensurabilmente confutato quanto dedotto nella memoria de qua, con rilievi con i quali all'evidenza il ricorrente non si confronta. 1.2. Si lamenta la mancanza del fumus dei reati ipotizzati, proponendo una diversa ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate. 1.2.1. In tal modo, la difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati. z 1.2.2. In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); inoltre, gli esiti delle intercettazioni non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell'ambito del subprocedimento cautelare) "piena" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). 1.3. Ciò premesso, il Tribunale ha valorizzato, ad integrazione del c.d. "fumus" dei reati provvisoriamente ipotizzati, il contenuto delle dichiarazioni rese da taluni dei beneficiari delle false attestazioni in contestazioni e di una serie di conversazioni intercettate, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (cfr. pagg. 2 e seguenti dell'ordinanza impugnata). 1.4. Le somme rinvenute occultate in casa del Visone, di importo notevole e la cui provenienza non è risultata in alcun modo giustificata, sono state legittimamente tratte in sequestro preventivo non soltanto perché suscettibili di confisca, ma anche perché la loro libera disponibilità "potrebbe aggravare le conseguenze dei reati, anche in ragione del verosimile tentativo dell'indagato di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa" (pagg. 4 e 10 dell'ordinanza impugnata). 2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm