CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33277/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Bologna emessa il 1° luglio 2024 per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (Insussistenza del concorso nel reato e dell'elemento soggettivo dello stesso; illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo; illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del furto consumato; esimente della speciale tenuità del fatto; applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano le pp. 2-4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]