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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18155/2026

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to, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicatorecapito Pec;- controricorrente e ricorrente incidentale -avversoNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026la sentenza n. 173, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il21.2.2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],che ha confermato la propria richiesta accogliere il ricorso principale erigettare il ricorso incidentale;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente principale,dall’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA], il quale ha domandatol’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell’impugnativaincidentale e, per la controricorrente e ricorrente incidentale, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato il rigetto del ricorso principale el’accoglimento del ricorso incidentale;la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA], avente sede in Ravenna edesercente l’attività di trasporto marittimo di persone e cose, portava incompensazione nell’anno 2019 (dichiarazione 2020) un preteso creditod’imposta, invocato come maturato nell’anno 2018, ma non indicato nelrigo RU05 della dichiarazione dei redditi del 2019.

La società sosteneva diavere diritto ai benefici di cui alla legge di stabilità per il 2016 (L.208/2015, art. 1, commi da 98 a 108) in conseguenza dell’investimento in‘ricerca e sviluppo’ ai sensi dell’art. 3 del Dl n. 145 del 2013 come conv., esucc. modd. (cfr. art. 1, legge 296 del 2006).L’Agenzia delle Entrate richiedeva documentazione, che la societàproduceva, e poi ne domandava di ulteriore con accesso presso la sede.Quindi l’Ente impositore riteneva che l’agevolazione fiscale non fossericonoscibile perché l’attività svolta dalla società non possedeva i requisitirichiesti dalla legge, in primo luogo la novità, ed il beneficio non potevapertanto essere fruito.

L’Ente impositore notificava in conseguenza ilNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/20263.3.2020 alla società l’atto di recupero di credito d’imposta n.THQCRIE00013 (Ires 2019).2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivoinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna proponendoplurime censure, procedimentali e di merito, anche in materia di sanzioni.La CTP reputava in generale infondate le contestazioni mosse dallacontribuente e le rigettava, ma riteneva di dover ridurre le sanzioni, dal100% al 30%, stimando che il credito invocato dovesse qualificarsi come‘non spettante’, anziché come ‘inesistente’.3.

La società spiegava appello, avverso la parte della decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], rinnovando leproprie critiche, mentre l’Ente impositore proponeva appello incidentale inmateria di riduzione delle sanzioni.

Il giudice dell’appello rigettava sial’appello principale sia l’appello incidentale, e confermava quindiintegralmente la decisione di primo grado.4.

Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha propostoricorso principale per cassazione l’Amministrazione finanziaria (notifica16.9.2024) affidandosi ad un motivo di ricorso, e la contribuente hareagito mediante controricorso.

La società ha proposto anche ricorsoincidentale (notifica 19.9.2024), affidandosi a quattro motivi di ricorso.L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso incidentale.

Lasocietà ha pure depositato memoria.4.1.

Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato accogliersi il ricorso dell’Amministrazione finanziaria erigettarsi il ricorso della contribuente, ove ritenuto inammissibile ilsecondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla società, avente adoggetto la pretesa obbligatorietà dell’acquisizione del parere del MISE(Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA]), ora MIMIT (Ministero delle ImpreseNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026e del Made in Italy), altrimenti rimettendosi la decisione alla pubblicaudienza in considerazione della novità e rilevanza della questioneproposta.4.2.

All’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte accoglieva lasollecitazione del P.M. e, con ordinanza interlocutoria dep. 26.12.2025, n.34136, rimetteva la definizione del giudizio ad una prossima pubblicaudienza.

La causa è stata quindi rifissata per la trattazione nell’odiernapubblica udienza.

La società ha depositato ulteriore memoria.Ragioni della decisione1.

Con il suo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, peravere la Corte tributaria regionale erroneamente ritenuto che ricorresseun’ipotesi di credito non spettante, dovendo perciò applicarsi sanzioniridotte (30%), anziché un credito inesistente, cui devono applicarsisanzioni minime del 100%, perché il credito invocato dalla contribuentedifettava di elementi costitutivi, ed il vizio non era suscettibile di essererilevato mediante controlli automatizzati.1.1.

La Corte di giustizia tributaria regionale si limita a rilevare che “sirigetta altresì l’appello incidentale dell’agenzia in riferimento alle sanzionirideterminate laddove la sentenza impugnata motiva la sua decisione nelfatto che l’agenzia non ha dato prova dell’inesistenza dei costi sostenutima [del]la loro non spettanza in base alle norme di legge” (sent. [OSCURATO:PERSONA],p.

V), e basta.1.2.

La motivazione adottata dal giudice del gravame non consente inalcun modo di comprendere per quali ragioni il giudice di secondo gradoabbia ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di primo grado,pertanto di individuare quali siano gli elementi che abbiano indotto ilgiudice dell’appello a ritenere sussistente un’ipotesi di credito invocato nonspettante e non, piuttosto, inesistente.Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026La Corte tributaria regionale non propone alcuna analisi delleprospettazioni fornite dalle parti, neppure esamina le censure propostedall’Agenzia delle Entrate alle valutazioni espresse dal giudice di primogrado, tanto meno le confuta.L’Agenzia ha sostenuto, anche innanzi alla Corte tributaria regionale,che il preteso investimento in ricerca e sviluppo risultava inesistente, eperciò non era suscettibile di godere di benefici fiscali in quanto carente, atacer d’altro, del requisito della novità, e pertanto difettava di elementi(presupposti, se si preferisce) costitutivi.

Ha pure sostenuto che ilmancato diritto al conseguimento del beneficio non fosse in alcun mododesumibile mediante esame automatizzato della dichiarazione dei redditi,a causa degli errori pacificamente commessi nella redazione della stessadalla contribuente.

Trattandosi di credito inesistente le sanzioni eranostate applicate nella misura del 100%, la minima normativamenteprevista.

Né in ordine a questi rilievi, potenzialmente decisivi, né in ordineagli altri, il giudice del gravame esprime una qualsivoglia valutazione.1.3.

A tanto merita di essere aggiunto che la Suprema Corte,recentemente pronunziando a Sezioni Unite, ha chiarito che in tema dicompensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente,è applicabile la sanzione di cui all'art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008,vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella previstadall'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato èinesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) ilcredito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazioneovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pursorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non èriscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n.600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primoNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale oautomatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti esi applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del1997 ovvero dall'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 comemodificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile,Cass.

SU, 11.12.2023, n. 34452 (evidenza aggiunta).Il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertantofondato e deve essere perciò accolto, cassandosi la decisione impugnatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’EmiliaRomagna.2.

Con il primo strumento di impugnazione incidentale, proposto aisensi dell’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società censura la nullitàdella sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 112c.p.c., per non essersi il giudice del gravame pronunciato “sull’eccezione dinullità dell’atto di recupero per omessa verifica della rettifica del credito diimposta ed emendabilità della dichiarazione anche in fase contenziosa”(ric. inc., p. 20).2.1.

L’Amministrazione finanziaria ha domandato dichiararsi il motivodi ricorso inammissibile, per non avere la contribuente chiarito con qualispecifiche critiche avesse contestato la emendabilità della dichiarazionedei redditi anche in sede contenziosa, e comunque ha sostenutol’infondatezza della censura, perché quand’anche il giudice dell’appelloavesse ritenuto la dichiarazione dei redditi emendabile, avrebbe dovutoentrare nel merito delle contestazioni proposte dalla parte, e non avrebbepotuto far altro che rigettarle, come del resto ha fatto.2.2.

Invero, sebbene il giudice di primo grado avesse pronunciato lapropria decisione proprio fondando sulla ritenuta inemendabilità tardivadella dichiarazione dei redditi della società, e questa pronuncia sia statacriticata dalla contribuente come riportato nella parte introduttiva dellapropria decisione, il giudice dell’appello ha motivato la propria pronuncia,Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026che esamina nel merito le questioni proposte dalla parti, senza attribuirerilevanza alla pretesa non emendabilità tardiva della dichiarazione.

Nonresta pertanto da ritenere che ricorra una pronuncia implicita del giudicedi secondo grado, il quale ha ritenuto ammissibile l’emenda delladichiarazione, ed ha quindi esaminato nel merito il ricorso dellacontribuente, ritenendolo infondato.Da tanto discende che non vi è interesse della contribuente adimpugnare una decisione implicita per sé interamente favorevole sulpunto, ed il motivo di ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile.3.

Mediante il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società critica la nullità dellasentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 36 e 61 delD.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., perché il giudicedell’appello non ha espressamente pronunciato, salvo riportarsi a quantodeciso dal giudice di primo grado, in materia di invalidità dell’atto direcupero a causa della mancata acquisizione del parere preventivo delMinistero dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE).3.1.

La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria ha replicatoaffermando l’inammissibilità del motivo di ricorso, perché volto in realtà acontestare “una presunta errata valutazione del materiale probatorio”(controric., p. 14).In realtà la ricorrente incidentale pone una questione di diritto: se ilparere del MISE sia normativamente previsto come indispensabile in sededi contestazione dell’ammissibilità dei benefici fiscali conseguenti adavrebbe pronunciato espressamente in materia.

Ricordato che non èprecluso al giudice dell’appello motivare per relationem, con riferimentoad atti del processo o precedenti pronunce intervenute nello stessogiudizio, la ricorrente pone una questione di diritto, su cui questa Corte dilegittimità è comunque tenuta a pronunciare, cfr. Cass. sez.

V,Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/202628.10.2015, n. 21968 (conf. già Cass. sez.

VI-III, 8.10.2014, n. 21257 e,più di recente, Cass. sez.

III, 16.6.2023, n. 17416).3.2.

Il giudice del gravame, ad ogni buon conto, mostra di avere benpresente la indicata censura proposta dalla contribuente, infatti la riportanello svolgimento del processo, quindi dichiara di aderire alla motivazioneadottata dalla CTP “in relazione al mancato parere del Mise” (sent. [OSCURATO:PERSONA],p.

III).

La CTP aveva rilevato che “non vi è una specifica norma di leggeche imponga tale preventiva richiesta” (sent.

CTP, p. 5).3.3.

Merita quindi di essere ricordato che ai sensi del secondo commadell’art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (emesso in attuazionedell’art. 3, comma 14, del Dl. n. 145 del 2013, come conv.), emanato dalMinistero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delloSviluppo Economico, disposizione peraltro non richiamata dallacontribuente, si prevede che “2.

Qualora, nell'ambito delle attività diverifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendanonecessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità dispecifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, lapredetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico diesprimere il proprio parere”.Si tratta evidentemente (“può”) di una facoltà, suscettibile di esserevalutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specificheIl diritto alla difesa del contribuente non risulta limitato da questaprevisione, perché è naturalmente a lui consentito dimostrare anchegiudizialmente il proprio diritto a conseguire il credito d’imposta,indipendentemente dall’acquisizione del parere del MISE da parte dell’Enteimpositore ed anche dal suo eventuale contenuto.Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026La valutazione espressa dai giudici del merito appare alloraimmeritevole di censura.

L’acquisizione del parere preventivo del MISEnon è prevista come necessaria dalla normativa applicabile.3.3.1.

Non essendosi rinvenuti nella giurisprudenza di legittimitàprecedenti specifici in materia, appare opportuno indicare il principio didiritto secondo cui: “In tema di benefici fiscali conseguenti ad attività diricerca e sviluppo, ai sensi del disposto di cui all’art. 8, comma 2, del DmInterministeriale del 27.5.2015 (emesso in attuazione dell’art. 3, comma14, del Dl. n. 145 del 2013, come conv.), l'Agenzia delle entrate, qualorasi rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordineall'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità deicosti sostenuti, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di richiedere al Ministerodello sviluppo economico di esprimere il proprio parere; questa previsionenon limita il diritto alla difesa del contribuente, perché è a lui consentitodimostrare anche giudizialmente il proprio diritto a conseguire il creditod’imposta, indipendentemente dall’acquisizione del parere del MISE(Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA], ora MIMIT, Ministero delle Impresee del Made in Italy) da parte dell’Ente impositore, ed anche dal suoeventuale e non vincolante contenuto”.Il secondo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato edeve perciò essere respinto.4.

Con il terzo strumento di impugnazione incidentale, introdotto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 4 octies del Dl n. 34 del 2019,come conv., per non avere la Corte tributaria regionale rilevato l’invaliditàdell’atto di recupero in conseguenza dell’omessa istaurazione delcontraddittorio endoprocedimentale.4.1.

La società ha contestato la violazione del contraddittorioendoprocedimentale sin dal ricorso introduttivo, ed il giudice impugnato haritenuto che non sussistesse violazione perché “l’agenzia ha notificato unNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026accertamento … di conseguenza l’obbligo del contraddittorio preventivo nelcaso di specie non opera” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

III).4.2.

Invero questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarireche in tema di diritti e garanzie del contribuente, all'avviso di recupero dicredito d'imposta è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni dallaconclusione della verifica fiscale previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n.212 del 2000, in ragione della sostanziale equiparazione tra tale attoaccertativo della pretesa tributaria, con natura impositiva, e l'avviso diaccertamento.

Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di recupero di creditod'imposta emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanziadel pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, primariaespressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione ebuona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore epiù efficace esercizio della potestà impositiva. (Nella specie, la S.C. haaccertato la suddetta violazione, in presenza di un atto impositivonotificato dopo dodici giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, edescluso che l'imminente prescrizione del diritto al rimborso potesseintegrare i motivi d'urgenza che consentono di derogare al rispetto deltermine), Cass. sez.

V, 25.7.2022, n. 23223 (conf.

Cass. sez.

V, 9.7.2014,n. 15634).

Il rispetto delle regole vigenti in materia di contraddittoriopreventivo (e termine dilatorio) è quindi dovuta anche in presenza di un4.2.1.

In materia di contraddittorio preventivo la contribuente ritieneapplicabile l’art. 4 octies del Dl n. 34 del 2019, che ha introdotto l’art. 5ter nel D.Lgs. n. 218 del 1997, entrato in vigore il 1°.7.2020, mentrel’atto di recupero oggetto del presente giudizio è stato notificato il3.3.2020, pertanto in data antecedente, e la contribuente non illustra leragioni per le quali la norma dovrebbe ritenersi retroattiva (in sensocontrario, cfr. Cass. sez.

V, 1.4.2021, n. 9076).Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ora, a parte che la norma invocata richiede il superamento della c.d.prova di resistenza, e non risulta che la stessa sia stata assicurata, lacontribuente non chiarisce perché ritenga applicabile la disciplina di cuiall’art. 4 octies e non quella vigente all’epoca della notificazione dell’atto direcupero, che non prevedeva l’obbligo generale di istituzione delcontraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi non armonizzatimentre, con riferimento ai tributi armonizzati, era comunque necessariofornire la c.d. prova di resistenza.Il terzo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato e deveperciò essere rigettato.5.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente denuncia ancora la nullitàdella pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115c.p.c., perché il giudice dell’appello è incorso nel travisamento della prova,non avendo tenuto conto dei numerosi elementi di prova assicurati dallacontribuente, inclusa la certificazione di regolarità contabile.5.1.

Ha replicato l’Amministrazione finanziaria che il quarto motivo diimpugnazione incidentale è inammissibile, perché “finisce per criticare lasentenza di appello unicamente nella misura [in cui] si chiede una meravalutazione del merito e del materiale probatorio del precedente grado delgiudizio e addirittura del primo grado” (controric., p. 20).5.2.

Il giudice del gravame, invero, esprime compiutamente il propriogiudizio sulla documentazione prodotta dalla ricorrente.

Ritiene che lasocietà non abbia provato di avere diritto al credito d’imposta perché lefatture prodotte sono relative a costi sostenuti “per attività svolte dallasocietà ma non inquadrabili tra quelle aventi carattere di ricerca esviluppo, dato che riguardano personale amministrativo, addetti allasicurezza ed alla manutenzione, software e consulenze per ilmiglioramento organizzativo del reparto collaudo o la costruzione di unserbatoio per camera iperbarica, di cui però non si dà alcuna indicazione inNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026riferimento alla eventuale novità rispetto a quelli esistenti.

Su detti puntila contribuente non porta chiarimenti ma continua a proporre frasiapodittiche ma non supportate da valida documentazione … per control’agenzia ha documentato e motivato con precisione le proprie tesi …”(sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

IV).

Il giudice del gravame proporre anche un esempioesplicativo relativo al progetto Pagurus 3, e conferma la decisione di primogrado, che esamina tutti e quattro i progetti Pagurus, non mancando dioperare riferimento alla consulenza contabile prodotta dalla società, edesclude la ricorrenza di un’attività di ricerca e sviluppo agevolabile aitermini di legge.5.3.

La contribuente, già nella premessa descrittiva del giudizio, equindi nell’esposizione del motivo, opera riferimento ad una pluralità diargomenti ed allegazioni documentali che ritiene il giudice dell’appello nonabbia correttamente interpretato e perciò ‘travisato’.Invero, la ricorrente non ha cura di indicare di quali documenti siastato frainteso il significato da parte del giudice del gravame, ma soltantoli riassume, per affermare la loro complessiva rilevanza.

Domandapertanto una rinnovazione del giudizio di merito, in sostanza, che non èconsentita in sede di giudizio di cassazione.5.4.

Questa Corte di legittimità ha in proposito chiarito che il cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorsoper cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta inNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, Cass. sez.

III, 10.6.2016,n. 11892.Non si è del resto mancato di evidenziare che in tema di ricorso percassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora ilgiudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando lamotivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quandoda una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibilericondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione deimezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene allaselezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione traquelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che ilricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilitàlogica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativiindividuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio didetti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già intermini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, Cass. sez.

III,26.4.2022, n. 12971.5.4.1.

Può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui:“Ricorre il travisamento della prova documentale qualora il giudice abbiaequivocato sul significato di uno scritto, attribuendo al documento uncontenuto che lo stesso, inequivocabilmente, non ha; diversamente,quando la parte contesta la selezione e valutazione delle provedocumentali come espressa dal giudice del merito, proponendo unapropria lettura alternativa del materiale probatorio, non ricorre iltravisamento della prova, e non è consentita la critica della pronunciaimpugnata in termini di nullità della decisione”.Il quarto motivo di impugnazione incidentale deve essere perciòdichiarato inammissibile.Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/20266.

Il ricorso incidentale introdotto dalla società, in conclusione, deveessere respinto, mentre deve essere accolto il ricorso principale propostodall’Agenzia delle Entrate cassandosi, in relazione al ricorso accolto, ladecisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’[OSCURATO:PERSONA].6.1.

Occorre anche dare atto che ricorrono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente incidentale, del c.d. doppiocontributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso principale proposto dalla Agenzia delle Entrate,respinto il ricorso incidentale introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia innanzialla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], nel rispetto dei principi esposti ed in diversa composizione,proceda a nuovo esame, provvedendo anche a regolare le spese di lite delgiudizio di legittimità tra le parti.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a normadel cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 7.5.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicatorecapito Pec;- controricorrente e ricorrente incidentale -avversoNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026la sentenza n. 173, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il21.2.2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],che ha confermato la propria richiesta accogliere il ricorso principale erigettare il ricorso incidentale;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente principale,dall’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA], il quale ha domandatol’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell’impugnativaincidentale e, per la controricorrente e ricorrente incidentale, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato il rigetto del ricorso principale el’accoglimento del ricorso incidentale;la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA], avente sede in Ravenna edesercente l’attività di trasporto marittimo di persone e cose, portava incompensazione nell’anno 2019 (dichiarazione 2020) un preteso creditod’imposta, invocato come maturato nell’anno 2018, ma non indicato nelrigo RU05 della dichiarazione dei redditi del 2019. La società sosteneva diavere diritto ai benefici di cui alla legge di stabilità per il 2016 (L.208/2015, art. 1, commi da 98 a 108) in conseguenza dell’investimento in‘ricerca e sviluppo’ ai sensi dell’art. 3 del Dl n. 145 del 2013 come conv., esucc. modd. (cfr. art. 1, legge 296 del 2006).L’Agenzia delle Entrate richiedeva documentazione, che la societàproduceva, e poi ne domandava di ulteriore con accesso presso la sede.Quindi l’Ente impositore riteneva che l’agevolazione fiscale non fossericonoscibile perché l’attività svolta dalla società non possedeva i requisitirichiesti dalla legge, in primo luogo la novità, ed il beneficio non potevapertanto essere fruito. L’Ente impositore notificava in conseguenza ilNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/20263.3.2020 alla società l’atto di recupero di credito d’imposta n.THQCRIE00013 (Ires 2019).2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivoinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna proponendoplurime censure, procedimentali e di merito, anche in materia di sanzioni.La CTP reputava in generale infondate le contestazioni mosse dallacontribuente e le rigettava, ma riteneva di dover ridurre le sanzioni, dal100% al 30%, stimando che il credito invocato dovesse qualificarsi come‘non spettante’, anziché come ‘inesistente’.3. La società spiegava appello, avverso la parte della decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], rinnovando leproprie critiche, mentre l’Ente impositore proponeva appello incidentale inmateria di riduzione delle sanzioni. Il giudice dell’appello rigettava sial’appello principale sia l’appello incidentale, e confermava quindiintegralmente la decisione di primo grado.4. Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha propostoricorso principale per cassazione l’Amministrazione finanziaria (notifica16.9.2024) affidandosi ad un motivo di ricorso, e la contribuente hareagito mediante controricorso. La società ha proposto anche ricorsoincidentale (notifica 19.9.2024), affidandosi a quattro motivi di ricorso.L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso incidentale. Lasocietà ha pure depositato memoria.4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato accogliersi il ricorso dell’Amministrazione finanziaria erigettarsi il ricorso della contribuente, ove ritenuto inammissibile ilsecondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla società, avente adoggetto la pretesa obbligatorietà dell’acquisizione del parere del MISE(Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA]), ora MIMIT (Ministero delle ImpreseNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026e del Made in Italy), altrimenti rimettendosi la decisione alla pubblicaudienza in considerazione della novità e rilevanza della questioneproposta.4.2. All’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte accoglieva lasollecitazione del P.M. e, con ordinanza interlocutoria dep. 26.12.2025, n.34136, rimetteva la definizione del giudizio ad una prossima pubblicaudienza. La causa è stata quindi rifissata per la trattazione nell’odiernapubblica udienza. La società ha depositato ulteriore memoria.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, peravere la Corte tributaria regionale erroneamente ritenuto che ricorresseun’ipotesi di credito non spettante, dovendo perciò applicarsi sanzioniridotte (30%), anziché un credito inesistente, cui devono applicarsisanzioni minime del 100%, perché il credito invocato dalla contribuentedifettava di elementi costitutivi, ed il vizio non era suscettibile di essererilevato mediante controlli automatizzati.1.1. La Corte di giustizia tributaria regionale si limita a rilevare che “sirigetta altresì l’appello incidentale dell’agenzia in riferimento alle sanzionirideterminate laddove la sentenza impugnata motiva la sua decisione nelfatto che l’agenzia non ha dato prova dell’inesistenza dei costi sostenutima [del]la loro non spettanza in base alle norme di legge” (sent. [OSCURATO:PERSONA],p. V), e basta.1.2. La motivazione adottata dal giudice del gravame non consente inalcun modo di comprendere per quali ragioni il giudice di secondo gradoabbia ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di primo grado,pertanto di individuare quali siano gli elementi che abbiano indotto ilgiudice dell’appello a ritenere sussistente un’ipotesi di credito invocato nonspettante e non, piuttosto, inesistente.Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026La Corte tributaria regionale non propone alcuna analisi delleprospettazioni fornite dalle parti, neppure esamina le censure propostedall’Agenzia delle Entrate alle valutazioni espresse dal giudice di primogrado, tanto meno le confuta.L’Agenzia ha sostenuto, anche innanzi alla Corte tributaria regionale,che il preteso investimento in ricerca e sviluppo risultava inesistente, eperciò non era suscettibile di godere di benefici fiscali in quanto carente, atacer d’altro, del requisito della novità, e pertanto difettava di elementi(presupposti, se si preferisce) costitutivi. Ha pure sostenuto che ilmancato diritto al conseguimento del beneficio non fosse in alcun mododesumibile mediante esame automatizzato della dichiarazione dei redditi,a causa degli errori pacificamente commessi nella redazione della stessadalla contribuente. Trattandosi di credito inesistente le sanzioni eranostate applicate nella misura del 100%, la minima normativamenteprevista. Né in ordine a questi rilievi, potenzialmente decisivi, né in ordineagli altri, il giudice del gravame esprime una qualsivoglia valutazione.1.3. A tanto merita di essere aggiunto che la Suprema Corte,recentemente pronunziando a Sezioni Unite, ha chiarito che in tema dicompensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente,è applicabile la sanzione di cui all'art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008,vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella previstadall'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato èinesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) ilcredito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazioneovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pursorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non èriscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n.600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primoNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale oautomatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti esi applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del1997 ovvero dall'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 comemodificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile,Cass. SU, 11.12.2023, n. 34452 (evidenza aggiunta).Il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertantofondato e deve essere perciò accolto, cassandosi la decisione impugnatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’EmiliaRomagna.2. Con il primo strumento di impugnazione incidentale, proposto aisensi dell’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società censura la nullitàdella sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 112c.p.c., per non essersi il giudice del gravame pronunciato “sull’eccezione dinullità dell’atto di recupero per omessa verifica della rettifica del credito diimposta ed emendabilità della dichiarazione anche in fase contenziosa”(ric. inc., p. 20).2.1. L’Amministrazione finanziaria ha domandato dichiararsi il motivodi ricorso inammissibile, per non avere la contribuente chiarito con qualispecifiche critiche avesse contestato la emendabilità della dichiarazionedei redditi anche in sede contenziosa, e comunque ha sostenutol’infondatezza della censura, perché quand’anche il giudice dell’appelloavesse ritenuto la dichiarazione dei redditi emendabile, avrebbe dovutoentrare nel merito delle contestazioni proposte dalla parte, e non avrebbepotuto far altro che rigettarle, come del resto ha fatto.2.2. Invero, sebbene il giudice di primo grado avesse pronunciato lapropria decisione proprio fondando sulla ritenuta inemendabilità tardivadella dichiarazione dei redditi della società, e questa pronuncia sia statacriticata dalla contribuente come riportato nella parte introduttiva dellapropria decisione, il giudice dell’appello ha motivato la propria pronuncia,Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026che esamina nel merito le questioni proposte dalla parti, senza attribuirerilevanza alla pretesa non emendabilità tardiva della dichiarazione. Nonresta pertanto da ritenere che ricorra una pronuncia implicita del giudicedi secondo grado, il quale ha ritenuto ammissibile l’emenda delladichiarazione, ed ha quindi esaminato nel merito il ricorso dellacontribuente, ritenendolo infondato.Da tanto discende che non vi è interesse della contribuente adimpugnare una decisione implicita per sé interamente favorevole sulpunto, ed il motivo di ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile.3. Mediante il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società critica la nullità dellasentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 36 e 61 delD.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., perché il giudicedell’appello non ha espressamente pronunciato, salvo riportarsi a quantodeciso dal giudice di primo grado, in materia di invalidità dell’atto direcupero a causa della mancata acquisizione del parere preventivo delMinistero dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE).3.1. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria ha replicatoaffermando l’inammissibilità del motivo di ricorso, perché volto in realtà acontestare “una presunta errata valutazione del materiale probatorio”(controric., p. 14).In realtà la ricorrente incidentale pone una questione di diritto: se ilparere del MISE sia normativamente previsto come indispensabile in sededi contestazione dell’ammissibilità dei benefici fiscali conseguenti adavrebbe pronunciato espressamente in materia. Ricordato che non èprecluso al giudice dell’appello motivare per relationem, con riferimentoad atti del processo o precedenti pronunce intervenute nello stessogiudizio, la ricorrente pone una questione di diritto, su cui questa Corte dilegittimità è comunque tenuta a pronunciare, cfr. Cass. sez. V,Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/202628.10.2015, n. 21968 (conf. già Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257 e,più di recente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416).3.2. Il giudice del gravame, ad ogni buon conto, mostra di avere benpresente la indicata censura proposta dalla contribuente, infatti la riportanello svolgimento del processo, quindi dichiara di aderire alla motivazioneadottata dalla CTP “in relazione al mancato parere del Mise” (sent. [OSCURATO:PERSONA],p. III). La CTP aveva rilevato che “non vi è una specifica norma di leggeche imponga tale preventiva richiesta” (sent. CTP, p. 5).3.3. Merita quindi di essere ricordato che ai sensi del secondo commadell’art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (emesso in attuazionedell’art. 3, comma 14, del Dl. n. 145 del 2013, come conv.), emanato dalMinistero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delloSviluppo Economico, disposizione peraltro non richiamata dallacontribuente, si prevede che “2. Qualora, nell'ambito delle attività diverifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendanonecessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità dispecifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, lapredetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico diesprimere il proprio parere”.Si tratta evidentemente (“può”) di una facoltà, suscettibile di esserevalutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specificheIl diritto alla difesa del contribuente non risulta limitato da questaprevisione, perché è naturalmente a lui consentito dimostrare anchegiudizialmente il proprio diritto a conseguire il credito d’imposta,indipendentemente dall’acquisizione del parere del MISE da parte dell’Enteimpositore ed anche dal suo eventuale contenuto.Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026La valutazione espressa dai giudici del merito appare alloraimmeritevole di censura. L’acquisizione del parere preventivo del MISEnon è prevista come necessaria dalla normativa applicabile.3.3.1. Non essendosi rinvenuti nella giurisprudenza di legittimitàprecedenti specifici in materia, appare opportuno indicare il principio didiritto secondo cui: “In tema di benefici fiscali conseguenti ad attività diricerca e sviluppo, ai sensi del disposto di cui all’art. 8, comma 2, del DmInterministeriale del 27.5.2015 (emesso in attuazione dell’art. 3, comma14, del Dl. n. 145 del 2013, come conv.), l'Agenzia delle entrate, qualorasi rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordineall'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità deicosti sostenuti, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di richiedere al Ministerodello sviluppo economico di esprimere il proprio parere; questa previsionenon limita il diritto alla difesa del contribuente, perché è a lui consentitodimostrare anche giudizialmente il proprio diritto a conseguire il creditod’imposta, indipendentemente dall’acquisizione del parere del MISE(Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA], ora MIMIT, Ministero delle Impresee del Made in Italy) da parte dell’Ente impositore, ed anche dal suoeventuale e non vincolante contenuto”.Il secondo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato edeve perciò essere respinto.4. Con il terzo strumento di impugnazione incidentale, introdotto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 4 octies del Dl n. 34 del 2019,come conv., per non avere la Corte tributaria regionale rilevato l’invaliditàdell’atto di recupero in conseguenza dell’omessa istaurazione delcontraddittorio endoprocedimentale.4.1. La società ha contestato la violazione del contraddittorioendoprocedimentale sin dal ricorso introduttivo, ed il giudice impugnato haritenuto che non sussistesse violazione perché “l’agenzia ha notificato unNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026accertamento … di conseguenza l’obbligo del contraddittorio preventivo nelcaso di specie non opera” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p. III).4.2. Invero questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarireche in tema di diritti e garanzie del contribuente, all'avviso di recupero dicredito d'imposta è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni dallaconclusione della verifica fiscale previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n.212 del 2000, in ragione della sostanziale equiparazione tra tale attoaccertativo della pretesa tributaria, con natura impositiva, e l'avviso diaccertamento. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di recupero di creditod'imposta emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanziadel pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, primariaespressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione ebuona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore epiù efficace esercizio della potestà impositiva. (Nella specie, la S.C. haaccertato la suddetta violazione, in presenza di un atto impositivonotificato dopo dodici giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, edescluso che l'imminente prescrizione del diritto al rimborso potesseintegrare i motivi d'urgenza che consentono di derogare al rispetto deltermine), Cass. sez. V, 25.7.2022, n. 23223 (conf. Cass. sez. V, 9.7.2014,n. 15634). Il rispetto delle regole vigenti in materia di contraddittoriopreventivo (e termine dilatorio) è quindi dovuta anche in presenza di un4.2.1. In materia di contraddittorio preventivo la contribuente ritieneapplicabile l’art. 4 octies del Dl n. 34 del 2019, che ha introdotto l’art. 5ter nel D.Lgs. n. 218 del 1997, entrato in vigore il 1°.7.2020, mentrel’atto di recupero oggetto del presente giudizio è stato notificato il3.3.2020, pertanto in data antecedente, e la contribuente non illustra leragioni per le quali la norma dovrebbe ritenersi retroattiva (in sensocontrario, cfr. Cass. sez. V, 1.4.2021, n. 9076).Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ora, a parte che la norma invocata richiede il superamento della c.d.prova di resistenza, e non risulta che la stessa sia stata assicurata, lacontribuente non chiarisce perché ritenga applicabile la disciplina di cuiall’art. 4 octies e non quella vigente all’epoca della notificazione dell’atto direcupero, che non prevedeva l’obbligo generale di istituzione delcontraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi non armonizzatimentre, con riferimento ai tributi armonizzati, era comunque necessariofornire la c.d. prova di resistenza.Il terzo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato e deveperciò essere rigettato.5. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente denuncia ancora la nullitàdella pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115c.p.c., perché il giudice dell’appello è incorso nel travisamento della prova,non avendo tenuto conto dei numerosi elementi di prova assicurati dallacontribuente, inclusa la certificazione di regolarità contabile.5.1. Ha replicato l’Amministrazione finanziaria che il quarto motivo diimpugnazione incidentale è inammissibile, perché “finisce per criticare lasentenza di appello unicamente nella misura [in cui] si chiede una meravalutazione del merito e del materiale probatorio del precedente grado delgiudizio e addirittura del primo grado” (controric., p. 20).5.2. Il giudice del gravame, invero, esprime compiutamente il propriogiudizio sulla documentazione prodotta dalla ricorrente. Ritiene che lasocietà non abbia provato di avere diritto al credito d’imposta perché lefatture prodotte sono relative a costi sostenuti “per attività svolte dallasocietà ma non inquadrabili tra quelle aventi carattere di ricerca esviluppo, dato che riguardano personale amministrativo, addetti allasicurezza ed alla manutenzione, software e consulenze per ilmiglioramento organizzativo del reparto collaudo o la costruzione di unserbatoio per camera iperbarica, di cui però non si dà alcuna indicazione inNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026riferimento alla eventuale novità rispetto a quelli esistenti. Su detti puntila contribuente non porta chiarimenti ma continua a proporre frasiapodittiche ma non supportate da valida documentazione … per control’agenzia ha documentato e motivato con precisione le proprie tesi …”(sent. [OSCURATO:PERSONA], p. IV). Il giudice del gravame proporre anche un esempioesplicativo relativo al progetto Pagurus 3, e conferma la decisione di primogrado, che esamina tutti e quattro i progetti Pagurus, non mancando dioperare riferimento alla consulenza contabile prodotta dalla società, edesclude la ricorrenza di un’attività di ricerca e sviluppo agevolabile aitermini di legge.5.3. La contribuente, già nella premessa descrittiva del giudizio, equindi nell’esposizione del motivo, opera riferimento ad una pluralità diargomenti ed allegazioni documentali che ritiene il giudice dell’appello nonabbia correttamente interpretato e perciò ‘travisato’.Invero, la ricorrente non ha cura di indicare di quali documenti siastato frainteso il significato da parte del giudice del gravame, ma soltantoli riassume, per affermare la loro complessiva rilevanza. Domandapertanto una rinnovazione del giudizio di merito, in sostanza, che non èconsentita in sede di giudizio di cassazione.5.4. Questa Corte di legittimità ha in proposito chiarito che il cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorsoper cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta inNumero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, Cass. sez. III, 10.6.2016,n. 11892.Non si è del resto mancato di evidenziare che in tema di ricorso percassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora ilgiudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando lamotivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quandoda una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibilericondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione deimezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene allaselezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione traquelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che ilricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilitàlogica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativiindividuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio didetti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già intermini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, Cass. sez. III,26.4.2022, n. 12971.5.4.1. Può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui:“Ricorre il travisamento della prova documentale qualora il giudice abbiaequivocato sul significato di uno scritto, attribuendo al documento uncontenuto che lo stesso, inequivocabilmente, non ha; diversamente,quando la parte contesta la selezione e valutazione delle provedocumentali come espressa dal giudice del merito, proponendo unapropria lettura alternativa del materiale probatorio, non ricorre iltravisamento della prova, e non è consentita la critica della pronunciaimpugnata in termini di nullità della decisione”.Il quarto motivo di impugnazione incidentale deve essere perciòdichiarato inammissibile.Numero registro generale 19130/2024Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 18155/2026Data pubblicazione 05/06/20266. Il ricorso incidentale introdotto dalla società, in conclusione, deveessere respinto, mentre deve essere accolto il ricorso principale propostodall’Agenzia delle Entrate cassandosi, in relazione al ricorso accolto, ladecisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’[OSCURATO:PERSONA].6.1. Occorre anche dare atto che ricorrono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente incidentale, del c.d. doppiocontributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso principale proposto dalla Agenzia delle Entrate,respinto il ricorso incidentale introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia innanzialla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], nel rispetto dei principi esposti ed in diversa composizione,proceda a nuovo esame, provvedendo anche a regolare le spese di lite delgiudizio di legittimità tra le parti.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a normadel cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 7.5.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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