CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce l'erronea applicazione dei criteri inerenti alla commisurazione giudiziale della pena, in ragione dell'assenza di riferimento ai criteri di cui agli artt. 133 e s. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale, con motivazione (pag. 3 e 4) con la quale il ricorrente peraltro non si confronta, commisurato il trattamento sanzionatorio in ragione della gravità del reato, desunta dal dato quanto-qualitativo della sostanza stupefacente (20,8 gr di cocaina, come emergenti dalla rubrica, con percentuale di principio attivo pari a 42,02%, corrispondenti a 59 dosi), oltre che della personalità del prevenuto, recidivo oltre che in contatto con fornitori di stupefacente (per quanto emerge dall'apparato motivazionale inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere tens