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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05024/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdate-avvise-a-14e--parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in sede di appello per il reato di tentato furto aggravato, è inammissibile.

Nel caso che occupa il Lombardi ed il P.G. hanno concordato in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena in quella di tre anni sei mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso di motivare in merito alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, motivo al quale non si era rinunciato; e che abbia omesso di motivare in relazione alla prima delle due proposte di concordato avanzate.

2. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento„ in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

3. La Corte di appello ha dato atto che il motivo con il quale si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non era stato esplicitamente rinunciato, aggiungendo però che il difensore non aveva insistito nella richiesta.

La puntualizzazione risulta opportuna perché le attenuanti generiche, specie se invocate con riferimento a profili essenzialmente personologici, come nella specie, attengono strettamente al trattamento sanzionatorio e non all'accertamento del fatto-reato; sicchè la proposta di concordato sulla pena che non le contempli finisce per avere valore di rinuncia implicita al relativo motivo.

In ogni caso, il rilievo formulato con il ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha esplicitamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non riconoscibili le attenuanti in parola.

4. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore motivo.

La proposizione al giudice di un accordo definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., successivo ad altro, non può che assumere valore di rinuncia del precedente, sicchè nessun obbligo ha il giudice di prendere posizione rispetto allo stesso.

3. Segue alla declaratoria di inammissibIlità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdate-avvise-a-14e--parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in sede di appello per il reato di tentato furto aggravato, è inammissibile. Nel caso che occupa il Lombardi ed il P.G. hanno concordato in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena in quella di tre anni sei mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa. Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso di motivare in merito alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, motivo al quale non si era rinunciato; e che abbia omesso di motivare in relazione alla prima delle due proposte di concordato avanzate. 2. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento„ in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 3. La Corte di appello ha dato atto che il motivo con il quale si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non era stato esplicitamente rinunciato, aggiungendo però che il difensore non aveva insistito nella richiesta. La puntualizzazione risulta opportuna perché le attenuanti generiche, specie se invocate con riferimento a profili essenzialmente personologici, come nella specie, attengono strettamente al trattamento sanzionatorio e non all'accertamento del fatto-reato; sicchè la proposta di concordato sulla pena che non le contempli finisce per avere valore di rinuncia implicita al relativo motivo. In ogni caso, il rilievo formulato con il ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha esplicitamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non riconoscibili le attenuanti in parola. 4. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore motivo. La proposizione al giudice di un accordo definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., successivo ad altro, non può che assumere valore di rinuncia del precedente, sicchè nessun obbligo ha il giudice di prendere posizione rispetto allo stesso. 3. Segue alla declaratoria di inammissibIlità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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