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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00454/2023

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi 14679-2021 e 15064-2021 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale e controricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 688/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: v La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 688 del 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], libero professionista iscritti all'Albo degli ingegneri e contemporaneamente insegnante di ruolo presso Scuola pubblica, per l'accertamento dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata e la non debenza delle somme pretese dall'[OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributi per l'anno 2008; per la Corte di merito, gli ingegneri iscritti all'Albo e non ad INARCASSA, in quanto iscritti all'[OSCURATO:PERSONA] (gestione ex INPDAP fondo pensioni lavoratori dipendenti) in ragione dell'attività lavorativa subordinata contestualmente svolta, erano tenuti all'iscrizione anche alla gestione separata per lo svolgimento dell'attività libero professionale a garanzia della copertura previdenziale per detta attività di cui, altrimenti, non avrebbe goduto, ritenuto irrilevante l'avvenuto pagamento del contributo integrativo all'INARCASSA; la Corte territoriale ha ritenuto non prescritti i contributi pretesi dall'[OSCURATO:PERSONA] con comunicazione ricevuta il 14 giugno 2014, dovuti dalla scadenza del termine di pagamento dei contribute in ragione dell'applicabilità del d.p.c.m. 4.6.2009 che aveva differito senza aggravi al 6 luglio 2009 il termine di pagamento del saldo 2008 (v. circolare n. 79 del 5.6.2009); infine, la Corte di merito ha ritenuto non corretto il regime sanzionatorio applicato dall'Istituto, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8), ed integrata la fattispecie di omissione e non di evasione contributiva sul presupposto che l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria, in presenza tuttavia di corretta indicazione del reddito nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi, non configurasse occultamento del rapporto e dei relativi redditi e non facesse presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare contributi o premi dovuti, con onere del contribuente inadempiente di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, della buona fede, onere assolto, nella specie, dal professionista; avverso tale sentenza ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 21 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione comma 1, n. 3), la violazione della

I. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, così come interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12; Ric. 2021 nn. 14679 e 15064 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -2- il ricorrente chiede di rimeditare l'orientamento posto a fondamento della decisione, di rimettere alle sezioni unite la questione oggetto di causa e rileva la pendenza di un procedimento legislativo finalizzato a dare forma di legge alla tesi sostenuta; con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, - è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in combinato disposto con la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b; con proprio ricorso, notificato il 25 maggio 2022, l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della stessa sentenza con un motivo relativo alla violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b)

I. n. 388/2000, essendo stata ritenuta l'ipotesi dell'omissione e non quella dell'evasione contributiva; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successiva memoria; la proposta del relatore è stata :zanicata alle parti unitamente al decrea di fissazione dell'adunanza (2) - CONSIDERATO che: in primo luogo, va osservato che nell'ipotesi qui ricorrente di impugnazione proposta avverso un provvedimento che riguarda più parti tutte le impugnazioni vanno proposte nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice; tuttavia, dovendo l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo". (Cass. n. 27898 del 2011; conf. n. 25054 del 07/11/2013, n. 27887/2009); Cass, S.U. n. 7074 del 2017, ha confermato tale orientamento, statuendo che "in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale"; Ric. 2021 nn. 14679 e 15064 sez.

ML ud. 22-12-2022 -3- nella fattispecie, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato il 21 maggio 2021, successivamente, il 25 maggio 2021 è stato notificato il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], per cui il primo è da ritenersi ricorso principale e quello dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorso incidentale (Cass. n. 25662 del 04/12/2014); ciò premesso, la definizione in questa sede dei procedimenti riuniti comporta anche l'esame del motivo relativo alle sanzioni applicabili alla fattispecie ed a tal riguardo va osservato che le considerazioni svolte in tema di regime sanzionatorio derivante dalla omessa iscrizione alla gestione separata da parte degli avvocati non iscritti alla Cassa forense dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 2022 impongono di esaminare la medesima questione anche nel caso in esame e che, per tali ragioni, la questione posta dal motivo di ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] assume valore nomofilattico; p.q.m.

La Corte rinvia la causa alla Quar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi 14679-2021 e 15064-2021 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale e controricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 688/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: v La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 688 del 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], libero professionista iscritti all'Albo degli ingegneri e contemporaneamente insegnante di ruolo presso Scuola pubblica, per l'accertamento dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata e la non debenza delle somme pretese dall'[OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributi per l'anno 2008; per la Corte di merito, gli ingegneri iscritti all'Albo e non ad INARCASSA, in quanto iscritti all'[OSCURATO:PERSONA] (gestione ex INPDAP fondo pensioni lavoratori dipendenti) in ragione dell'attività lavorativa subordinata contestualmente svolta, erano tenuti all'iscrizione anche alla gestione separata per lo svolgimento dell'attività libero professionale a garanzia della copertura previdenziale per detta attività di cui, altrimenti, non avrebbe goduto, ritenuto irrilevante l'avvenuto pagamento del contributo integrativo all'INARCASSA; la Corte territoriale ha ritenuto non prescritti i contributi pretesi dall'[OSCURATO:PERSONA] con comunicazione ricevuta il 14 giugno 2014, dovuti dalla scadenza del termine di pagamento dei contribute in ragione dell'applicabilità del d.p.c.m. 4.6.2009 che aveva differito senza aggravi al 6 luglio 2009 il termine di pagamento del saldo 2008 (v. circolare n. 79 del 5.6.2009); infine, la Corte di merito ha ritenuto non corretto il regime sanzionatorio applicato dall'Istituto, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8), ed integrata la fattispecie di omissione e non di evasione contributiva sul presupposto che l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria, in presenza tuttavia di corretta indicazione del reddito nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi, non configurasse occultamento del rapporto e dei relativi redditi e non facesse presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare contributi o premi dovuti, con onere del contribuente inadempiente di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, della buona fede, onere assolto, nella specie, dal professionista; avverso tale sentenza ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 21 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione comma 1, n. 3), la violazione della I. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, così come interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12; Ric. 2021 nn. 14679 e 15064 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- il ricorrente chiede di rimeditare l'orientamento posto a fondamento della decisione, di rimettere alle sezioni unite la questione oggetto di causa e rileva la pendenza di un procedimento legislativo finalizzato a dare forma di legge alla tesi sostenuta; con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, - è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in combinato disposto con la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b; con proprio ricorso, notificato il 25 maggio 2022, l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della stessa sentenza con un motivo relativo alla violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b) I. n. 388/2000, essendo stata ritenuta l'ipotesi dell'omissione e non quella dell'evasione contributiva; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successiva memoria; la proposta del relatore è stata :zanicata alle parti unitamente al decrea di fissazione dell'adunanza (2) - CONSIDERATO che: in primo luogo, va osservato che nell'ipotesi qui ricorrente di impugnazione proposta avverso un provvedimento che riguarda più parti tutte le impugnazioni vanno proposte nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice; tuttavia, dovendo l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo". (Cass. n. 27898 del 2011; conf. n. 25054 del 07/11/2013, n. 27887/2009); Cass, S.U. n. 7074 del 2017, ha confermato tale orientamento, statuendo che "in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale"; Ric. 2021 nn. 14679 e 15064 sez. ML ud. 22-12-2022 -3- nella fattispecie, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato il 21 maggio 2021, successivamente, il 25 maggio 2021 è stato notificato il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], per cui il primo è da ritenersi ricorso principale e quello dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorso incidentale (Cass. n. 25662 del 04/12/2014); ciò premesso, la definizione in questa sede dei procedimenti riuniti comporta anche l'esame del motivo relativo alle sanzioni applicabili alla fattispecie ed a tal riguardo va osservato che le considerazioni svolte in tema di regime sanzionatorio derivante dalla omessa iscrizione alla gestione separata da parte degli avvocati non iscritti alla Cassa forense dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 2022 impongono di esaminare la medesima questione anche nel caso in esame e che, per tali ragioni, la questione posta dal motivo di ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] assume valore nomofilattico; p.q.m. La Corte rinvia la causa alla Quar
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